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SICUREZZA SOCIALE - DIS COLL - DALL'INPS: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE RIDOTTO A UN MESE REQUISITO CONTRIBUTIVO

(2019-10-08)

L’Inps, con il messaggio n. 3606 pubblicato il 4 ottobre scorso, illustra la novità introdotta dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, per quanto concerne l’indennità di disoccupazione DIS COLL.

Infatti, l’art. 2 del citato decreto legge, modificando l’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 22 del 2015, prevede che la DIS COLL sia riconosciuta a coloro che possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento.

Il requisito necessario che precedentemente era di almeno tre mesi viene ridotto ad almeno un mese. Alla luce della modifica, a partire dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D. L. n. 101/2019), i richiedenti l’indennità DIS COLL devono pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:

al momento della domanda di prestazione, essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

poter far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro, al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità). (08/10/2019-ITL/ITNET)

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