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ITALIANI ALL'ESTERO - POLITICHE 2018 E VOTO ALL'ESTERO- SEN. GARAVINI (IV/ESTERO) : "METTERE IN SICUREZZA VOTO ALL'ESTERO SFRUTTANDO NUOVE TECNOLOGIE BLOCKCHAIN" TESTO DDL DEPOSITATO

(2021-12-02)

"Quanto sta accadendo in queste ore con il senatore Cario presta il fianco a chi non perde occasione per tentare di cancellare il voto estero. Prendendo a pretesto casi come questo. Quando invece la soluzione non è abolirlo, ma metterlo in sicurezza. Sfruttando le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione oggi. Come propongo nel mio disegno di legge sulla riforma del voto estero con l'applicazione del blockchain, grazie al quale è possibile mettere in sicurezza il voto garantendone allo stesso tempo la segretezza. L'auspicio è che quanto accaduto oggi in Senato sia occasione per accelerare la discussione su questo provvedimento". afferma in una nota la sen.Laura Garavini, eletta dalla Circoscrizione Estero-Europa.

Di seguito il testo del ddl presentato dalla Senatrice , primo firmatario con sen.Giacobbe e Marcucci, il 13 novembre 2018

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Formazione delle liste elettorali)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«?2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, da rispedire entro trenta giorni, se necessario, per apportare correzioni e aggiornamenti ai suddetti dati anagrafici e di residenza all'estero?».

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«?Art. 5. – 1. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale che provvede, per il territorio di propria competenza, all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi periodici aggiornamenti sono inviati, a cura dei singoli uffici elettorali consolari, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che predispone un unico elenco generale degli elettori residenti all'estero. Tale elenco è trasmesso al Ministero dell'interno, che lo integra con i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e predispone le relative liste elettorali della circoscrizione Estero, da utilizzare in occasione delle votazioni.

3. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3?»;

c) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«?b) i candidati, all'atto della candidatura, sono tenuti a presentare, quale condizione necessaria per l'accettazione della stessa, una dichiarazione delle autorità del Paese di residenza estera o del comune italiano di ultima residenza che certifichi la residenza continuativa all'estero da almeno tre anni precedenti la data delle elezioni. Essi, inoltre, devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione?»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere?»;

3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«?4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero. In conformità al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, la disposizione di cui al periodo precedente non si applica relativamente ad incarichi ricoperti a livello comunale, provinciale e regionale in uno Stato membro dell'Unione europea?»;

4) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«?4-ter. I deputati e i senatori decadono dalla carica con effetto immediato all'atto dell'accettazione della candidatura per le elezioni politiche in uno Stato estero?».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.  (Stampa e invio del plico elettorale)

1. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«?2. Il Ministero dell'interno provvede alla stampa e alla consegna del plico elettorale agli uffici elettorali consolari entro il ventitreesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Il plico, contrassegnato da un codice QR che ne consenta la tracciabilità, è nominativo e sigillato e contiene la scheda elettorale con le caratteristiche del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge, nella quale sono riprodotti in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione, nonché la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, contrassegnata da un codice QR identificativo dell'elettore. Sul plico deve essere indicato l'indirizzo dell'ufficio consolare competente in caso di mancato recapito. Il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità di espressione del voto, le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui al comma 1 dell'articolo 6, nonché le proposte e i programmi elettorali delle medesime liste concorrenti, il cui contenuto non deve superare i duemila caratteri. Le schede elettorali inserite nel plico sono di carta consistente e di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza?».

2. Al fine di elevare i livelli di sicurezza e di trasparenza del sistema di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero inclusi nell'elenco generale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, con il regolamento previsto dall'articolo 8 della presente legge sono adottate le disposizioni volte all'applicazione delle tecnologie blockchain, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico annesso alla presente legge.

