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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - REDDITO INCLUSIONE - DALL'INCA CGIL: DA OGGI POSSIBILE PRESENTARE DOMANDE AI COMUNI - LE PROCEDURE

(2017-12-04)

  I punti di accesso individuati dai Comuni, presso cui si possono presentare le richieste del Reddito di Inclusione (ReI) già a partire dal 1° dicembre, hanno tempo 15 giorni lavorativi per girare all’Inps le domande pervenute, a partire dalla data di presentazione; entro questo stesso periodo di tempo, dovranno verificare che ciascun  richiedente risulti residente o in possesso di titolo di soggiorno. L’Istituto previdenziale, a sua volta, entro cinque giorni verifica la sussistenza dei requisiti familiari ed economici previsti dal D.lgs 147/17, per il riconoscimento della reddito di inclusione in favore delle famiglie più povere. A precisarlo è l’Inps con il messaggio n. 4811 del 30 novembre, che torna sull’argomento per fornire le prime istruzioni operative sulle modalità di presentazione e trasmissione della domanda, nonché sulla verifica dei requisiti per il riconoscimento del Reddito di inclusione (Rei).

I Comuni, anche coordinati a livello territoriali, hanno già counicati - o sono in via di comunicazione - i punti di accesso all’Inps e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oltre che alla Regione territorialmente competente) ovvero  entro novanta giorni a decorrere dal 14 ottobre 2017, data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 147/2017. Nel frattempo, la domanda di ReI può essere presentata al Comune singolo o associato in ambito territoriale che, anche per il tramite dei punti di accesso, ha il compito di trasmettere le informazioni contenute nel modulo di domanda ReI, comprensive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non possono essere esaminate.

Il reddito di inclusione è rivolto a quei nuclei familiari, nei quali siano presenti minorenni (età inferiore a 18 anni), oppure persone disabili e almeno un suo genitore ovvero un suo tutore; donne in gravidanza; o ancora almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti, rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro. L’Inps precisa, inoltre, che lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale non incide sullo stato di disoccupazione, in quanto “i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale” e “non incidono sul suo stato di disoccupato”, in ultimo disciplinato dal disposto dell’articolo 54-bis, comma 4, del decreto legge n. 50 del 2017.

Per verificare la cessazione da almeno tre mesi della intera prestazione per la disoccupazione, la procedura prenderà in considerazione tutti gli ammortizzatori sociali erogati dall’Istituto per la disoccupazione involontaria. Pertanto, in primo luogo sarà verificata la presenza di una domanda di ammortizzatore sociale legato alla situazione di disoccupazione involontaria, la cui data di presentazione sia antecedente di almeno tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ReI.

I requisiti economici del nucleo familiare del richiedente la prestazione vanno valutati in base all’attestazione ISEE (non superiore a 6 mila euro l'anno) in corso di validità all’atto della domanda e devono sussistere sia al momento della presentazione della richiesta, che per tutta la durata della prestazione. Pertanto, i relativi controlli saranno effettuati sia in fase di istruttoria che di gestione dell’istanza. 

La percezione del Reddito di inclusione è incompatibile con i trattamenti SIA, ASDI e Carta acquisti eventualmente percepiti nell’anno di riferimento della DSU; pertanto, l’Inps precisa che ai fini dell’accertamento del diritto, saranno presi in considerazione gli ammortizzatori sociali già percepiti, riscontrando l’effettiva fruizione sulla piattaforma fiscale. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione.

Il beneficio economico del ReI è pari ad un valore massimo annuo di 3.000 euro, con un contributo mensile che può oscillare tra i 190 e i 485 euro, per un periodo massimo di 18 mesi, in base al livello di bisogno accertato dall’Inps attraverso l’Isee. Un volta ottenuta per intero la prestazione, è possibile presentare una nuova domanda di ReI solo dopo sei mesi dalla data di cessazione della prima fruizione, ma la sua durata è ridotta a un anno. (04/12/2017-ITL/ITNET)

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