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LAVORO - PENSIONI - QUOTA 100 E RISCATTO PERIODI MATURAZIONE 38 ANNI CONTRIBUZIONE. PROPOSTA INTERVENTO AZIENDE: IPOTESI IN ATTESA DECRETO

(2019-01-03)

  Con l’introduzione di quota 100, prevista per i primi mesi del 2019, scatterà la necessità per i “quotisti” di raggiungere i 38 anni di contributi, fermo restando l’ulteriore requisito anagrafico di 62 anni di età anagrafica. Una soluzione per aumentare la contribuzione potrebbe essere rappresentata dal riscatto della laurea. Sul tema si susseguono varie ipotesi e proposte.
iN QUESTA SEDE l'ipotesi avanzata da  Francesca Bicicchi - Consulente previdenziale - Studio Nevio Bianchi proposta da IPSOA

Oltre al riscatto gratuito, la più appetibile pare essere l’ipotesi di prevedere delle agevolazioni per i datori di lavoro che si dovessero far carico dell’onere a favore dei propri dipendenti. Una soluzione che potrà essere adottata dal Governo nel decreto collegato alla legge di Bilancio atteso nel mese di gennaio 2019.
L’introduzione, a partire dal 2019, di “quota 100” renderà necessario, per poter accedere a pensione, la maturazione di almeno 38 anni di contribuzione, fermo restando l’ulteriore requisito anagrafico di non meno di 62 anni di età anagrafica.

Pensioni: in arrivo la nuova “quota 100”
Tutti coloro che volessero optare per questo accesso a pensione sfruttando una delle finestre che si dovrebbero aprire per i “quotisti”, ma vantassero meno di 38 anni di contributi, in assenza di altra contribuzione accreditabile gratuitamente (es. periodo di leva) potranno valutare il riscatto oneroso del corso di laurea.

Riscatto del corso di laurea
Questa prestazione è disciplinata da due articoli del D. Lgs. 184/1997, novellato nel 2007, che va a integrare le precedenti disposizioni contenute nel D.L. 30/1974 (art. 2-novies).
Il riscatto del corso di laurea può essere esercitato dai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, a patto che i periodi da riscattare siano cronologicamente successivi all’istituzione della gestione stessa (periodi di studio anteriori al 1996 non potranno quindi essere riscattati nella Gestione Separata).
Anche i soggetti inoccupati privi di contribuzione possono però, dal 2008, riscattare periodi di studio pagando un onere forfettario basato sui minimali di reddito previsto, nell’anno della domanda, per la gestione degli artigiani e dei commercianti.
I requisiti da rispettare sono l’aver conseguito il titolo di studio al momento della presentazione della domanda e il fatto che i periodi da riscattare non devono essere già coperti da contribuzione, con l’unica eccezione di quella maturata nelle Casse professionali.
Possono essere oggetto di domanda di riscatto solamente gli anni di durata legale del corso di studi, anche in modo parziale o frazionato; i titoli di studio ammessi a riscatto sono quelli elencati dalla legge n. 341/1990, comprendendo anche i corsi la cui disciplina è rintracciabile nei decreti del MIUR 503/1999 e 270/2004, inclusi titoli conseguiti all’estero.

Costo del riscatto
Il criterio di calcolo del riscatto è determinato dall’art. 2 del D.lgs. 184/1997 ed è legato al metodo di calcolo del richiedente.
L’onere sarà, quindi, calcolato con la riserva matematica se il periodo di riscatto è antecedente al 1° gennaio 1996 o al 1° gennaio 2012 qualora, nell’ultimo caso, il richiedente avesse maturato 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, compresi gli anni di riscatto. In queste ipotesi, infatti, il metodo di calcolo adottato sarebbe quello retributivo. Al contrario, l’onere del riscatto sarà calcolato con il metodo a percentuale (33-34% dell’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane) se il periodo di riscatto si colloca in periodi corrispondenti a quelli cui si applica il metodo contributivo, vale a dire i periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 2011, in presenza di almeno 18 anni di contributi nella carriera dell’assicurato, conteggiando anche gli anni riscattabili.

Come precedentemente detto, anche gli inoccupati, vale a dire tutti coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, incluse attività lavorative prestate presso Stati esteri, possono riscattare il periodo di studi universitari a seguito della L. 247/2007. Per questa categoria di richiedenti, il calcolo sarà su base percentuale prendendo in considerazione il minimale reddituale previsto nella gestione commercianti per l’anno in cui viene presentata la domanda (nel 2018 ogni anno riscattato avrà un costo di poco superiore a 5180 euro).
Dal 2008 l’onere del riscatto può anche essere sostenuto in modo rateale, per un massimo di 120 rate mensili in 10 anni senza interessi, ma se il riscatto è necessario per permettere al richiedente di accedere a pensione, l’onere va sostenuto interamente prima della decorrenza della pensione stessa (eccezion fatta per i dipendenti del settore pubblico).

Proposta di intervento delle aziende
Per far sì che il ricorso al riscatto della laurea da parte dei “quotisti” risulti più appetibile, si susseguono varie ipotesi su quanto potrebbe essere inserito nel decreto relativo all’introduzione di Quota 100, atteso nel mese di gennaio 2019.
Oltre ad una valutazione della fattibilità di un riscatto gratuito (già proposta, senza esito positivo, nell’estate 2017 dal precedente esecutivo), la più consistente pare essere quella di prevedere delle agevolazioni per i datori di lavoro che si dovessero far carico dell’onere a favore dei propri dipendenti.

La proposta andrebbe a ripercorrere quanto è stato previsto dalla legge n. 232/2016 con l’istituzione del “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito” per agevolare l’esodo di dipendenti bancari prossimi alla pensione. I datori di lavoro coinvolti hanno la facoltà di versare al Fondo gli oneri correlati a periodi riscattabili, utili per conseguire il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia. Il fine di questa operazione è sempre l’esodo del dipendente, pertanto sono condizioni necessarie la sottoscrizione di un accordo sindacale di esodo e la risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese successivo al pagamento dell’onere di riscatto, in unica soluzione, pena l’annullamento dell’operazione.

Questa formula potrebbe essere estesa a Fondi di altri settori, come il TRIS del comparto chimico-farmaceutico, e rappresentare uno strumento utile per far incontrare le necessità di quanti vorrebbero optare per quota 100 conteggiando il periodo del corso di laurea, con quelle delle aziende per agevolare un ricambio generazionale al proprio interno.(03/01/2019-ITL/ITNET)

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