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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - LAVORI GRAVOSI - PENSIONE ANTICIPATA: SOLO SE REQUISITO CONTRIBUTIVO PARI AD ALMENO 30 ANNI
(2019-01-03)
Dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, previsti dalla legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni." Lo riferisce il patronato INCA CGIL in una nota in cui sottolinea:
" Il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. A comunicarlo è l'Inps con la circolare n. 126 del 28 dicembre 2018, nella quale specifica quali sono i lavoratori appartenenti a queste categorie e fornisce informazioni sui termini di pagamento delle indennità di fine servizio e sulle modalità di presentazione della domanda di pensione.
Per quanto riguarda l'accesso alla pensione di vecchiaia, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che i lavoratori abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività cosiddetta gravosa.
Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne."(03/01/2019-ITL/ITNET)
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