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LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO - APE SOCIAL - ON.LI FEDI E PORTA (PD/ESTERO): "CIRCOLARE INPS : E' PRESTAZIONE ASSISTENZIALE: SOLO RESIDENTI IN ITALIA"

(2017-06-19)

"Avevamo chiesto chiarimenti sull’applicabilità o meno dell’Ape sociale – anticipo pensionistico per determinate categorie di lavoratori - ai lavoratori italiani emigrati e residenti all’estero." Così gli onorevoli Marco Fedi e Fabio Porta, parlamentari PD eletti nella circoscrizione estero.

"Ora - proseguono -  i chiarimenti sono arrivati dall’Inps nella Circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e non lasciano spazio ad alcun dubbio. L’Ape sociale si applica solo ai residenti in Italia".

"Come è noto l'indennità c.d. APE sociale consente di anticipare di oltre tre anni l’età pensionabile e spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata, i quali (semplifichiamo) o siano disoccupati o assistano i familiari o siano invalidi civili o svolgano lavori usuranti. Requisiti questi difficilmente documentabili e verificabili se si vive all’estero, e in ogni caso l’Inps ha deciso di considerare l’Ape sociale una prestazione assistenziale subordinata alla residenza in Italia (non costituisce insomma una vero e proprio trattamento pensionistico).

La concessione dell’indennità infatti – ci spiega l’Inps nella sua Circolare – è subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa. Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero. Inoltre, altro particolare non trascurabile, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma ma il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Infine non possono conseguire l’APE sociale i titolari, ancorché residenti in Italia, di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero". (19/06/2017-ITL/ITNET)

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