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FISCO - FRONTALIERI - LA NUOVA CONVENZIONE TRA ITALIA E CONFEDERAZIONE ELVETICA PER EVITARE DOPPIE IMPOSIZIONI ...E NON SOLO

(2021-12-10)

  Il Consiglio dei Ministri n. 49 del 3 dicembre 2021 ha approvato il disegno di legge riguardante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, con scambio di lettere. Adesso l’accordo passerà alle commissioni parlamentari. L’approvazione definitiva del documento è dunque attesa per il prossimo anno, compatibilmente con il confronto su altri temi che riguarderanno ulteriori aspetti come la tassazione e la franchigia fiscale.

Si tratta di un accordo - spiega la testata specializzata FISCOMANIA Internazionale - che è stato raggiunto dopo che, già da alcuni anni, si parlava di una prossima revisione delle condizioni attuali che disciplinano le disposizioni fiscali di tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera. Il precedente accordo, siglato nel 1974 necessitava di una rivisitazione, arrivata con la firma del trattato in commento. Questo nuovo accordo ha come obiettivo quello di andare disciplinare in modo più chiaro chi sono i lavoratori frontalieri e come deve essere disciplinata la relativa tassazione dei redditi percepiti. Vediamo, quindi, gli aspetti più importanti di novità contenuti in questo accordo.

Dopo anni di discussioni e polemiche, il nuovo accordo tra la Svizzera e l’Italia sull’imposizione dei frontalieri è stato firmato oggi a Roma dalla Segretaria di Stato Daniela Stoffel, e dal viceministro italiano dell’economia e delle finanze, Antonio Misiani.

Da precisare che l’accordo potrebbe entrare in vigore nel 2023 a seconda dei tempi di ratifica sia in Svizzera che in Italia (previsti per il 2022). L’intesa, precisa una nota della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, sarà sottoposta a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro. Inoltre, il Governo Italiano si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

Andiamo ad analizzare quali sono gli elementi principali del nuovo accordo per i lavoratori frontalieri con la Svizzera:

I criteri di collegamento del reddito
Il regime transitorio per i lavoratori frontalieri
Definizione di lavoratore frontaliere
La tassazione transitoria ed ordinaria dei nuovi frontalieri con la Svizzera
L’eliminazione della doppia imposizione
Tabella riassuntiva della tassazione per i lavoratori frontalieri con la Svizzera
Quali sono i vantaggi di questo nuovo accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera?
Entrata in vigore dell’accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera
Presenza di una clausola antiabuso
I criteri di collegamento del reddito

L’accordo prevede che l’imposta sui redditi venga applicata nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, sui redditi da lavoro dipendente esercitati dal lavoratore. La percentuale di prelievo applicata sarà dell’80%. Naturalmente, i lavoratori frontalieri rimangono soggetti a tassazione anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione giuridica secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera ed Italia.

Coloro i quali entrano nel mercato del lavoro come frontalieri a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo saranno considerati come “nuovi frontalieri“.

Il regime transitorio per i lavoratori frontalieri
Coloro che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri“. Gli attuali frontalieri continueranno a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera verserà fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.

Definizione di lavoratore frontaliere

Il nuovo accordo fornisce una definizione di lavoratore frontaliere molto più specifica e restrittiva rispetto a quella previgente. In particolare, l’art. 2, lett. b) del nuovo accordo fornisce la definizione del lavoratore frontaliere che si applica a qualsiasi lavoratore risiedente in uno Stato contraente che è fiscalmente domiciliato in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente. Questa persona svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Questa definizione si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Per quanto riguarda il ritorno presso il proprio domicilio, il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile, esclusi i giorni di ferie e di malattia.

Definita anche la cosiddetta area di frontiera (che per quanto riguarda la Svizzera, è rappresentata dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano). Inoltre, il nuovo accordo, all’art. 3, stabilisce il nuovo sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri, con una importante distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”.

La tassazione transitoria ed ordinaria dei nuovi frontalieri con la svizzera
Il regime fiscale di tassazione dei frontalieri divergerà per tenere conto della presenza del regime transitorio e quello ordinario. Andiamo ad analizzare le definizioni ed i diversi criteri di collegamento per la tassazione dei redditi. In particolare abbiamo:

Il regime transitorio.
Si applica a coloro che lavorano o hanno lavorato, svolgendo lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo. Questi lavoratori continueranno a essere assoggettati a imposizione esclusivamente in Svizzera. A titolo di compensazione, i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni provvederanno a redistribuire all’Italia, sino al 2033, il 40% delle imposte pagate dai medesimi soggetti. Trascorsa tale data, la Svizzera potrà trattenere l’intero gettito fiscale;

Il regime ordinario. Sarà applicato a coloro che, invece, verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo. L’imposta che la Svizzera applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80%. L’Italia, ed è questa la grande novità, potrà assoggettare a sua volta a imposizione i lavoratori frontalieri. L’accordo prevede il divieto della doppia imposizione, nel senso che l’Italia dovrà riconoscere al lavoratore italiano un credito d’imposta per l’imposta pagata in Svizzera (ex art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera ed ex art. 165 del TUIR).

