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ITALIANI ALL'ESTERO - PROPOSTA DI RIFORMA COMITES - CGIE - TESTO PRESENTATO AL GOVERNO

(2017-07-15)

    Di seguito il testo della  Proposta di riforma di Com.lt.Es. e CGIE, presentato dal Comitato di Presidenza al rappresentante del Governo, Sottosegretario Vincenzo Amendola

Introduzione

Perché è necessario mantenere i primi due livelli della rappresentanza degli italiani all'estero.

COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO: rappresentano territorialmente nelle circoscrizioni consolari sparse per il mondo le esigenze, lo sviluppo, l'integrazione e l'interazione fra l'emigrazione tradizionale, gli italo-discendenti e la nuova emigrazione. Sono quindi il livello di rappresentanza di base anche nelle relazioni con le autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto internazionale e dei rapporti fra Stati. Senza questo primo momento di rappresentanza diretta verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere tutte le istanze di interesse per le comunità e di supporto al Sistema Paese.

Visto quanto sopra è necessario garantire la capillarità della presenza dei Com.lt.Es. ed è quindi fondamentale che il numero minimo di iscritti all'AIRE — Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero — per la costituzione di un Com.lt.Es. rimanga a 3.000 e l'elezione dei componenti avvenga a suffragio universale.

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO: è organismo di rappresentanza intermedia prima di tutto fra i Com.lt.Es. e i parlamentari eletti all'estero, con la funzione di sintesi generale di tutte le istanze e le proposte che provengono dal mondo e devono essere ricondotte ad unitarietà per meglio trovare le soluzioni idonee a risolvere problemi che attengono a tutti gli italiani all'estero. È organismo di rappresentanza anche nei rapporti con il Governo, il Parlamento, le Regioni e tutti gli organismi che pongono in essere politiche che hanno ricadute sugli italiani all'estero e il loro rapporto con l'Italia.

Per questa ragione si ritiene importante che nella composizione del CGIE rimanga la componente di nomina governativa e pertanto che l'elezione dei Consiglieri del CGIE che rappresentano le comunità estere rimanga di secondo grado.

PREMESSE


L'attuale sistema di rappresentanza degli italiani all'estero è giunto a definizione a seguito di 40 anni di battaglie in riconoscimento dell'appartenenza a pieno titolo degli italiani all'estero al popolo italiano e del conseguente esercizio degli stessi diritti ed adempimento degli stessi doveri dei cittadini residenti  in Italia, come stabilito dalla normativa vigente, ferme restando le differenze derivanti da quella applicabile in alcune materie specifiche (Es. IMUU, pensione sociale, ecc..)

Il mondo dell'emigrazione italiana si è arricchito di nuove espressioni rispetto a quello in cui furono Comites, CGIE e Circoscrizione Estero.

Nel ribadire la necessità di mantenere tre livello di rappresentanza, bisogna quindi dare vita ad un processo  di riforma che li renda più efficienti e consoni alle mutate condizioni, tenendo conto:

- delle politiche di internazionalizzazione del Sistema Paese, di cui gli italini all'estero sono fattore fondamentale;
- delle diverse esigenze degli italiani residenti all'estero in un'ampia gamma di realtà economiche, politiche e sociali e culturali che comprende la UE con i diritti di cittadinanza  europea e libera circolazione; i paesi che garantiscono la residenza attraverso  visti rinnovabili; altri paesi che concedono  permessi di breve durata con conseguenti restrizioni di carattere lavorativo  ed economico; i paesi emergenti con normative poco favorevoli all'ingresso di stranieri;
- dell'impatto della presenza  dei parlamentari eletti dagli italiani all'ìestero, che richiede meccanismi tesi ad assicurare  unità di intenti e complementarietà dei tre livelli di rappresentanza;
- dell'esiguità delle risorse assegnate alle attività di CGIE e Comites, nonchè del costo della gestione delle elezioni per il rinnovo di questi ultimi;
-  di un intelligente uso delle nuove tecnologie di comunicazione, non sostitutivo, ma integrativo delle riunioni previste per i due organismi collegiali di primo e secondo livello e della loro interazione con i parlamentari.

