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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - PENSIONI DONNA - DALL'INCA CGIL: INPS RECEPISCE ESTENSIONE DIRITTO A PENSIONAMENTO ANTICIPATO IN REGIME DI "OPZIONE DONNA"

(2017-03-17)

Con il messaggio n. 1182 del 15 marzo, l’Inps recepisce l’estensione del diritto al pensionamento anticipato in regime di “opzione donna”, introdotto in via sperimentale dalla legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita (legge di Bilancio 2017).

"L’Inca - si legge in una nota del patronato - ricorda che il pensionamento anticipato prevede che si possa andare in quiescenza con almeno 35 anni di versamenti contributivi e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni (se dipendente) o 58 (se autonoma), optando per il calcolo contributivo dell’assegno mensile.

Questa opportunità, riservata soltanto alle lavoratrici, con la legge di Stabilità dello scorso anno (n. 208 del 2015) era stato precisato che il 2015  sarebbe stato l’ultimo anno entro cui maturare i requisiti per il diritto, ma non per la decorrenza del trattamento pensionistico. Tale norma comunque aveva confermato l’adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita; pertanto, per andare in pensione in “opzione donna” bisognava aver raggiunto entro il 31 dicembre 2015 la stessa anzianità contributiva di almeno 35 anni (per la gestione dei dipendenti pubblici 34 anni, 11 mesi e 16 giorni), ma un’età anagrafica aumentata di 3 mesi, vale a dire pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, n. 232 del 2016) ha esteso questa facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita. L’Inps precisa che per quanto riguarda la decorrenza resta il regime delle cosiddette finestre mobili,  vale a dire 12 mesi di attesa per le dipendenti e 18 per le autonome, prima di incassare l’assegno. Resta altrettanto fermo, l’adeguamento dell’età anagrafica in relazione agli incrementi della speranza di vita, che per il 2016 è pari a 7 mesi.

A titolo esemplificativo, l’Istituto fornisce un esempio; una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 abbia compiuto 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed è in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici interessate possono presentare domanda di pensione di anzianità in qualsiasi momento, anche successivamente all’apertura della cosiddetta finestra mobile, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del trattamento pensionistico". (17/03/2017-ITL/ITNET)

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