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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - ASSEGNO SOCIALE - PICCININI(AREA MOB.INTERNAZ.):" LA GIUSTIZIA RESTITUISCE DIRITTI CHE L'INPS NEGA "

(2018-05-31)

  L’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere negato allo straniero che nell’arco di 10 anni di residenza lascia il nostro paese per brevi periodi. A stabilirlo è la sentenza del tribunale di Velletri n. 726 del 10 maggio scorso con la quale viene accolto il ricorso di una immigrata, patrocinato dai legali di Inca, alla quale l’Inps aveva negato l’assegno sociale sulla base del fatto che queste assenze avrebbero fatto mancare il requisito decennale di permanenza legale in Italia, presupposto necessario per poter richiedere la prestazione, come previsto dall’articolo 20, comma 10, della legge n. 133/2008.

Richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, il tribunale di Velletri ha sottolineato come il requisito della permanenza legale in Italia almeno decennale e continuativa deve essere inteso come indice di un livello di “radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato”, per cui ciò che deve essere accertato è “il carattere non episodico della permanenza di lunga durata”.

Nel caso specifico, e analizzando i visti apposti sul passaporto, esibito dalla donna su richiesta dell’Inps, il tribunale ha ritenuto di dover concludere che le “uscite dal territorio italiano non compromettono, per la loro durata, la sussistenza del requisito della stabile e continuativa permanenza sul territorio italiano per almeno 10 anni”. In altre parole, le assenze della donna dal nostro paese coincidevano quasi sempre in prossimità delle festività con la finalità di andare a far visita ai parenti; non si trattava certo di lunghi periodi, come aveva cercato di dimostrare l’Inps, per spiegare il diniego della prestazione.

Per queste ragioni, la sentenza ha riconosciuto il diritto della donna all’assegno sociale, a decorrere dalla domanda corredata dalla produzione del passaporto e ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione e degli interessi legali. “Pur trattandosi di una sentenza di primo grado, contro la quale ci auguriamo che l’Inps non voglia ricorrere in appello – spiega Claudio Piccinini, coordinatore degli uffici Migrazioni e mobilità internazionali di Inca – si tratta di una pronuncia importante che, insieme a tante altre già emesse in passato, consolida un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento delle prestazioni di welfare agli immigrati. Un tassello in più che smentisce ancora una volta le interpretazioni restrittive delle norme fornite dall’Istituto previdenziale in materia di immigrazione”.(21/06/2018-ITL/ITNET)

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