NORMATIVA VIGENTE

Dal 1975 a oggi, in diversi stadi successivi, la rappresentanza degli italiani all'estero si è andata articolando in:
- CONSULTE REGIONALI, che fanno riferimento al luogo di provenienza e dialogano soltanto con la Regione d'origine, che le istituisce con propria legge e successive versioni, dalla seconda metà degli anni '70 in poi. Recentemente si è verificata un'inversione di tendenza che ha
visto un numero crescente di Consulte diventare inattive o essere snaturate o addirittura cancellate dalle leggi regionali; 

- COM.IT.ES., che fanno riferimento al luogo di residenza (istituiti con legge 22.5.1985 N. 205, modificata da legge 5.7.1990 N. 172, riformata al ribasso da legge N. 23.10,2003 N.286) organismi eletti con procedure diverse (Consiglieri di cittadinanza italiana a suffragio universale, Cooptati con cittadinanza straniera e origine italiana, nominati dalle associazioni e votati dagli eletti), e diversa rappresentanza (i Cooptati non possono essere eletti né eleggere il Presidente del Comitato). I Com.lt.Es. agiscono nelle singole circoscrizioni territoriali delle rappresentanze
diplomatico-consolari in cui si raggiunge il numero di iscritti all'AIRE fissato per legge;

- CGIE, istituito con legge 6.11.1989 N. 368, modificata da legge 18.6.1998 N. 198, organismo di rappresentanza, raccordo e sintesi fra gli altri due livelli, in parte elettivo (Consiglieri eletti all'estero in elezioni di secondo grado), in parte nominato dal Presidente del Consiglio (Consiglieri di nomina governativa). Agisce con funzioni: conoscitive; consultive a Governo, Parlamento e Regioni; propositive a livello nazionale e Internazionale; e programmatorie, queste ultime attraverso la relazione annuale, da presentare tramite il Governo al Parlamento, e la conferenza permanente Stato Regioni Province Autonome CGIE;

-  PARLAMENTARI ELETTI NELLE 4 RIPARTIZIONI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO, che vivono il conflitto di attribuzioni e comportamenti fra l'effettivo mandato diretto del territorio in cui sono stati eletti, perché, al contrario dei colleghi residenti in Italia, ai sensi dell'Art. 8, comma 1 b) della legge 21.12.2001 N.459: "I candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione"  mentre concettualmente l'Art. 67 della Costituzione nega tale legame diretto, sancendo: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato", e di fatto le leggi  elettorali italiane non impongono l'obbligo di residenza nel territorio del seggio elettorale di riferimento, anche perchè finora ogni cittadino può candidarsi in più di un collegio elettorale.

NECESSITà DI AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO — AIRE

Istituite con legge 27.10.1988 N. 470, ai sensi dell'Art. 1. "Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero sono tenute dai Comuni e dal Ministero dell'Interno"  mentre l'Art. 8 precisa: "Non sono iscritti nelle anagrafi... i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata, non superiore ai dodici mesii".

La già citata legge 27.12.2001, N. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, all'Art. 5, comma 1, recita: "Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'Art.6, per le votazioni di cui all'Art.1, comma 1 [elezione delle Camere e referendum]".

Il combinato dettame dei citati articoli non risponde alle esigenze della mobilità attuale: meno della metà dei nuovi migranti si iscrive all'AIRE, perché spesso si trova in situazioni personali caratterizzate dal precariato o dal trasferimento da un Paese al'altro per ragioni professionali, come gli stagionali, i ricercatori, i freelance, gli inviati all'estero da ditte o istituzioni italiane e molte altre categorie.

La Pubblica Amministrazione ne è ben cosciente, tant'è vero che in occasione del referendum costituzionale confermativo, per garantire al maggior numero di elettori di partecipare attivamente all'esercizio di questo strumento di democrazia diretta, ha consentito l'ammissione al voto di coloro che si trovano temporaneamente all'estero per un periodo non inferiore ai 3 mesi, purché ne abbiano fatto domanda al Comune di ultima residenza in Italia indicando l'Ufficio consolare di riferimento.

