Direttore responsabile Maria Ferrante − sabato 20 aprile 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - ITALIA/COREA DEL SUD - ON. FEDI (PD/ESTERO): "ACCORDO SICUREZZA SOCIALE "PARZIALE" SI APPLICA SOLO AI DISTACCHI. NO TOTALIZZAZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI

(2017-10-02)

"Ritengo opportuno rispondere con un comunicato ad alcuni quesiti che mi sono stati posti da nostri connazionali i quali per le più svariate ragioni si sono trasferiti nella Corea del sud per svolgere la loro attività. " Così l'on. Marco Fedi, parlamentare PD eletto nella circoscrizione estero, che spiega in una nota le peculiarità di tale accordo.

"Purtroppo - prosegue-  giova ricordare che l’accordo bilaterale di sicurezza sociale stipulato dall’Italia con il Paese asiatico differisce dagli altri accordi perché è un accordo parziale in quanto si applica solo ai cosiddetti “distacchi”.

Il distacco costituisce una deroga al principio di “territorialità” dell'obbligo assicurativo ed è regolamentato dalla normativa internazionale di sicurezza sociale contenuta nei regolamenti comunitari e nelle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia con alcuni paesi extracomunitari.

Il distacco disciplinato dalle convenzioni bilaterali riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un'azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un'attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l'Italia, per un determinato periodo di tempo.

Alcune convenzioni prevedono il distacco anche per i lavoratori autonomi. L’accordo con la Repubblica di Corea (52 milioni di cittadini) è in vigore dal 1° aprile 2005 e si applica ai lavoratori subordinati o autonomi (non è richiesta la cittadinanza) i quali, assicurati in base alla legislazione applicabile di uno Stato, restano soggetti a tale stessa legislazione durante un periodo di distacco nell’altro Stato contraente. Non è prevista quindi la totalizzazione dei periodi contributivi tra i due Paesi ai fini del perfezionamento di un diritto previdenziale.

Infatti la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore è quella del Paese da dove si è originato il distacco (cioè quello di provenienza), per un periodo di 36 mesi, rinnovabile una sola volta per ulteriori 36 mesi. Trascorso il periodo di distacco e quello dell'eventuale proroga, ulteriori proroghe devono essere concordate tra le autorità degli Stati contraenti. Il certificato di copertura contributiva deve essere rilasciato al lavoratore dall'istituzione dello Stato che continua ad applicare la legislazione di sicurezza sociale durante il distacco; infatti prima di distaccare un lavoratore in un paese convenzionato con l'Italia, è necessario che l'azienda richieda alla sede INPS di iscrizione, il rilascio del formulario di distacco che attesti che il lavoratore resta assicurato ai fini previdenziali in Italia.

Giova inoltre ricordare - conclude l'on. Fedi - che la tassazione delle pensioni italiane ad un pensionato residente nella Corea del sud è così regolamentata: le pensioni dell’Inps sono tassabili solo in Corea (previa richiesta di detassazione e presentazione dell’apposito modulo all’Inps) mentre quelle dell’Inpdap sono tassabili solo in Italia, tuttavia tali pensioni sono imponibili soltanto in Corea qualora il pensionato sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità".(02/10/2017-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07