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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - RISCATTO LAUREA - PATRONATO INCA : LE NOVITA' IN MATERIA DI RISCATTO CONTRIBUTIVO

(2019-04-03)

  Il patronato INCA CGIL approfondisca in una nota la questione del riscatto dei contributi, sia quelli di laurea che i periodi non lavorati, alla luce della circolare esplicativa dell'INPS, la  n. 36/2019

"Il Dl 4/2019 ha introdotto alcune novità previdenziali in materia di riscatto contributivo riguardante sia la laurea sia i periodi non coperti da contributi, fino a un massimo di 5 anni. In particolare, per ciò che concerne gli studi universitari, è possibile chiedere il riscatto con un costo più basso rispetto a quello ordinario, che pure resta un'opzione, mentre per i periodi non coperti da contributi, è stato introdotto in via sperimentale nel triennio 2019-2021 un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione in nessuna forma di previdenza obbligatoria, antecedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto), parificandoli a periodi di lavoro, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.

Per quanto riguarda il riscatto della laurea, il costo è calcolato applicando l’aliquota di computo prevista per le prestazioni pensionistiche del fondo lavoratori dipendenti (33%) al minimale retributivo previsto per artigiani e commercianti (15.878 euro per il 2019). Per ogni anno del corso legale di studi che si intende riscattare occorre spendere 5.239,74, indipendentemente dalla retribuzione effettivamente riscossa.

Per ciò che concerne i periodi non lavorati, la facoltà di riscatto è riconosciuta ai lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive, esclusive e alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 ed iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. L’Inps verificherà, al 31.12.1995, il possesso di tutte le tipologie di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditate in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria - comprese quelle delle Casse libero professionali - o nei regimi previdenziali dell’Unione Europea, dei vari Stati membri e Paesi convenzionati.

L’eventuale acquisizione di contribuzione antecedente il 1° gennaio 1996 (ad esempio a seguito di domanda di accredito figurativo) determinerà l’annullamento d’ufficio del periodo riscattato, con restituzione dell’onere senza interessi. L’Istituto, osserva l'Inca, non precisa nulla riguardo il possesso, nella gestione separata, dei periodi riscattati per attività di collaborazione precedenti l’istituzione l’obbligo contributivo (1.4.1996), per prestazioni precedenti il 1° gennaio 1996, utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni da liquidare con il sistema contributivo nella gestione separata stessa. Per l’esercizio del riscatto è richiesta l’iscrizione e la presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione dove si chiede il riscatto. Per poter usufruire di questa facoltà, inoltre, il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto in nessuna forma pensionistica obbligatoria. 

Nella circolare esplicativa n. 36/2019, l’Inps ha precisato che, “considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto”. Nel caso di domanda presentata dal superstite per incrementare la posizione assicurativa del dante causa ed ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa. Inoltre, la titolarità di pensione ai superstiti - indiretta o di reversibilità - preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del defunto. (03/04/2019-ITL/ITNET)

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