Per gli esponenti della nuova emigrazione è quindi necessario che la PA prosegua e arricchisca l'applicazione delle nuove tecnologie, il MAECI attraverso il portale SECOLI e il MINT con la digitalizzazione dell'anagrafe, e che si definiscano diverse possibilità di iscrizione all'AIRE, anche
limitate nel tempo, modificabili a cura dell'interessato, nel caso di una residenza estera inferiore ai 12 mesi oppure di successivi cambiamenti del Paese di residenza estera oppure di casi di pendolarità intercontinentale o extra-UE, fra due Paesi o fra l'Italia e un Paese estero.

CARATTERISTICHE DELLE COMUNITà NELLE DIVERSE AREE CONTINENTALI DI EMIGRAZIONE

Qualunque proposta di riforma dei due organismi di rappresentanza di base e di sintesi non può prescindere dall'attenzione alle profonde differenze nella composizione delle comunità e nell'effettivo esercizio della cittadinanza e della discendenza italiana nei Paesi di residenza.

All'interno della UE, la limitata estensione territoriale dei Paesi di residenza degli italiani, la ridotta presenza di oriundi (per cui non molti Com.lt.Es. europei hanno proceduto alla cooptazione) e la normativa europea in materia di expat — cittadini europei che vivono in un Paese diverso da quello d'origine — potrebbero favorire la proposta di una rappresentanza verticistica costituita da un solo organismo nazionale, il cui coordinatore è anche componente di diritto del livello superiore di rappresentanza.

In controtendenza a questo ipotizzato accentramento di poteri nelle mani di pochi eletti attraverso la verticalizzazione dei primi due livelli di rappresentanza, è bene ricordare che nel documento finale del secondo incontro:"Europa in movimento: da migranti a cittadini europei" che si è svolto nell'aula del Senato il 30 aprile 2010, con la partecipazione di tutti gli organismi europei omologhi al CGIE, si chiedeva, fra l'altro:

- La nascita di un Consiglio Generale degli Europei residenti all'estero;

- La nomina di un Commissario europeo competente per la governance delle politiche relative ai cittadini en mouvement;

  - L'istituzione di un'Agenzia europea che assicuri l'analisi, l'aggiornamento e il monitoraggio della politica comunitaria indirizzata ai cittadini europei residenti fuori dai loro Paesi d'origine.

Nessuna di queste richieste, che precorrevano i tempi, è stata tradotta in realtà. Peccato perché avrebbero consentito di affrontare meglio la situazione degli italiani residenti nel Regno Unito nel dopo-Brexit.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere esercitata rispetto a Paesi non comunitari, come per esempio la Svizzera, dove si ripropongono ciclicamente referendum limitativi della partecipazione al mondo del lavoro, alla residenza e al conferimento della cittadinanza locale, che colpiscono le fasce meno protette dei nostri connazionali.

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEI PRIMI DUE LIVELLI DI RAPPRESENTANZA

La maggior parte degli iscritti all'AIRE risiede nei paesi europei UE e non UE, ma i modelli da definire devono essere ben strutturati e al contempo sufficientemente flessibili da soddisfare le esigenze di altri Paesi e altri continenti, che prospettano, secondo i casi:

-  Una massiccia presenza di italodiscendenti, che deriva dalla storia plurisecolare dell'emigrazione tradizionale (Es. America Latina, Stati Uniti);

-  L'attuale criticità di condizioni economiche e politiche (Es. macroscopici: Venezuela, alcuni Paesi dell'Africa, compresa la Repubblica del Sud Africa, altri da identificare);

- La necessità di proteggere la vita degli italiani residenti in aree interessate da eventi bellici (in particolare in Africa, Asia e Medioriente); • La presenza degli italiani in territori immensi, pocopopolati e con tendenza alla concentrazione nei maggiori centri urbani (Es. Australia, Canada,
Russia, Asia);

-  Il crescente numero di esponenti della nuova emigrazione, che da una parte necessitano di assistenza per l'inserimento nel tessuto sociale locale, dall'altra non possono essere automaticamente trasformati in esclusivi portavoce delle collettività;

- La grande rete dell'associazionismo, mortificata anche dalle recenti ingiustificabili restrizioni imposte alla loro partecipazione alle assemblee elettorali del CGIE.

