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SICUREZZA SOCIALE - CARTELLE INPS PRESCRITTE IN 5 ANNI . RESPINTO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(2020-01-24)

  Circa la prescrizione delle Cartelle dell'INPS la Cassazione precisa che il termine di 10 anni non vale per la prescrizione delle cartelle Inps, ma per la procedura amministrativa di discarico per inesigibilità in materia fiscale. A sottolinearlo l'Avv. AnnaMaria Villafrate dello Studio Cataldi.

La Cassazione con l'ordinanza n. 840/2019 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza d'Appello, afferma che il termine prescrizionale delle cartelle Inps non sia quello decennale, bensì quello quinquennale. Il termine prescrizionale di 10 anni fa infatti riferimento, dopo una profonda revisione legislativa dei rapporti intercorrenti tra ente impositore e incaricato della riscossione, alla procedura amministrativa di discarico per inesigibilità applicabile tra l'altro, solo in materia di imposizione fiscale.

In primo grado il Tribunale ha rigettato l'opposizione di una ricorrente nei confronti delle intimazioni di pagamento di 5 cartelle esattoriali, che la donna  ha sostenuto  non essere mai state notificate.

La Corte d'Appello ha accolto invece il suo appello nei confronti dell'Inps e della spa incaricata della riscossione, in quanto il termine di prescrizione di dette cartelle, contrariamente a quanto sostenuto dalle opponenti, non è decennale ma quinquennale. Il credito deve quindi ritenersi prescritto perché non è stato messo in atto alcun atto interruttivo.

L'Agenzia delle Entrate, subentrata alla spa che si è occupata della riscossione però ha fatto ricorso contro la decisione del giudice d'Appello, sollevando un unico motivo di ricorso, ovvero la mancata applicazione dell'art. 2946 cc in relazione al disposto degli articoli 17, 19 e 20 del Dlgs n. 46/1999

In sostanza la ricorrente ha contestato la decisione della corte relativa alla mancata applicazione della prescrizione decennale della cartella esattoriale, in quanto non impugnata.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto  infatti che, come sostenuto dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 23397/2016, la prescrizione decennale non deriva dalla applicazione di quanto previsto dall'art. 2953 cc, la quale dispone che: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni" perché la cartella non opposta non è paragonabile alla sentenza passata in giudicato, bensì dall'applicazione dell'art 2946 cc, che prevede il termine decennale ordinario, salvo che la legge disponga diversamente, e da quanto previsto dalle disposizioni speciali in materia tributaria artt. 17, 19 e 20 del Dlgs n. 46/1999 in materia di azione di riscossione nei casi di avvenuto discarico dei ruoli.

In pratica per la ricorrente l'art 17, 19 e 20 del dlgs n. 46/1999 hanno un effetto novativo sulle singole obbligazioni quando si forma la cartella, per cui non valgono più i termini prescrizionali originari, in quanto il termine decennale inizia a decorrere per il fatto che la riscossione è stata affidata all'agente. In questo caso quindi occorre considerare un unico termine decennale in riferimento al credito complessivamente considerato dalla cartella costituita.

La Cassazione però, non condividendo l'interpretazione sostenuta dalla ricorrente, ha rigettato il ricorso fornendo un'interpretazione diversa della sentenza n. 23397/2017.

La Corte  ha puntualizzato infatti che per la soluzione della vicenda non si deve tenere conto della normativa di riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli, che si fonda su una revisione profonda dei rapporti tra ente impositore e agente della riscossione.

In riferimento ai rapporti intercorrenti tra ente impositore e agente della riscossione, in ambito previdenziale occorre fare riferimento a quanto sancito dal Capo III del dlgs n. 241/1997, il quale a partire dal 1999 prevede l'applicazione di una disciplina specifica a tutti gli enti previdenziali, che non prevede il discarico per inesigibilità del credito, perché prevede un normativa diversa per "sanzionare ritardi e/o scorrettezze del concessionario."

L'art 2 del dlgs n. 37/1998 ha eliminato "l'obbligo del non riscosso come riscosso, in base al quale a carico dell'esattore prima e del concessionario poi gravava l'onere di versare alle prescritte scadenze all'ente impositore l'ammontare pro rata dei crediti a ruolo, anche se non pagati dal debitore."

Tale eliminazione ha cambiato i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione, perché dal 1999 quest'ultimo "non è più obbligato a riversare all'ente le somme eventualmente corrispondenti ai ruoli trasmessi, ma deve versare soltanto ciò che riesce a riscuotere tempo per tempo."

Questo ha fatto si che l'agente di riscossione, per le riscossioni non andate a buon fine, ha potuto adottare la "procedura di discarico per inesigibilità" prevista dall'art 19 del dlgs 112/1999.

Ora, nell'ambito della procedura amministrativa intercorrente tra ente creditore e concessionario, se l'ente, dopo il discarico, individua elementi patrimoniali e reddituali riferibili ai debitori può, sempre che non sia decorso il termine prescrittivo decennale e non esistano impedimenti, riaffidare le somme in riscossione all'agente, comunicando i beni aggredibili e le azioni cautelari o esecutive da intraprendere. L'azione dell'agente però deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di notificazione ai sensi dell'art. 50 del Dpr 602/1973.

La norma però è applicabile solo alla imposizione fiscale per diverse ragioni, inoltre il riferimento al termine decennale richiamato dall'art 20 del dlgs n. 112/1999 è di natura sostanziale, senza riferimento alcuno all'art. 2953 cc, perché richiamato solo in riferimento all'attività amministrativa di riscossione "per la quale, in ambito fiscale, vale come regola generale, il termine ordinario della prescrizione, nell'ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa. (24/01/2020-ITL/ITNET)

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