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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - PENSIONE ANTICIPATA - SODDISFAZIONE INCA CGIL RICONOSCIMENTO MIN.LAVORO CONTRIBUZIONE ESTERA VALIDA AI FINI CALCOLO ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

(2017-06-09)

  Per chi matura i requisiti previsti per la pensione anticipata a 64 anni e 7mesi (ai sensi dell’art. 24 comma 15 bis della legge 214/2011) è in arrivo una parziale buona notizia: ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva varranno anche i versamenti effettuati all’estero.  Rivedendo la propria posizione iniziale espressa nelle motivazioni con le quali ha respinto fino ad ora le domande, che escludevano tale possibilità, l’Inps ha finalmente accolto l’interpretazione estensiva, più volte sollecitata da Inca, e ora anche supportata dall’orientamento del Ministero del lavoro.

Lo segnala una nota del Patronato INCA CGIL che commenta:

"Almeno su questo fronte, si conclude positivamente un braccio di ferro tra Istituto previdenziale e Patronato della Cgil, ancora in atto, sulla corretta applicazione della “norma eccezionale” per i nati nel 1952, che Inps caparbiamente vorrebbe fortemente limitare, fornendo interpretazioni restrittive. Se sulla contribuzione estera, l’Istituto alla fine ha ceduto, su quella di quanti risultavano senza lavoro al 28 dicembre 2011 resta una interpretazione restrittiva che riduce il computo dei versamenti contributivi a quelli di effettivo lavoro ed esclude tutti i periodi di contribuzione volontaria e figurativa a qualsiasi titolo maturata, “rendendo di fatto – denuncia Inca - il raggiungimento del ‘pensionamento eccezionale’ quasi impossibile e vanificando l’apertura del Ministero del lavoro”, che pure gli aveva dato torto su questo specifico punto.

Il ripensamento dell’Inps sulla questione dei contributi versati all’estero giunge, anche in questo caso, dopo l’esplicito  chiarimento del Ministero del Lavoro, che ha accolto le obiezioni sollevate dal patronato della Cgil, con una sostanziale differenza: e cioè che in questo caso, l’Inps ha conseguentemente diramato un messaggio alle proprie sedi (n. 2218 del 30 maggio 2017, ma non pubblicato sul sito) chiarendo che per chi svolgeva all’estero attività di lavoro dipendente al 28 dicembre 2011 o raggiungeva con la totalizzazione in convenzione internazionale i previsti requisiti contributivi, è possibile usufruire dell’art. 24 comma 15 bis della legge 214/2011, dando contemporaneamente indicazione di riesaminare le domande e accogliere i ricorsi amministrativi e legali con l’eventuale richiesta di cessazione della materia del contendere.

Finora - prosegue l'INCA -  l’Inps ha respinto alcune domande di pensione in totalizzazione con contribuzione estera richiamando il “carattere eccezionale” della disposizione che, a suo dire,  “non può trovare applicazione nei rapporti di lavoro disciplinati nei regimi previdenziali esteri, basati su norme diverse da quelle specificamente previste dal legislatore nazionale”. Da ciò la decisione di non poter considerare tali versamenti “rilevanti ai fini dell’applicazione della deroga”.

Una interpretazione che, secondo Inca, si poneva in contrasto con le norme previste nei Regolamenti Comunitari e nelle Convenzione Bilaterali, laddove stabiliscono l’equiparazione del lavoro svolto all’estero e la relativa contribuzione a quello svolto in Italia. Questa impostazione vale ancor più, secondo il patronato della Cgil, in considerazione del fatto che le domande respinte dall’Istituto riguardavano lavoratrici residenti nella Unione europea, per le quali, l’interpretazione restrittiva sarebbe risultata incoerente con i principi della libera circolazione delle persone.

La questione è stata quindi prima sottoposta all’Inps e poi girata al Ministero del lavoro che, ancora una volta, ha dato indicazione all’Istituto di correggere la propria interpretazione. Una notizia per la quale l’Inca esprime soddisfazione augurandosi che anche su tutto il resto delle problematiche aperte si giunga al più presto ad una analoga soluzione.

Tuttavia, aggiunge la nota dell'INCA, Resta infatti irrisolta la questione del calcolo della contribuzione per quanti risultavano disoccupati al 28 dicembre 2011. Punto sul quale l’Inps sembrerebbe non voler arretrare di un millimetro, confermando i contenuti della circolare Inps n.196/2011 nella parte in cui si escludono dal computo per il raggiungimento del requisito contributivo, tutti i periodi di contribuzione volontaria, figurativa maturata a qualsiasi titolo. L’Inca, che sulla questione ha promesso di avviare ricorsi amministrativi e legali, ha già raccolto alcune decine di casi sul territorio nazionale e andrà avanti fino a quando l’Inps non rivedrà la sua posizione.(09/06/2017-ITL/ITNET)


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