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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - DISOCCUPAZIONE RICERCATORI - DALL'INCA: ENTRO 25 SETTEMBRE DOMANDA PER DIS COLL (INDENNITA' DISOCCUPAZIONE ) PER PERDITA CONTRATTI TRA 1 E 19 LUGLIO 2017

(2017-09-21)

  Entro il 25 settembre gli assegnisti e i  ricercatori con borsa di studio, che abbiano perso il contratto di collaborazione tra il 1° e il 19 luglio, possono fare domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione Dis coll." A diramare l'informazione è il Patronato INCA CGIL che da indicazioni in proposito:

" L’estensione a queste categorie di lavoratori è prevista dalla legge n. 81/2017, più nota come il Jobs act del lavoro autonomo, che ha previsto anche un aumento dei contributi della gestione separata dell’Inps, pari allo 0,51% a partire dal 1° luglio. A quella data, quindi, si conclude la fase transitoria dell’applicazione della norma.

A regime, invece, le domande devono essere presentate all’Inps entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.

Per espressa previsione di legge, ha spiegato l’Inps nella circolare n. 115/2017, sono interessati dalla modifica contributiva i lavoratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva, i cui compensi derivano da:

·        uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;

·        tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;

·        dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.       

Sono escluse dall’aumento, invece, i componenti commissioni e collegi; gli amministratori di enti locali; i venditori porta a porta; i rapporti occasionali autonomi; gli associati in partecipazione (non ancora cessati); i medici in formazione specialistica.

I versamenti del contributo sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017 possono essere effettuati entro il 16 ottobre senza aggravio aggiuntivo, mentre la presentazione delle denunce dell’avvenuta regolarizzazione contributiva può avvenire entro il 31 ottobre.

L’aumento dei contributi, spiega l’Inps, e la conseguente regolarizzazione potrebbe comportare anche una sistemazione dei compensi perché parte dei contributi ricade sul lavoratore. Infatti, il Jobs act su lavoro autonomo non ha cambiato la ripartizione dell’onere che resta confermata nella misura di un terzo  carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per chi svolge attività di venditore porta a porta, sia abituali che occasionali. Mentre per i titolari di un rapporto di associazione in partecipazione, incide per il 55% sull’associante e per il 45% per l’associato.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi/professionisti titolari di partita Iva, invece, il contributo è totalmente a carico dello stesso lavoratore o del professionista. (21/09/2017-ITL/ITNET)     

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