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LAVORO - PREVIDENZA CONTRATTISTI PAESI BASSI - SOTTOSEGR.MERLO (MAECI) A SEN.GARAVINI (IV)

(2020-02-26)

  La sen. Laura Garavini il 28 gennaio scorso aveva presentato un'interrogazione (Atto n. 3-01316 ) in Commissione Affari Esteri nella quale chiedeva chiarimenti  al MAECI circa la sperequazione esistente tra i contrattisti del MAECI nei Paesi Bassi e gli altri lavoratori olandesi che godono  dei benefici di una pensione integrativa.

Ma leggiamo l'interrogazione (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1141748) della Sen. Garavini al  Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

"Premesso che:
i contrattisti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a legge locale olandese, di cittadinanza italiana od olandese, impiegati presso l'ambasciata d'Italia a L'Aja, la cancelleria consolare a L'Aja e l'istituto italiano di cultura per i Paesi Bassi con sede ad Amsterdam si trovano in una condizione di forte sperequazione dal punto di vista delle tutele previdenziali di fronte alla più larga platea dei lavoratori locali;
nei Paesi Bassi la pensione di vecchiaia statale, AOW, è una prestazione di base, al livello del minimo di sussistenza, che spetta a tutti i residenti (lavoratori e non, contribuenti e non) e si accumula con un 2 per cento per ogni anno di residenza nei Paesi Bassi, a decorrere dal 17° anno di età fino al 67° anno;
per integrare tale pensione di base la quasi totalità dei lavoratori olandesi (96 per cento) usufruisce di una pensione collettiva tramite il datore di lavoro, che porta la sua indennità mensile complessiva di pensionato a circa il 70 per cento dell'ultimo stipendio;

essa, pur non essendo il frutto di un obbligo di legge, è di fatto ormai una soluzione diffusa e consolidata, equiparabile a un diritto acquisito per i lavoratori;

il tipo di contratto utilizzato per i contrattisti ministeriali a legge locale olandese non prevede, invece, alcuna copertura previdenziale, né la legge olandese prevede l'obbligatorietà per il datore di lavoro di mettere in atto uno schema di pensione complementare;
il decreto sui contrattisti del 16 marzo 2000 stabilisce all'art. 158 la possibilità, nel caso di manifesta insufficienza delle misure previdenziali locali e senza porre limiti territoriali che renderebbero tale articolo non rilevante nel caso di sistemi previdenziali europei, di avvalersi su richiesta di un'assicurazione presso un ente italiano o locale;
i contrattisti locali in diverse occasioni, l'ultima nel novembre 2018, hanno rappresentato al Ministero tale preoccupante situazione, richiedendo un intervento volto a superare tale grave limitazione di diritti, senza ricevere tuttavia alcun riscontro;
la forte sperequazione delle prospettive pensionistiche rappresenta un disincentivo alla permanenza di personale presso le nostre strutture diplomatico-consolari e al reperimento di nuovo personale, quanto mai necessario per l'assolvimento dei servizi,
si chiede, quindi, di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di affrontare finalmente la questione, più volte segnalata dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, e di considerare l'esigenza che venga applicata la possibilità contrattuale della partecipazione ai fondi pensionistici complementari, nelle forme e nei modi che si riterranno più opportuni ad assicurare ai contrattisti a legge locale una pensione dignitosa."

Il sottosegretario MERLO, rispondendo alla Sen. Laura Garavini (IV)  in merito a quanto richiesto, ha osservato che la tutela previdenziale degli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale. Così prevede il Decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina l'organizzazione del Ministero degli Affari esteri, n. 18 del 1967, all'articolo 158.

L'articolo 158 consentirebbe, nel caso la normativa non preveda forme di tutela previdenziale o statuisca in modo manifestamente insufficiente, di stipulare un'assicurazione presso enti italiani o stranieri.
La Ragioneria Generale dello Stato ha, però, più volte ribadito che non è consentito stipulare trattamenti previdenziali diversi ove il sistema locale non consenta di sottrarsi al trattamento base in quanto obbligatorio. E questo è proprio il caso della pensione di vecchiaia statale olandese, che è obbligatoria.

La Ragioneria Generale dello Stato potrebbe, pero',  autorizzare il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a pagare fondi pensionistici complementari, in aggiunta alla pensione di base olandese, solo se fosse dimostrata l'esistenza di una norma olandese imperativa in tale senso. I capitoli di bilancio per la tutela previdenziale sono, infatti, destinati unicamente a spese di natura obbligatoria.

La Farnesina ha avuto conferma, tramite l'Ambasciata a L'Aja, della non obbligatorietà del trattamento integrativo riconosciuto dalla quasi totalità dei datori di lavoro olandesi, come del resto ricordato dalla Senatrice interrogante.

Il Sottosegretario ha concluso, quindi, rilevando che è in corso un approfondimento al fine di studiare ogni possibile soluzione alternativa che consenta, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, della normativa olandese e delle condizioni imposte dagli Organi di controllo, di garantire a tale personale un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente.(26/02/2020- ITL/ITNET)

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