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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - IMMIGRAZIONE - DALL' INCA CIGL: "CASSAZIONE DICE SI A INDENNITA' DISOCCUPAZIONE ANCHE NEL PERIODO IN CUI LAVORATORE STRANIERO RIENTRA NEL PAESE D'ORIGINE"

(2017-07-14)

"Il lavoratore straniero ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione anche nel periodo in cui dovesse rientrare nel Paese d’origine, purché non abbia rifiutato una nuova proposta di occupazione. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16997, deposita il 10 luglio scorso. Il verdetto ha rigettato il ricorso proposto dall’Inps contro la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva riconosciuto il diritto di uno straniero all’indennità di disoccupazione durante il periodo in cui aveva fatto rientro nella madrepatria". Così in una nota dell'Inca Cgil.

"L’Istituto previdenziale pubblico - prosegue la nota - che aveva inizialmente rifiutato la prestazione, ha resistito alla decisione dei giudici di merito, motivando il diniego con l’affermazione che per i periodi di allontanamento dal territorio nazionale, l’assicurato non avrebbe avuto diritto alla tutela, non essendo giustificabile “alcuna esportazione della prestazione previdenziale”.

Per la Cassazione, invece, l’argomentazione di Inps è infondata e ha sottolineato che l’Istituto può negare la prestazione solo nel caso in cui il lavoratore rifiuti una congrua proposta di lavoro o non si presenti alla convocazione d’ufficio, senza giustificato motivo. Da qui la decisione di confermare il verdetto della Corte d’appello di Torino che, secondo l’Alta Corte, ha verificato come “non vi è prova” (…) che il lavoratore “nel periodo in cui ha soggiornato all’estero non si sia presentato senza giustificato motivo ad una convocazione del servizio competente o abbia rifiutato una congrua offerta di lavoro (…). Richiamando l’orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, la Cassazione sottolinea che “il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all’osservanza del comportamento attivo prescritto dall’ordinamento  a chi ne è beneficiario”.

Conclusione alla quale era già giunta in un altro caso, quando l’Alta Corte aveva, invece, escluso dal diritto all’indennità di mobilità un lavoratore che era residente all’estero e non aveva comprovato il proprio stato di disoccupazione, “omettendo di presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovava il suo domicilio e di rendere la dichiarazione attestante l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (Cass. n. 17936 del 2013), così implicitamente ancorando la perdita del diritto non già ad un generico allontanamento all’estero, bensì all’inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione”. (14/07/2017-ITL/ITNET)

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