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PENSIONI REVERSIBILITA' GIOVANI SUPERSTITI STUDENTI IN ITALIA E ALL'ESTERO - PRECISAZIONI INPS PER OTTENERE PENSIONE REVERSIBILITA'

(2018-07-30)

Nel suo messaggio n. 2866/2018, l'INPS ha chiarito la documentazione richiesta affinché i figli studenti possano accedere alla pensione ai superstiti. La pensione di reversibilità, infatti, oltre che al coniuge e all'ex coniuge, spetta anche ai figli che si trovino in determinate condizioni.  La questione viene affrontata dallo studio d'Avvocati Cataldi dall'Avvocatessa Lucia Izzo che spiega:

"Nel dettaglio, si tratta dei figli ed equiparati che, alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.

Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'università.

Nel messaggio, l'Istituto offre istruzioni operative proprio su quest'ultimo punto, stante le criticità segnalate dalle strutture territoriali dell'INPS, con riferimento all'accertamento dello status di studente per il riconoscimento della pensione ai superstiti.

Le istruzioni vanno a integrare e sostituire quelle fornite nel messaggio n. 4413 del 7 novembre 2017 e del punto 4 della circolare n. 185 del 18 novembre 2015.
"Status" di studente in caso di frequenza di università scuole superiori all'estero
I superstiti che frequentano corsi di livello universitario all'estero, spiega l'INPS, che fanno domanda di pensione dovranno allegare a questa, unitamente alla documentazione prevista per la prestazione pensionistica richiesta, anche il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato.

Rimarrà a carico dell'interessato l'onere di acquisire dalle Amministrazioni e Istituzioni competenti la dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato all'estero, a superamento delle istruzioni di cui al punto 2 lett. b) del messaggio n. 4413/2017.

L'INPS rammenta, a tal fine, che di norma i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, salvo il caso di legge speciale o Accordi bilaterali (articolo 170, comma 1 del Testo unico sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592).

Saranno invece valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a fini previdenziali, i corsi di studio di livello universitario in Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore (per i quali trova applicazione il D.P.R. n. 189 del 2009).

Ove, invece, siano frequentati corsi di studio di livello universitario in Paesi che non hanno aderito alla menzionata Convenzione di Lisbona, l'attestato di riconoscimento in Italia del percorso di studi estero da allegare alla domanda di pensione potrà essere richiesto alle Università Italiane ovvero comprovato in base ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia sul riconoscimento dei titoli di studio aventi valore legale in Italia, analogamente alla richiesta di documentazione ai fini del riscatto del titolo di studio conclusivo.
"Status" di studente in caso di frequenza di scuole all'estero
Gli studenti che frequentino un corso di studi di livello non universitario, invece, dovranno allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista per il trattamento pensionistico richiesto:

– il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata (ex art. 33 del DPR n. 445/2000);

– una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all'estero rilasciata dagli Uffici scolastici regionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, competenti, in via più ampia, a rilasciare l'equipollenza dei titoli di studio scolastici.
"Status" di studente in caso di frequenza di scuole e università in Italia

Con riferimento ai figli superstiti che studiano in Italia, invece, lo status di studente potrà essere autocertificato.

I superstiti studenti universitari dovranno indicare l'anno di immatricolazione e la durata del corso di studio tenuto conto che l'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 prevede che il trattamento pensionistico, fermo restando il limite del 26° anno di età, può essere riconosciuto limitatamente alla "durata legale" del corso.

Con riferimento alle Università e agli istituti di istruzione superiore post-diploma in Italia, l'INPS rinvia alla consultazione del portale Universitaly del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Con riferimento alle domande pendenti, conclude il messaggio, si precisa che la qualità di studente dovrà essere accertata secondo le indicazioni e i criteri forniti con il precedente messaggio n. 4413 del 2017.
INPS messaggio n. 2866/2018 (30/07/2018-ITL/ITNET)

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