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LAVORO - LICENZIAMENTI - "AUMENTO IL RISARCIMENTO PER LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI": CHIARIMENTI

(2018-07-09)

  In caso di licenziamento illegittimo, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. E’ quanto prevede il decreto Dignità che aumenta i valori assoluti dell’indennità risarcitoria, sia nell’importo minimo che in quello massimo. Nulla cambia, invece, se il licenziamento è stato intimato violando il requisito di motivazione o con un vizio di procedura. Cosa succede per il reintegro del lavoratore? Come si calcola l’indennità risarcitoria?  A rispondere in merito sono i consulenti del lavoro  Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti, che intervengono sull'argomento sul quotidiano IPSOA della Wolters Kluwer

" Il decreto legge Dignità aumenta l’importo dell’indennità risarcitoria che il giudice liquida in caso di licenziamento illegittimo, stabilendo il minimo in sei mensilità e il massimo in trentasei. Precedentemente i valori erano fissati, rispettivamente, in quattro e in ventiquattro mensilità.
La legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, alla lett. c) del comma 7 dell’art. 1, esclude per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo invece un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio.
Il diritto alla reintegrazione è circoscritto ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.
La delega è stata attuata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 che, all’art. 3, comma 1, nel testo attualmente in vigore, stabilisce che qualora il licenziamento sia stato comminato per giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa ed il giudice accerti che non ricorrono gli estremi per il licenziamento, il giudice stesso dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. La retribuzione da prendere in considerazione è quella utilizzata per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Indennità risarcitoria

L’art. 3, comma 1, del decreto Dignità aumenta i valori assoluti dell’indennità risarcitoria, aumentandone sia l’importo minimo che quello massimo. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
Nulla cambia, invece, se il licenziamento è stato intimato violando il requisito di motivazione o con un vizio di procedura. In tale caso, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità di importo pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, salvo che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste per le fattispecie di maggiore gravità.

Reintegro del lavoratore

Il reintegro nel posto di lavoro rimane nella sola ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Rimane in capo al datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della legittimità del licenziamento e, quindi, della sussistenza del fatto materiale, a prescindere dall’elemento soggettivo. La condotta del lavoratore va, dunque, valutata soltanto nella sua dimensione oggettiva.
Mancando tale presupposto, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione utilizzata per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Anche in questo caso il lavoratore può chiedere l’indennità sostitutiva.

Offerta di conciliazione

Nulla cambia nemmeno in ordine all’offerta di conciliazione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015. Pertanto, anche dopo l’aumento dell’indennità risarcitoria che potrà essere liquidata dal giudice in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro potrà offrire al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tutele crescenti, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dal ricevimento del recesso), in una delle sedi assistite di cui all’art. 2113, comma 4, c. c. o presso una commissione di certificazione di cui all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, un importo di ammontare pari a una mensilità della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.
Per facilitare la conciliazione, questo importo non è assoggettato all’IRPEF oltre che non essere soggetto a contribuzione previdenziale. L’accettazione da parte del lavoratore in tale sede, dell’assegno, comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'importo dell’indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità." (09/07/2018-ITL/ITNET)

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