Sarà quindi fondamentale identificare soluzioni di riforma che codifichino alcune risposte alle esigenze comuni di queste diverse realtà, lasciando un'intelligente flessibilità nell'applicazione e nello sviluppo concreto dei compiti attribuiti agli organismi di rappresentanza.

RIFORMA COM.IT.ES

Natura, compiti aggiuntivi/sostitutivi, consistenza minima comunità

Istituiti con legge 22.5.1985 N. 205, modificata da legge 5.7.1990 N. 172, riformata al ribasso da legge N. 23.10,2003 N.286, i Comitati degli Italiani all'Estero, emanazione diretta delle comunità territoriali, non riflettono più, sia nelle funzioni loro attribuite che nella composizione, le realtà che devono rappresentare. Lo stesso lungo elenco dei compiti attribuiti al CormIt.Es. dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, è più programmatorio che precettivo.

Nell'ottica dell'attribuzione di maggiori poteri e più precisi incarichi al Com.lt.Es., alla luce dei cambiamenti avvenuti nel tessuto delle comunità, si propone che il Comitato mantenga la sua natura di:

ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO nei rapporti con le autorità diplomatico-consolari italiane e con le autorità locali, nel pieno rispetto dei limiti posti dal diritto internazionale e dagli accordi fra Stati;

e abbia tre FUNZIONI principali:

-  Ombudsman — difensore civico della comunità nei confronti delle autorità italiane e, in collaborazione con il Consolato, nei confronti delle autorità locali, con tutti i compiti concretamente espletabili, nel rispetto delle leggi locali, del diritto internazionale e degli accordi fra Stati e della
disponibilità di bilancio;

-  Antenna del Sistema Paese — nella circoscrizione diplomatico-consolare al fine del coinvolgimento delle forze produttive e associative della comunità nella proiezione estera dell'Italia, anche in collaborazione con il nuovo progetto di promozione dell'Italia lanciato dalla Farnesina. In questo ambito, il Com.lt.Es. deve agire anche come promotore dell'insegnamento e diffusione della lingua e cultura italiana, a supporto e in sinergia con gli enti gestori, le scuole e Università locali, partecipando, per legge, alla elaborazione del Piano Paese (Rodolfo Ricci, ;

• Centro di informazione, contatto e sostegno delle migrazioni e delle nuove mobilità.

In base alla maggior parte dei contributi inviati da Com.lt.Es., CGIE e associazioni, alla luce dei lavori dell'assemblea plenaria di marzo 2017 si ritiene inoltre necessario che:

-  il NUMERP MINIMO DI ISCRITTI ALL'AIRE per la costituzione di un Com.lt.Es. sia fissato a 3.000 ferma restando la possibilità di istituirne comunque almeno uno nei Paesi di nuova emigrazione in Asia, Africa o in altri Paesi in cui non si raggiunge la soglia minima di presenze;

-  il COM.IT.ES.  elabori una RELAZIONE ANNUALE  sulla situazione e le esigenze delle comunità nella propria circoscrizione con indicazione delle azioni di intervento da programmare per i successivi 3 anni, tenendo in considerazione che, oltre a favorire l'integrazione dei nuovi migranti, nei Paesi di più antica emigrazione il Com.lt.Es. ha anche il dovere di occuparsi degli italodiscendenti eproteggerne i diritti attribuiti dalle leggi italiane e locali. La relazione dovrebbe quindi rilevare il quadro degli interventi dello Stato, dell'autorità diplomatico-consolare e degli enti che ricevono contributi dal Governo per attività a favore delle comunità, al fine di formulare proposte volte a migliorare l'efficienza e la conoscenza dei servizi sia consolari che di altri enti italiani presenti nel territorio di competenza.

