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SICUREZZA SOCIALE - LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO - INPS: OPERATIVA INDENNITA' DISOCCUPAZIONE (ALAS) - BENEFICIARI, STRUMENTI ACCESSO

(2022-01-15)

  Inps rende operativa l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, denominata ALAS, con la pubblicazione della circolare e l’apertura della procedura per fare domanda tramite il sito dell’Istituto.

La nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è rivolta ai lavoratori autonomi del settore spettacolo, specificamente identificati, per la disoccupazione involontaria prevista per gli eventi di cessazione involontaria a decorrere dal 1° gennaio 2022, introdotta dal decreto sostegni-bis (articolo 66 del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).

L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile (calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione).

La domanda può essere richiesta on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it con accesso già attivo per gli utenti.

“Ancora un passo avanti nell’attuazione del nuovo welfare dello spettacolo” commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Grazie all’impegno dell’Inps e del Ministero del Lavoro – aggiunge Franceschini - entra finalmente in vigore l’Alas, la nuova indennità di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo che è stata definita dal
ministero della Cultura dopo un attento lavoro di ascolto e confronto con i sindacati e le associazioni di categoria.

Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo che sono state
fortemente colpite dagli effetti della pandemia”.

“E’ stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali – spiega il presidente dell’Inps Pasquale Tridico - in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni. Già da oggi è possibile presentare domanda per la tutela Alas sul nostro  portale, dando un
nuovo servizio a un settore di alto valore per la cultura e l’economia del nostro Paese.

L’Istituto continua così a creare strumenti innovativi per permettere un agile e rapido accesso alle prestazioni e per realizzare un nuovo welfare improntato a un vero universalismo”.

Nello specifico, i destinatari della nuova indennità ALAS sono i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997), nonché i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui all’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che:

a. non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).

b. non siano titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante  l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’“APE sociale”.

c. non siano beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.

d. abbiano maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità. 

e. abbiano, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.

Le istruzioni operative per richiedere l’indennità sono contenute nella circolare INPS n. 8 del 14 gennaio 2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

L’indennità è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40.

Tali importi soglia saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

L’indennità ALAS, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola), non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222 e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.

L’indennità ALAS è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in
argomento.

Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia  indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato.

La domanda può essere presentata alternativamente:

-  in via telematica direttamente dal soggetto interessato tramite le consuete modalità di accesso ai servizi on line sul sito dell’Istituto www.INPS.it;

-  tramite enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

LINK ALLA CIRCOLARE APPLICATIVA INPS: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGmtXBJKVhBMbjpprjDVLKLtCpq?projector=1&messagePartId=0.3. (15/01/2022-ITL/ITNET)

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