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LAVORO - PREVIDENZA LOCALE CONTRATTISTI IN GERMANIA POST 1 MAGGIO 2020- SOTTSEGR.MERLO "CON ACCORDO BILATERALE SI OPZIONE INPS PENSIONANDI ENTRO 30 APRILE 2025"

(2020-02-26)

Il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo ha risposto ad una seconda interrogazione della Sen. Garavini circa la questione relativa agli effetti sul personale a contratto dell’entrata in vigore, a decorrere dal 1 maggio 2020, del Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per quanto attiene al caso tedesco.  (Sulla questione vedi anche: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=60747 )

Il sottosegretario MERLO, in merito a quanto richiesto dalla senatrice Garavini ha fatto  presente che il Regolamento CE 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale stabilisce che gli impiegati delle
rappresentanze diplomatiche italiane negli altri Stati membri dell’Unione europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera, attualmente soggetti al regime di sicurezza sociale italiano, dovranno transitare al sistema
del Paese in cui lavorano a partire dal 1º maggio 2020, interrompendo quindi l’iscrizione al regime INPS.

Secondo il Regolamento, i dipendenti possono fare espressa opzione per rimanere soggetti al solo sistema italiano, anche oltre il termine del 1º maggio 2020. Per permettere tale deroga e` tuttavia necessaria la conclusione di un accordo bilaterale tra l’Italia e il Paese dove prestano servizio. La competenza a stipulare l’accordo e` del Ministero del lavoro.

Al fine di facilitare la conclusione di tali accordi, e, quindi, esonerare i dipendenti a contratto iscritti INPS dall’imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha avviato, a partire dal 2014, un dialogo con le competenti Autorita` degli altri Paesi Ue, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera.
Le autorita` tedesche hanno sinora dichiarato la volonta` di concedere ai contrattisti a legge locale la possibilita` di rimanere iscritti all’INPS, oltre il 1º maggio 2020, solo per coloro che andranno in pensione entro il 30
aprile 2025. Per superare questo limite, l’Ambasciata a Berlino ha incontrato, il 17 gennaio scorso, il locale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il Governo tedesco ha fermamente ribadito la propria posizione,
confermando la possibilita` di deroga solo ai dipendenti il cui pensionamento e` previsto entro il 30 aprile 2025, con qualche limitatissima possibilita` di ulteriori eccezioni nel caso in cui tale termine venga superato solo
di qualche mese.

Per quanto concerne, invece, la diversa posizione degli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana, attualmente destinatari di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale invio` uno specifico quesito all’Avvocatura generale dello Stato sulla adattabilita` dei loro contratti al sistema locale.
L’Avvocatura confermo` la possibilita` per il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di dare vita ad un contratto ibrido, modificando parzialmente il contratto a legge italiana, «...ivi introducendo
clausole di sicurezza sociale disciplinate dalla normativa locale, in base a quanto previsto dalla normativa europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale...». I contratti a legge italiana degli impiegati che non dovessero rientrare nella deroga parziale concessa dalle autorita` tedesche dovranno, quindi, essere adattati per recepire questa normativa.

L’applicazione del Regolamento UE 883/2004 comporta spese inderogabili e obbligatorie, alle quali il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fara` fronte sulla base di quanto previsto dalla 25 febbraio 2020 3ª Commissione – 32 – legge, attingendo al capitolo per il pagamento degli oneri sociali a carico dell’Amministrazione, a prescindere dalla quantificazione degli importi.

Quanto, infine, al punto sollevato dalla Sen. Garavini  circa la tutela degli stipendi dei dipendenti a contratto della rete diplomatica in Germania, assunti prima del 1º maggio 2010, i parametri stabiliti dall’articolo 157 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 consentono eventualmente di rivedere la retribuzione a prescindere dal regime fiscale o previdenziale applicato, nei limiti delle risorse finanziarie previste nella legge di bilancio. (26/02/2020-ITL/ITNET)

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