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PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - DALL'INPS: DETRAZIONI PER CARICHI FAMIGLIA: DOMANDE ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2018

(2018-01-03)

Per poter ottenere o mantenere il diritto a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, i pensionati residenti all’estero, in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, devono presentare domanda all’Inps entro il 15 febbraio 2018,  fermo restando l’obbligo di comunicare all’Istituto eventuali variazioni nei carichi che si dovessero verificare successivamente in corso d’anno.

A ricordarlo è l’Inps nel messaggio n. 5090 del 20 dicembre scorso, al quale è allegato l’elenco degli Stati e territori interessati, che è stato aggiornato con il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 23 marzo scorso, e sono: Albania; Alderney; Algeria; Andorra; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Barbados; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cile; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Monaco; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nauru; Nigeria; Niue; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; Saint Kitts e Nevis; Saint Vincent e Grenadine; Samoa; San Marino; Santa Sede; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinitad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uruguay; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.

E’ il caso di sottolineare che la legge di stabilità 2016 (dall’art. 1, comma 954, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha modificato, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, le regole per la tassazione del reddito dei pensionati italiani residenti all’estero. In particolare, la norma prevede la possibilità di applicare ai residenti all’estero le medesime regole fiscali dei residenti in Italia, come quelle per le detrazioni per familiari a carico, a condizione che:


·        il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto;

·        la persona non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;

·        il soggetto risieda in uno dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Quindi, i pensionati in possesso di tali requisiti, per vedersi riconosciute le detrazioni fiscali dovranno, entro il 15 febbraio 2018, attestarli mediante la presentazione annuale all’Istituto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da allegare alla dichiarazione di attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

La dichiarazione va presentata anche in caso di invarianza del carico familiare rispetto a quello del periodo d’imposta precedente e l’invio può essere effettuato online sul sito dell’INPS, se i possesso di PIN dispositivo, o usufruendo dell’assistenza offerta dai patronati.

In caso di inadempienza le detrazioni verranno revocate, con effetto dalla rata di aprile 2018 per tutte le gestioni, con adeguamento mensile della tassazione dalla medesima rata e recupero delle detrazioni provvisoriamente attribuite nelle mensilità in 11 rate. Se invece, si tratta di un ritardato adempimento, le detrazioni richieste saranno attribuite nuovamente con la prima rata utile, comprensive del conguaglio a credito, laddove spettante, in relazione alle mensilità pregresse.(03/01/2018-ITL/ITNET)

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