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SICUREZZA SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI IMMIGRATI - CORTE GIUSTIZIA UE: LAVORATORI IMMIGRATI LUNGO SOGGIORNANTI HANNO DIRITTO ASSEGNO FAMILIARI RESIDENTI IN PAESI EXTRA UE

(2020-11-26)

  La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che i lavoratori immigrati con permesso di soggiorno di lungo periodo hanno diritto agli assegni familiari per i propri congiunti anche se non risiedono nel territorio di tale Stato membro.

La Corte è intervenuta nella causa C-302/19, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 5 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria l'11 aprile 2019, nel procedimento Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) contro WS.

Secondo la Corte Ue, “è contraria al diritto dell’Unione la normativa italiana che rifiuta o riduce una prestazione di sicurezza sociale al cittadino extra Ue, titolare di un permesso unico o soggiornante di lungo periodo, per il fatto che i suoi familiari risiedono in un Paese terzo, mentre la stessa prestazione è accordata ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedono”.

L’Inps aveva finora motivato la mancata erogazione degli assegni familiari perché i lavoratori extracomunitari, “hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia”.

La sentenza è così motivata:

L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.  (vedi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=234323&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15806945 )

In buona sostanza: dal momento che gli assegni familiari sono riconosciuti ai cittadini italiani per un periodo all’estero e anche se i congiunti a carico sono fuori dall’Italia, lo stesso diritto va riconosciuto al cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno unico o di lungo soggiorno.(26/11/2020- (ITL/ITNET)

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