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ITALIANI ALL'ESTERO - CARTA IDENTITA' ELETTRONICA - AVVIATA FASE SPERIMENTALE A VIENNA, NIZZA E ATENE

(2019-09-20)

  A partire del 20 settembre 2019 e' stata avviata la sperimentazione sull’emissione della CIE all’estero presso gli uffici consolari di Vienna, Atene e Nizza, al termine della quale tutti gli Uffici consolari italiani nei Paesi dell’Unione Europea e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano saranno abilitati al rilascio la carta d'identità elettronica (CIE).

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).
Ai fini dell’emissione della CIE è inoltre necessario possedere il codice fiscale validato. In mancanza, il codice fiscale stesso sarà attribuito o validato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’Ufficio consolare preliminarmente al rilascio della CIE.

1. Validità temporale
La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.

2. Modalità di richiesta
La richiesta della carta d'identità elettronica deve essere presentata utilizzando la piattaforma Prenota Online o il diverso canale messo a disposizione dell’Ufficio consolare di riferimento e consultabile sul relativo sito internet.

Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono almeno 15 giorni, necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento.

Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

3. Appuntamento e documentazione da presentare:
All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti:
1 fototessera, in formato cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto;
documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni;
atto di assenso dell’altro genitore nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni (a prescindere dallo stato civile del richiedente: celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato)
atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore
atto di assenso di entrambi genitori nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni
atto di assenso di entrambi genitori

Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, le impronte digitali, e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.

4. Costo
Il costo del documento è di:
21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo;
27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento.
Il pagamento dovrà essere effettuato il giorno dell’appuntamento secondo le modalità previste dal proprio Ufficio consolare di riferimento.

4. Consegna della carta d'identità
La CIE viene stampata e poi recapitata a mezzo posta presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 15 giorni dalla data della richiesta in Consolato.
In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista la giacenza presso il locale ufficio postale, al termine della quale il plico viene restituito all’Ufficio consolare di riferimento per un ulteriore tentativo di consegna.


Carta d'identità cartacea (CIC)

Le Rappresentanze consolari non ancora abilitate al rilascio della Carta di identità elettronica – CIE (attualmente gli Uffici consolari italiani nei Paesi dell’Unione Europea e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano, fatta eccezione per Atene, Nizza e Vienna, che già rilasciano la CIE) possono emettere la carta d'identità cartacea esclusivamente in favore cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno.

Il rilascio della carta d'identità è sempre subordinato al nulla osta da parte del Comune italiano di iscrizione AIRE. Il rilascio del documento all’estero, dunque, non è a vista.
Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.
Il Decreto-legge 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011), ha eliminato il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta di identità. A partire da maggio 2011, pertanto, essa può essere richiesta fin dalla nascita.

1. Validità temporale
La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.

2. Modalità di richiesta e documentazione necessaria
La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.

A. Documentazione da presentare:

formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato;
esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4 fototessera a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
ricevuta del pagamento del costo del documento;
nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni, atto di assenso al rilascio da parte dell’altro genitore, a prescindere dallo stato civile del richiedente (celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato);
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all'estero è necessario presentare al Consolato competente, ove non si sia già provveduto, l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue, per la successiva trascrizione in Italia.

Attenzione: le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci siano muniti di una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità consolare.
Per quanto riguarda invece i minori di 14 anni che si recano all'estero con i genitori, si consiglia di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, la nomina a tutore, il certificato di iscrizione negli schedari consolari da cui risulti la composizione del nucleo familiare, ecc.).

A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

3. Costo
Il costo del documento è di:

€ 5,61 euro in caso di primo rilascio o rinnovo;
€ 10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.

4. Ritiro della carta d'identità
Il ritiro della carta d’identità dovrà essere effettuato sempre personalmente in quanto il funzionario preposto dovrà procedere all’identificazione del titolare, il quale dovrà contestualmente firmare il documento e il cartellino per la Questura competente e per gli atti dell’Ufficio consolare.

5. Rinvenimento carte d'identità
Si rende noto all’utenza che le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.

Si segnala che l’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:

presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo carico.

Con riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.

Ufficio di Riferimento: D.G.IT. - UFFICIO III. (20/09/2019-ITL/ITNET)

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