Per quanto riguarda la Svizzera la tassazione del lavoratore dipendente riguarda l’80% della tassazione legata alla persona fisica. Nel caso si tratta di imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone). In particolare, in questo caso l’eliminazione della doppia imposizione per i frontalieri residenti in Svizzera avviene riducendo di 4/5 l’importo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe.

L’eliminazione della doppia imposizione
L’articolo 5 dell’accordo conferma i metodi per l’eliminazione dalla doppia imposizione. In particolare, la Svizzera ha scelto il c.d. “metodo dell’esenzione“, con riserva della progressività. In particolare, un lavoratore residente in Svizzera che rientra nella categoria di frontaliere ai sensi dell’art. 2, lett. b) vedrà la sua imposizione in Italia ridotta del 20% (80% delle aliquote).

Per quanto riguarda l’Italia, invece, il metodo di eliminazione della doppia imposizione avviene secondo il meccanismo del credito per imposte estere. In questo senso il lavoratore italiano frontaliere con la Svizzera ha la possibilità di portare a credito le imposte svizzere pagate a titolo definitivo.
Importante:
Al fine di evitare aggravi nella tassazione, il Mef, nel comunicato stampa n. 284 del 23 dicembre 2020, ha annunciato che il Governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri, attraverso, tra le altre cose, l’innalzamento della “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente da 7.500 a 10.000 Euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.
Tabella riassuntiva: tassazione dei lavoratori frontalieri con la Svizzera
* – Risiede in un Comune italiano entro la fascia di confine dei 20km, svolge attività lavorativa nel cantone Ticino, Vallese o dei Grigioni e rientra giornalmente nella sua abitazione in Italia.
** – Risiede in Italia ma in una zona non di confine con la Svizzera e rientra giornalmente nel proprio domicilio in Italia.

Quali sono i vantaggi di questo nuovo accordo sui frontalieri tra italia e svizzera?
Il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri siglato tra Italia e Svizzera presenta alcuni elementi di vantaggio rispetto alla previgente normativa:

Per i nuovi frontalieri si ha in ogni caso la tassazione nel Paese di produzione del reddito che in quello di residenza fiscale (misura anti dumping);
Vantaggio per la Svizzera, dato dall’aumento della quota di imposizione fiscale che passa dal 60% all’80%;
La reciprocità dell’accordo (che riguarda anche i lavoratori Svizzeri che operano in Italia);
Maggiore chiarezza giuridica nella definizione di lavoratori frontalieri e delle zone di frontiera;

La definitività dell’accordo.
Entrata in vigore dell’accordo sui frontalieri tra italia e svizzera
Il nuovo accordo sui frontalieri entrerà in vigore dopo la ratifica dei rispettivi Parlamenti nazionali e la relativa notifica per via diplomatica. In particolare, l’accordo sarà applicabile dal 1° gennaio successivo all’entrata in vigore. Attualmente si stima che il nuovo Accordo frontalieri dovrebbe essere applicabile, tenendo conto delle tempistiche svizzere, dal 1° gennaio 2023. Attualmente, il testo è alla ratifica delle commissioni parlamentari per quanto riguarda l’Italia e tutto fa pensare per una definitiva ratifica nel corso del 2022 (con entrata in vigore nel 2023).

Presenza di una clausola antiabuso
Il nuovo accordo contiene una disposizione finalizzata a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo status di “attuale frontaliere“. Infatti, non vi possono essere dubbi sul fatto che per i nuovi frontalieri nella fascia dei 20km vi sia un aggravio di tassazione rispetto alla situazione attuale. Infatti, per questi lavoratori la tassazione effettiva sul reddito sarà quella italiana – di gran lunga più elevata di quella svizzera – ed anche il credito per imposte estere difficilmente potrà mitigare la situazione. Questo significa che il nuovo frontaliere nella fascia dei 20km dovrà presentare dichiarazione dei redditi autonoma anche in Italia per assoggettare a tassazione il suo reddito di fonte Svizzera (con franchia di 10.000 euro e con applicazione del credito per imposte estere).

Di fatto questo significa che fino a quando resterà in vigore il regime transitorio potrebbe esserci una volontà di firmare nuovi contratti per poter applicare ancora questo regime, verificando anche possibili situazioni di abuso. Per tale ragione, il comma 8 del nuovo accordo prevede espressamente che, qualora l’autorità competente di uno dei due Paesi ravvisi una ipotesi di “abuso evidente e manifesto” della norma transitoria, informerà l’autorità competente dell’altro Stato per gli opportuni provvedimenti.

In relazione a questi aspetti è opportuno evidenziale che per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è necessario attendere almeno due anni. Infatti, tale accordo diverrà valido ed efficace esclusivamente a seguito della ratifica del testo da parte dei parlamenti di entrambi gli Stati. Inoltre, la Svizzera potrebbe sottoporre l’applicazione di tale accordo alla consultazione popolare, tramite referendum, da richiedere entro cento giorni dall’ultima approvazione. Difficile quindi che le novità di cui si è parlato, a causa dei tempi tecnici di ratifica nei due Paesi, possano entrare in vigore prima 2023. (10/12/2021-ITL/ITNET)

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