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LAVORO - CONCILIAZIONE - INIZIATIVA FVG A SOSTEGNO PROFESSIONISTI E INCLUSIONE NUOVE PARTITE IVA

(2020-02-18)

Di particolare interesse a sostegno del lavoro è il regolamento varato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la conciliazione di professionisti genitori e l'inclusione di nuove partite IVA nel mondo del lavoro.

Il nuovo regolamento, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Lavoro e alla Famiglia, riguarda misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze lavorative con quelle della maternità e della paternità.

Destinatari del provvedimento sono professionisti con responsabilità genitoriale, residenti in Friuli Venezia Giulia, che esercitano esclusivamente attività professionale in forma individuale, associata o societaria, con sede legale o domicilio fiscale ovvero con sede operativa nel territorio regionale.

Tra le numerose attività introdotte spiccano l'inserimento tra i beneficiari dei prestatori di attività professionali non ordinistiche e l'eliminazione dai requisiti di accesso del limite di età (che era di 45 anni) e del valore Isee del nucleo familiare (che era di 35mila euro), sostituito dalla graduazione dell'intensità contributiva secondo il reddito netto professionale. Si va da un 30 per cento delle spese ammissibili (per redditi sopra i 40mila euro) al 60 per cento (nessuna dichiarazione di fatturato) fino all'80 per cento nel caso in cui il professionista attivi un rapporto di sostituzione/collaborazione con un professionista iscritto da non più di 12 mesi all'Ordine o al Collegio. Tale misura mira a favorire l'inclusione nel settore delle nuove posizioni IVA, prevalentemente attivate da giovani. Infine, se la domanda di contributo è presentata per interventi di conciliazione riferiti al minore con handicap grave le percentuali di contributo sono elevate rispettivamente del 10 per cento.

Altre modifiche regolamentari ampliano le possibilità di sostituzione o collaborazione autonoma con altro soggetto professionale. Per accertata gravità o complicanza della gestazione si può estendere il rapporto di sostituzione o collaborazione fino alla data presunta del parto (mentre nel regolamento attualmente in vigore è previsto che il rapporto di collaborazione possa essere attivato dalla data del rilascio del certificato e fino ai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto). Inoltre per la nascita di un figlio è stato ampliato il periodo di fruizione dell'intervento di conciliazione, anticipando al mese precedente la data presunta del parto la possibilità di attivare il rapporto di sostituzione o collaborazione.

Un'ulteriore novità è data dai contributi per il professionista (madre o padre) che decide di fruire di servizi di baby sitting per esigenze di conciliazione determinate dalla genitorialità, in presenza di figli fino a tre anni o, se minore con handicap grave, fino a otto anni. Il servizio potrà essere effettuato con contratto individuale di lavoro domestico, con inquadramento di livello almeno B Super o mediante prestazioni di lavoro occasionale utilizzando il Libretto Famiglia.

In generale, il regolamento dà la possibilità di presentare, entro i primi 3 anni di vita del bambino, un massimo di 3 domande di contributo per ciascun figlio fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a 6mila euro; se l'intervento è riferito al figlio con handicap grave il professionista potrà presentare, entro gli 8 anni di vita del bambino, un massimo di 5 domande contributo per ciascun figlio fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a 8mila euro. Si punta così a consentire ai beneficiari di programmare gli interventi di conciliazione per ottimizzare il rapporto lavoro/famiglia.

Le risorse attualmente disponibili nel triennio per i contributi ammontano a 160mila euro, di cui 80mila per il 2020 e 40mila per il 2021 e il 2022. (18/02/2020-ITL/ITNET)

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