Art. 3.  (Disposizioni per la sicurezza del voto e per l'informazione del cittadino elettore)

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«?3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, ciascun ufficio elettorale consolare, sotto il controllo del comitato elettorale di cui all'articolo 12-bis, invia agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell'elettore stesso, il plico nominativo di cui all'articolo 11, comma 2?»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«?6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata e contrassegnata dal codice QR identificativo dell'elettore e la spedisce all'ufficio elettorale consolare competente non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento?»;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«?6-bis. Le buste inviate dagli elettori agli uffici elettorali consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in un apposito spazio individuato dall'ufficio elettorale consolare e dal comitato elettorale, in modo da garantirne l'inviolabilità fino al momento dello scrutinio di cui al comma 7?»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«?7. Sono oggetto dello scrutinio e dello spoglio di cui all'articolo 14 esclusivamente le buste di cui al comma 6 del presente articolo, pervenute all'ufficio elettorale consolare non oltre le ore 18, ora locale, del venerdì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia?»;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«?8. I responsabili degli uffici elettorali consolari, sotto il controllo dei comitati elettorali, provvedono a invalidare le buste pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7?».

Art. 4.  (Comitati elettorali)

1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:

«?Art. 12-bis. – 1. In occasione di ciascuna consultazione elettorale o referendaria, presso gli uffici consolari sono costituiti appositi comitati elettorali, con compiti di controllo su ciascuna delle operazioni previste dagli articoli 11 e 12.

2. I membri del comitato elettorale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione Estero, dal capo dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella stessa circoscrizione.

3. Il comitato elettorale, in particolare, provvede al controllo delle operazioni di ricevimento dei plichi di cui all'articolo 11, comma 2, di spedizione agli elettori di cui all'articolo 12, comma 3, di ricezione e di custodia delle buste di cui all'articolo 12, comma 6-bis, di invalidazione delle buste ai sensi dell'articolo 12, comma 8, e di invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per la ripartizione.

4. Le decisioni del comitato elettorale sono valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. I comitati elettorali segnalano le eventuali anomalie riscontrate entro 24 ore alle autorità diplomatico-consolari, che le comunicano entro le successive 48 ore alle autorità competenti?».

Art. 5.(Disposizioni in materia di formazione dei seggi elettorali e di scrutino dei voti)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«?Art. 7. – 1. Presso le corti di appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, sono istituiti gli uffici centrali per la circoscrizione Estero, rispettivamente per le ripartizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Ciascun ufficio centrale è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. Ciascun ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente?»;

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«?1. Presso gli uffici centrali per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7, comma 1, sono costituiti seggi elettorali per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti dalla ripartizione estera di competenza. I seggi sono dotati delle strumentazioni ottiche idonee per l'identificazione degli elementi connotativi dell'elettore contenuti nel codice QR apposto sulla busta chiusa contenente le schede. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ripartizione?»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: «?l'ufficio centrale?» sono sostituite dalle seguenti: «?ciascun ufficio centrale?»;

2) al comma 3:

2.1) all'alinea, le parole: «?dell'ufficio centrale?» sono sostituite dalle seguenti: «?dal competente ufficio centrale?»;

2.2) alla lettera a), le parole: «?dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero?» sono sostituite dalle seguenti: «?dal competente ufficio centrale?»;

2.3) alla lettera b), le parole: «?da un'unica ripartizione elettorale estera?» sono sostituite dalle seguenti: «?dalla ripartizione elettorale estera di competenza?»;

2.4) alla lettera c), numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «?e verifica la corrispondenza degli elementi identificativi contenuti nel codice QR inserito nelle buste con i dati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1?».

Art. 6. (Proclamazione degli eletti)

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, l'alinea è sostituito dal seguente: «?Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero competente per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:?».

Art. 7. (Comunicazioni elettorali)

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, dopo le parole: «?sui giornali quotidiani e periodici?» sono inserite le seguenti: «?locali e?».

Art. 8. (Disposizioni di attuazione)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, le modifiche e le integrazioni necessarie al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. (02/12/2021-ITL/ITNET)

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