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IMMIGRAZIONE - ASSEGNO SOCIALE NEGATO - CORTE DI APPELLO DA RAGIONE AL PATRONATO INCA: INPS DOVRA' PAGARE ASSEGNO SOCIALE ED INTERESSI LEGALI SUL RITARDO

(2017-05-25)

L’Inca registra un’altra vittoria in favore dei diritti degli immigrati. La Corte di appello di Firenze  impone all’Inps di pagare l’assegno sociale ad una cittadina albanese e lo condanna a corrisponderle anche gli interessi legali, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale l’Istituto aveva respinto precedentemente la richiesta della prestazione. “L’Istituto previdenziale non si smentisce  – commenta Claudio Piccinini, coordinatore degli uffici immigrazione di Inca – e continua pervicacemente ad applicare interpretazioni restrittive a danno di chi regolarmente risiede nel nostro paese, pur di fronte ad una palese violazione del principio antidiscriminatorio a cui le nostre Istituzioni hanno aderito da molto tempo”. 

Il verdetto di secondo grado, emesso l’11 maggio, ribalta quanto già deciso dal tribunale di Arezzo in prima istanza, che invece aveva accolto le ragioni dell’Inps, secondo le quali alla donna, pur residente in Italia dal 2003, non dovesse spettare l’assegno sociale perché sprovvista del permesso di soggiorno per lungo periodo.

La Corte d’appello, nel disporre la riforma della sentenza di primo grado, richiama le modifiche normative per il riconoscimento del diritto alla prestazione, tra cui quella contenuta nella legge n. 133/2008, secondo la quale “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale spetta a coloro che “abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Pertanto, si legge nel verdetto, “nell’interpretazione della normativa appena citata deve ritenersi che il requisito del soggiorno legale e decennale in Italia (…) è venuto a superare l’esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari”.

Tale interpretazione, secondo il giudice di secondo grado, è “l’unica conforme alla Costituzione e alla normativa sovranazionale in materia (artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (…) e all’art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (…)”. “Questa sentenza – conclude Piccinini - ci dà la forza di continuare nella nostra azione di difesa dei diritti dei migranti fino a quando l’Inps non deciderà di adeguarsi prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale che può considerarsi oramai consolidato”.  (25/05/2017-ITL/ITNET)

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