Direttore responsabile Maria Ferrante − giovedì 25 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - MALATTIE PROFESSIONALI - DALL'INCA CGIL :"SE NELLE LISTE UFFICIALI ONERE DELLA PROVA A CARICO DI INAIL"

(2017-09-16)

"Se una malattia professionale figura nelle tabelle Inail, l’onere della prova dell’origine occupazionale della patologia ricade sull’Istituto assicuratore, senza se e senza ma; viceversa, se non rientra nelle liste ufficiali, spetta al lavoratore dimostrare il nesso causale. Lo ribadito una recente sentenza della Corte di cassazione accogliendo il ricorso di un lavoratore, dipendente di un’azienda di vernici, affetto da un cancro alla vescica contro la pretesa di Inail di non corrispondergli le prestazioni economiche previste per legge". Così Lisa Bartoli dell'Inca Cgil.

"Secondo il verdetto (n. 20769/2017) dell’8 agosto scorso “dall’inclusione nelle apposite tabelle ufficiali sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva infatti una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell’Inail”, il quale dovrà dimostrare “la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia”.

Richiamando un’altra sentenza della Cassazione (n. 23653/2016), la Corte ha quindi argomentato che “per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare rigorosamente ed inequivocabilmente, che si sia stato l’intervento patogeno, che da solo o in misura prevalente abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia”.

"Una indagine però che, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non ha svolto giungendo così a negare il nesso causale, con conseguente rigetto della domanda di tutela Inail avanzata dal lavoratore. “Pur ritenendo l’effettiva esposizione all’azione di vernici ed ammine aromatiche come possibile fattore causale del carcinoma vescicale contratto dal ricorrente”, il giudice di secondo grado, afferma la Corte, “ha concluso affermando con certezza che la causa del carcinoma alla vescica fosse da ricondurre all’abitudine al fumo di sigaretta” del lavoratore".

"Da ciò la decisione della Cassazione di rinviare il fascicolo alla Corte d’Appello imponendogli un riesame della domanda del lavoratore sulla base dei principi enunciati dalla presente sentenza". (16/09/2017-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07