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PATRONATI ITALIANI ALL'ESTERO - JOB ACT - DALL'INCA: "CON LA NASPI ALL'ESTERO MA SOLO PER TRE MESI. DAL IV MESE MANTIENE IL DIRITTO MA SONO SOTTOPOSTI A CONDIZIONALITA'

(2017-11-30)

I fruitori di prestazione NASpI che si recano in un altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione potranno continuare a percepire la prestazione all’estero, a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria,  non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori (tra cui l’obbligo di accettare proposte di lavoro che vengono dai Centri per l’Impiego). E’ quanto precisa l’Inps, nella circolare n. 177 del 28 novembre, alla luce delle novità normative introdotte dal Jobs act. 

L’Inps chiarisce, tuttavia, che a partire dal primo giorno del quarto mese, se i beneficiari di prestazione NASpI, si trattengono all’estero, conservano solo il diritto a percepire la prestazione, ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie, che consistono, a seconda dei casi, nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima  e dallo stato di disoccupazione.

In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, avverte l’Inps - non rilevando le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016.

Questo nuovo orientamento, precisa l’Inps, frutto dell’evoluzione normativa in tema di rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017. (30/11/2017-ITL/ITNET)

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