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ITALIANI ALL'ESTERO - SCHEDA SULLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A FAVORE DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

(2015-09-25)

La normativa italiana stabilisce che OGNI CONTRIBUENTE che abbia familiari a carico e rispetti determinati limiti reddituali progressivi, può godere di un beneficio fiscale al momento della dichiarazione annuale dei redditi. Esclusi ingiustamente da questo beneficio fino al 2007 erano i contribuenti italiani residenti all’estero anche se producevano in Italia la gran parte del loro reddito, come ad esempio i contrattisti dipendenti dello Stato italiano. Infatti l’art. 24, comma 3, D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), prevedeva l’impossibilità per i soggetti non residenti di usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia.

Tuttavia, in deroga alla citata diposizione normativa, l’art. 1, comma 1324, L. 296/2006, e le successive leggi finanziarie fino al 2014 hanno disposto che per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR, spettassero per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, 2014 a condizione che gli stessi avessero dimostrato, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non avessero posseduto un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, (circa 2850 euro) compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Quindi il legislatore italiano, anche grazie alle iniziative e alle pressioni dei parlamentari eletti all’estero, ha voluto riconoscere – fino al 2014 quando tale beneficio non è stato più rinnovato nella legge finanziaria per il 2015 – la parità di trattamento rispetto al diritto alle detrazioni familiari per i contribuenti residenti in Italia e quelli residenti all’estero, a patto che i predetti familiari possedessero un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori  dal  territorio  dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro e che non usufruissero di analoghe prestazioni dal Paese di residenza.

Tuttavia nel 2014 l’art. 7 della L. n. 161/2014 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il nuovo co. 3/bis all’art. 24 del D.P.R. 917/1986  estendendo le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.

Anche nel caso delle detrazioni per carichi di famiglia quindi, come per tante altre  prestazioni, la Comunità europea ha voluto intervenire per garantire l’esportabilità di un diritto. Infatti le nuove disposizioni normative rispondono all’esigenza di far fronte alla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia, per la violazione degli articoli 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e dei corrispondenti articoli 28 e 31 dell’accordo See, in virtù del fatto che non si consente ai soggetti non residenti che producono la maggior parte del proprio reddito in Italia di fruire delle deduzioni e detrazioni previste per i residenti nel territorio dello Stato. Le condizioni previste sono le seguenti:
- i soggetti non residenti producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia;
- siano fiscalmente residenti in paesi UE o SEE;
- non godano nello Stato di residenza di analoghe agevolazioni fiscali.

Ora quindi i cittadini italiani residenti negli Stati dell’Unione europea potranno finalmente godere in maniera definitiva e permanente delle ambite detrazioni per carichi di famiglia, che erano state introdotte a partire dal 2007 per tutti i cittadini residenti all’estero (anche in Paesi extracomunitari) e prorogate solo provvisoriamente di anno in anno.
Tuttavia, giova ricordare, il legislatore nella nuova normativa entrata in vigore nell’ottobre del 2014 demandava l’attuazione delle relative disposizioni ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Decreto è stato predisposto dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze e dovrebbe essere emanato a breve. Rimarranno purtroppo fuori dall’estensione delle nuove disposizioni i cittadini residenti in Paesi extracomunitari i quali non potranno usufruire, almeno per quest’anno, delle detrazioni per carichi di famiglia sul reddito prodotto in Italia. Per eliminare tale disparità di trattamento sarebbe opportuno intervenire nella prossima legge di stabilità. (25/09/2015-ITL/ITNET)

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