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FISCO - ITALIANI ALL'ESTERO: IMMOBILI IN ITALIA - NARDI (UIM/EUROPA): LA SCOPERTA DEL "LIVELLARIO" SUI BENI DI ANTICA PROPRIETA'

(2017-05-04)

    "Per molti emigrati italiani nel mettersi in regola con il fisco locale - autodenunciando (anche attraverso la UIM) il possesso di beni immobili in Italia - vi è stata la sorpresa (e che sorpresa!) di scoprire che la loro proprietà immobiliare in Italia, o una parte della stessa (per lo più relativa a terreni), non gli appartiene. Infatti scorrrendo i dati della Visura catastale che hanno richiesto, per poterla allegare all’autodenuncia, hanno scoperto che nel riquadro relativo all’intestazione degli immobili, sotto la voce “Diritti e oneri reali”, risulta registrato, per esempio, una Congregazione religiosa o l’Amministrazione comunale e di fianco al loro nome la dicitura “LIVELLARIO” e non la percetuale di possesso. Si può facilmente immaginare la sorpresa dei diretti interessati nel constatare la mancanza di un loro diritto di proprietà su un immobile o terreno che da generazioni veniva considerato proprietà della famiglia!"

A portare all'attenzione dei più tale scoperta è Dino Nardi, coordinatore UIM Europa, che in una nota confessa la stessa sorpresa dell'Unione Italiani nel Mondo nel venire a conoscenza di tale Istituto.
" Infatti il termine “LIVELLARIO” era del tutto sconosciuto (come noto, l’ignoranza non ha limiti!) e, al massimo, ci faceva ricordare la famosa “Livella” scritta dal grande Totò e, naturalmente, un attrezzo che, in genere, si usa nell’edilizia.

Abbiamo cercato, ovviamente, di saperne di più in merito ed ecco cosa è risultato dalla nostra ricerca. A tale proposito scrive su “CIVISpro”  l’avvocato Alberto Daidone che ““Le visure catastali effettuate su terreni di antica proprietà spesso riservano delle sorprese. In alcuni casi, ancora oggi, dei terreni di cui si è certi di essere proprietari, in realtà risultano essere disponibili a titolo di livello per concessione di uno o più soggetti concedenti.

Ma cos' è il livello? Il titolare del diritto di livello, detto livellario, può vendere il bene concesso?

Il livello è un contratto agrario di origine medioevale per il quale si concedeva un lotto di terra ad un contadino (detto livellario) in cambio di un fitto. Di esso ormai non è rimasta alcuna traccia nel nostro codice civile, nel quale è invece disciplinato il diritto di enfiteusi (diritto reale), che richiama in molte sue caratteristiche il livello. Il diritto che sorge dal contratto di livello era, in genere, alienabile e, quindi, anche trasmissibile mortis causa. In altri casi per livello, invece, si intendeva una sorta di vendita soggetta ad un termine di lunga durata o perpetua, in cambio di un corrispettivo, detto livello.

Da tale assunto è, dunque, chiaro che non tutti i livelli siano uguali e ogni situazione giuridica merita un particolare studio ed una specifica analisi nell’interesse di ogni soggetto specifico del rapporto. Dei casi, apparentemente più semplici, vedono risultare quale concedente del terreno un Comune. In casi come questo, spesso, il Comune interessato non sa nemmeno di godere di tale diritto; questo poiché tale dizione è stata anche utilizzata in tempi remoti per indicare la Collettività di un centro urbano. In tali casi, alcuni comuni affrancano il livellario anche gratuitamente, rilasciando una mera dichiarazione scritta dall’organo competente e da depositare presso l’Agenzia del Territorio più vicina in sede di voltura.

L’ipotesi più negativa è che la dizione livellario su una visura in realtà celi un cosi detto “uso civico” (..). In molti altri casi, invece, concedente risulta un ente religioso o un ospedale o casa di cura. La Chiesa, nei secoli passati, ha fatto largo uso del livello soprattutto per valorizzare i possedimenti accumulati. In questi casi può essere davvero difficile rintracciare l’ente-responsabile legale poiché quasi sempre gli antichi enti religiosi non risultano più esistenti o si sono fusi o trasformati in altri enti. Il livellario può liberarsi del peso del concedente, e, dunque, divenire proprietario del bene, ponendo in essere un atto di affrancazione come se fosse esattamente un enfiteuta. In alternativa, qualora intervengano insuperabili difficoltà nel rintracciare l’ente concedente, ci si può rivolgersi al Giudice competente perché questo pronunci l’acquisto del diritto di proprietà del bene da parte dello stesso livellario se usucapibile (ovvero acquistato per usucapione). Infine, in ulteriori più rari casi è perfino sufficiente una dichiarazione unilaterale del livellario””.

Morale della favola, quanti fossero incorsi in questa sorpresa è consigliabile che, nella prima occasione in cui soggiorneranno in Italia, si attivino per chiarire la questione rivolgendosi all’Ufficio tecnico del proprio comune oppure all’Agenzia del Territorio competente. Mentre coloro che sono proprietari di beni immobili ereditati ed appartenenti alla famiglia da diverse generazioni non sarebbe male che, per evitare spiacevoli sorprese, verificassero la Visura catastale delle loro proprietà." conclude Dino Nardi, Coordinatore UIM Europa.(04/05/2017-ITL/ITNET)

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