LE RELAZIONI DEI COM.IT.ES  COSTITUIRANNO UN CONTRIBUTO ALLA RELAZIONE ANNUALE CHE IL CGIE PRESENTA TRAMITE IL GOVERNO AL PARLAMENTO



- RENDERE OBBLIGATORIO IL CONTRIBUTO DEL COM.IT.ES.  ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO PAESE ANNUALE

-  si istituiscano QUOTE ELETTORALI per favorire la partecipazione e l'elezione dei giovani (fino ai 40 anni)e delle donne e, ove possibile, degli
esponenti della nuova emigrazione, fissando in quest'ultimo caso un periodo minimo di loro residenza in loco, affinché siano candidabili. La partecipazione degli esponenti di nuova emigrazione può essere altresì garantita con l'introduzione di un meccanismo di affiliazione simile a
quello della cooptazione degli oriundi;

-  si elenchino con precisione tutti i casi di incandidabilità chiarendo anche il significato attribuito dalla legge al termine amministratori, usato all'Art. 5, comma 4, e includendo fra i non candidabili anche coloro che detengono una carica politica del Paese di residenza;

- i elimini del tutto il concetto di ineleggibilità, che consente al singolo cittadino di candidarsi ed essere eletto, salvo poi delegare allo stesso Com.It.Es. la decisione a posteriori sulla sua eleggibilità, mediante valutazioni spesso dettate da motivazioni basate sul tipo di ente di riferimento del consigliere in questione, pur lasciando che la lista in cui il candidato si è presentato goda del suo apporto di voti al fine dell'assegnazione degli eletti e in conflitto di poteri con il Comitato Circoscrizionale elettorale;

-  si cancelli l'obbligo di opzione per la partecipazione all'elezione del Com.lt.Es.

-  si renda obbligatoria la cooptazione; o si preveda che la cooptazione possa essere realizzata in qualsiasi momento della vita del Com.lt.Es.

-  si mantengano, nelle circoscrizioni in cui è stato chiuso il Consolato, i Com.lt.Es. che soddisfano la condizione del numero minimo di iscritti all'all'AIRE

-  si fissi il numero dei Consiglieri eletti al Com.lt.Es. rispettivamente in 13 e 17 per evitare situazioni di stallo e l'eventuale impossibilità di eleggere un presidente e un esecutivo; o si inserisca l'obbligo da parte degli enti e organismi associativi, che chiedono contributi al Governo, alle Regioni e alle Province autonome, di fornire il consuntivo dell'anno precedente insieme al preventivo su cui il Com.lt.Es. deve esprimere il parere;

-  si inserisca il dovere da parte delle autorità diplomatico—consolari di motivare le decisioni assunte sulle suddette richieste di contributi, qualora difformi dal parere espresso dal Com.lt.Es.;

- si sottolinei il dovere da parte delle rappresentanze diplomatico—consolari di segnalare tempestivamente alle autorità del Paese e della circoscrizione di riferimento l'esistenza, le caratteristiche di rappresentanza e i compiti attribuiti al Com.lt.Es. e all'Intercomites dalle leggi
italiane, ove ciò non contrasti con le leggi locali;

-  si definiscano meglio il ruolo e i compiti specifici dell'Intercomites, evitando in ogni caso indebite interferenze nel sistema politico locale e nei rapporti fra Stati;

- si assegni una copertura finanziaria sufficiente a tenere il numero necessario di riunioni, in particolare in Paesi di grandi estensioni territoriali;

-  si specifichino meglio diritti e doveri reciproci nel rapporto Com.lt.Es. —Consoli; .

-  si semplifichino le procedure di elaborazione, presentazione, revisione e controllo dei bilanci consuntivi.

RIFORMA CGIE:

NATURA

- Organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all'estero;

-  Organismo inquadrato nell'ambito della politica estera dell'Italia, in funzione di una valorizzazione di esperienze sociali, economiche e culturali presenti in ogni continente, condizione che permette al nostro Paese di esaltare e mantenere vivi i rapporti con i cittadini italiani residenti all'estero e di fruire delle loro eccellenze.

