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IMPRESE ITALIANE NEL MONDO - BONUS FORMAZIONE 4.0 - CREDITO DI IMPOSTA DEDICATO AL TRAINING PER CREARE O CONSOLIDARE SPECIFICHE COMPETENZE

(2021-12-27)

PER REALIZZARE IL PARADIGMA 4.0 - 27 DICEMBRE 2021 ORE 06:00
Formazione 4.0: il training alla prova della trasformazione digitale


Non solo investimenti in attività innovative o in beni intelligenti: nella Transizione 4.0 trova spazio anche un credito d’imposta specificamente dedicato al training, aperto a tutte le imprese interessate a creare o consolidare competenze specifiche nelle tecnologie abilitanti (i.e. big data e analisi dei dati, cyber security, IoT, robotica avanzata e collaborativa, cloud e fog computing, ecc.) necessarie a realizzare a pieno il paradigma 4.0. Attenzione però: ai molti vantaggi si accompagna una ricca disciplina in materia di obblighi documentali. " Ne parlano Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani - KPMG, Tax&Legal, PNRR Service Line
ospiti del bollettino IPSOA della Wolters Kluwer.

Nato con la legge di Bilancio 2018 e via via rimodulato, il bonus formazione 4.0 è aperto a:

Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile. Più nel dettaglio, ma senza calarsi in tecnicismi, è aperto a tutte le aziende “sane”, vale a dire non interessate da procedure concorsuali, e “virtuose”, di tal che risultano precluse dalla fruizione quelle non in linea con normative chiave della ricca compliance contemporanea, prime fra tutte quelle in tema Health & Safety.

L’agevolazione si fregia dell’epiteto “4.0” perché le attività formative ammissibili devono riguardare tematiche e tecnologie affini all’automazione industriale. Vi è un elenco tassativo e si parla, in sintesi, di big data e analisi dati, cloud e fog computing, cyber security, robotica, internet delle cose, ed altri concetti cari a qualsiasi azienda stia o voglia implementare metodiche di produzione automatizzate e interconnesse, tecniche di sfruttamento avanzato dei dati o altri progetti di ottimizzazione in chiave digitale dei fattori rilevanti per la creazione di valore.

Naturalmente, sono escluse dal beneficio le attività di formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi a normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la protezione dell’ambiente ed altre norme obbligatorie in materia di formazione.

Il bonus formazione, come le altre agevolazioni figlie di Industria 4.0, è un’opportunità estremamente appetibile: il credito è riconosciuto nella misura del 50% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale di € 300.000, per le micro e piccole imprese, del 40%, nel limite massimo di € 250.000, per le medie imprese e del 30%, sempre con un tetto pari ad € 250.000, per le aziende di grandi dimensioni.

Non solo: la misura del bonus è aumentata al 60%, a prescindere dalla dimensione dell’impresa, nel caso in cui le spese siano relative alla formazione di particolari categorie di lavoratori dipendenti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” secondo le definizioni offerte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, in modo tale da favorire occasioni di apprendimento e riqualificazione per i soggetti, ad esempio, privi da tempo di un impiego retribuito, non diplomati o aventi età o altre condizioni personali tali da non risultare appetibili nel moderno mercato del lavoro.

Grazie agli ampliamenti operati dalla legge di Bilancio 2021, in vigore fino a tutto il 2022, se un progetto formativo è ben pensato e ben eseguito è possibile agevolarlo in toto. E, infatti, le porte sono aperte all’inclusione delle spese relative ai formatori interni, ai costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione, ai servizi di consulenza, alle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione così come alle spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018, che sono pure gli ambiti che devono essere interessati dalle attività formative, e che vi partecipi in veste di docente o tutor.

Le attività di training, fatte salve alcune condizioni, possono essere svolte anche online e, naturalmente, nulla osta a che le attività formative siano erogate da soggetti esterni all’impresa, a patto che i formatori siano soggetti o enti dalla competenza, per così dire, “certificata”. Si deve trattare, tra gli altri, di soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso determinate pubbliche amministrazioni (ad esempio, la Regione), in cui l’impresa ha la propria sede legale od operativa, università o soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla normativa europea.

Il credito è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese agevolabili sono state sostenute e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
Quest’ultimo, quello degli oneri documentali, è un profilo che le imprese fruitrici degli altri bonus “automatici” ricadenti nell’ambito della Transizione 4.0, merita particolare attenzione.

Nel dettaglio, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un’apposita certificazione - da allegare al bilancio - rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, fatta salva la possibilità di recuperare le relative spese, sotto una certa soglia, in aumento al credito d’imposta.

Accanto all’adempimento in oggetto, di carattere “quantitativo”, le imprese sono anche tenute a predisporre e conservare ulteriore relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, così come i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti. Attenzione però, accanto a tali requisiti di dettaglio, la normativa richiede anche la redazione dell’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; trattandosi di un item dal contenuto non tipizzato, sarà indispensabile, per le aziende interessate, farsi assistere da professionisti scrupolosi. “On top”, un ultimo adempimento, stavolta di carattere volontario e collaborativo, ovvero la comunicazione al MiSE delle informazioni relative alle attività e spese ammissibili mediante la compilazione di un modello ad hoc. (27/12/2021-ITL/ITNET)

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