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SICUREZZA SOCIALE - BONUS BABY SITTER - DALL'INPS: SOSTEGNO A FAMIGLIE ANCHE PARENTI NON CONVIVENTI PER GESTIONE FIGLI

(2020-06-30)

Ideale per i genitori che sono tornati a lavorare, il bonus babysitter - previsto dal decreto "cura Italia" e "decreto rilancio"  a sostegno delle famiglie può essere impiegato anche per pagare i nonni, o altri parenti, che aiutano nella gestione dei figli. Una sola la condizione imprescindibile: non devono vivere nella stessa casa del minore. Lo specifica una circolare dell'INPS, la numero 73 del 17 giugno 2020.

Dunque - puntualizza l'avv.Gabriella Lax dello Studio Cataldi - l'utilizzo del voucher con Libretto Famiglia, da spendere solo su portale Inps, con valore massimo di 1.200 euro da utilizzare per prestazioni di baby-sitting dal 5 marzo al 31 luglio 2020, può essere indirizzato anche verso familiari, nonni o zii.

L'Istituto specifica che in questo caso non sarà applicata la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro e dunque non oggetto di compenso, rendendo così possibile l'utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi. Del voucher potranno beneficiare anche i genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all'interno del nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore. Il bonus è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

Facendo chiarezza: il divieto sussiste invece per i familiari conviventi con il richiedente richiedente. Il bonus non potrà essere mai utilizzato per l'altro soggetto titolare della responsabilità genitoriale (cioè l'altro genitore, anche se non convivente, oppure se separato o divorziato). In ogni caso qualsiasi familiare, nonni inclusi, è escluso dalla possibilità di utilizzo del voucher nel caso di convivenza. Del voucher potranno beneficiare anche i genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi), ma solo se all'interno del nucleo familiare l'altro genitore (naturale o affidatario) non è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, Cigs), o disoccupato o non lavoratore. Il bonus è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

Il genitore che fa richiesta del bonus (sono 30 giorni), deve aprire una propria posizione Inps con PIN o attraverso un intermediario come utilizzatore di prestazioni di lavoro occasionale. Anche il baby sitter dovrà essere registrato sul portale web dell'Istituto. La domanda va inoltrata online, sul sito dell'Inps, tramite l'applicazione web, disponibile sul portale dell'Inps (il percorso è il seguente: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting") oppure tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o 06 164.164, da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante), o ancora tramite i patronati. (30/07/2020-ITL/ITNET)

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