COMPITI AGGIUNTIVI

-  Organismo ausiliario dello Stato, come organismo autonomo, in parte eletto all'estero in parte di nomina governativa, che ha un rapporto dialettico con le istituzioni, interlocutore di Parlamento, Governo e Regioni per la proiezione esterna dell'Italia attraverso il coordinamento delle azioni e degli interventi delle comunità, e con possibile, futura, dignità costituzionale;

-  Organismo di consulenza delle Regioni e degli enti territoriali attraverso: una presenza nella Conferenza Stato — Regioni; la Conferenza Permanente Stato-Regioni- PA-CGIE; e il rapporto diretto con l'ANCI;

-  Organismo di raccordo e di sintesi di proposte e richieste di Com.lt.Es. e associazioni per la definizione dei disegni di legge che hanno ricadute per l'Italia e per le comunità all'estero, quindi organo di consulenza specifica dei parlamentari eletti dagli italiani all'estero e interlocutore privilegiato di Governo, Camera e Senato in particolare in materia di emigrazione.

COMPOSIZIONE:

- Tabella dei Consiglieri eletti all'estero da rivedere in base non soltanto alle iscrizioni all'AIRE, ma anche alla consistenza numerica delle comunità di italo-discendenti (particolarmente importanti per la promozione del Sistema Italia) e alle dimensioni territoriali; facendo riferimento all'allegata tabella che applica tagli lineari di un terzo e riammette i Paesi cancellati dall'ultima riforma, aggiungendo Paesi di nuova emigrazione e ridimensionando le attuali quote Paese dei Consiglieri in modo da evitare che tre soli Paesi eleggano circa la metà dei Consiglieri eletti Equivalente a un terzo del totale dei componenti il Consiglio e 3 continenti (con 4 Paesi membri del G20, di cui 2 membri anche del G7) siano rappresentati da soli 5 Consiglieri;

- Consiglieri di nomina governativa: rispettando il principio che i Consiglieri residenti all'estero entrano a far parte del CGIE attraverso l'elezione da parte di Com.lt.Es. e associazioni locali, i Consiglieri di nomina governativa dovranno essere residenti in Italia;

-  Sia formalmente istituita la  Commissione di nomina governativa.

MECCANISMO ELETTORALE:

-  Elezione di secondo grado, considerando il fatto che l'elezione diretta dei Consiglieri esteri in Paesi a grandi estensioni territoriali comporterebbe un onere, anche materiale, sproporzionato rispetto ad una carica vissuta in puro regime di volontariato, come quella di Consigliere del CGIE;

-  Per le già esposte ragioni di più stretta collaborazione con le importanti realtà degli italo-discendenti, reintegrare negli elenchi consolari delle associazioni che possono partecipare all'assemblea elettorale, a prescindere dal numero di cittadini italiani che ne fanno parte come soci;

-  Copertura finanziaria sufficiente a tenere il numero di riunioni fissate tassativamente per legge;

-  Segnalazione tempestiva da parte delle autorità diplomatico—consolari alle autorità del Paese di riferimento dell'elenco dei Consiglieri eletti e dei compiti attribuiti al CGIE dalle leggi italiane, ove ciò non contrasti con le leggi locali;

-  Definizione di un più preciso rapporto con le Regioni, ad esempio con la nomina all'interno della Conferenza Stato—Regioni di alcuni
Consiglieri in rappresentanza del CGIE, ma non solo;

-  Incontro annuale presso l'Ambasciata dei Consiglieri CGIE con Com.lt.Es., Consoli e le associazioni maggiormente rappresentative nei
rispettivi Paesi;

- Rivedere diaria e rimborsi spese fermi Consiglieri eletti a quanto fu fissato nel 1998 senza prevedere alcun meccanismo di adeguamento, e reinserire rimborsi per i Consiglieri di nomina governativa; • Integrare nelle Commissioni Continentali i Presidenti degli Intercomites e/o dell'unico Com.lt.Es, presente nei Paesi di riferimento;

-  Prevedere la copertura delle spese dei Consiglieri del CGIE per la partecipazione alle riunioni dell'Intercomites;

-  si sottolinei il dovere da parte delle rappresentanze diplomatico—consolari di segnalare tempestivamente alle autorità del Paese e della circoscrizione di riferimento l'esistenza, le caratteristiche di rappresentanza e i compiti attribuiti ai Consiglieri del CGIE dalle leggi italiane, ove ciò non contrasti con le leggi locali;

- sI specifichino meglio diritti e doveri reciproci nel rapporto CGIE — Com.lt.Es. (15/07/2017-ITL/ITNET)

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