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IMMIGRAZIONE - ARRIVA IN SENATO DDL CALDEROLI : DIVIETO DI VELO IN PUBBLICO...PRINCIPIO FONDAMENTALE: INEQUIVOCABILE SEPARAZIONE TRA SFERA LAICA E RELIGIOSA - I PRINCIPALI PUNTI DELLA PROPOSTA
(2017-03-03)
Divieto di velo in pubblico: multe fino a 300 euro e carcere per chi costringe ad indossarlo. Arriva inoltre il reato di apologia della sharia. Le novità e il testo del ddl Calderoli al Senato" a farne un'analisi è l'avvocato Marina Crisafi dello studio Cataldi.
Il ddl Calderoli prevede il "Reato di apologia della sharia e addio velo in pubblico, con multe fino a 300 euro per chi viola e carcere fino a un anno, con ammende fino a 30mila euro per chi costringe qualcuno ad indossarlo. Sono le principali novità del ddl (qui sotto allegato) recante "Disposizioni volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l'ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività" presentato al Senato e ora in attesa di essere assegnato per l'esame all'apposita commissione.
Dopo la recente iniziativa legislativa nazionale della regione Veneto (leggi: "Burqa vietato in tutta Italia per legge") il disegno di legge, d'iniziativa del vice presidente del Senato Roberto Calderoli, investe profili trasversali, dai luoghi di culto, alle modalità di svolgimento dei sermoni nelle moschee, dalle modifiche al codice penale con l'introduzione del reato di apologia della 'guerra santa", del divieto assoluto di velo e del reato per chi costringe ad indossarlo, oltre alla revoca della cittadinanza, e a disposizioni ad hoc per i rifugiati.
Il tutto parte delle premesse, si sottolinea nella relazione introduttiva al testo che "non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa e delle normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali". Da qui la necessità, per il primo firmatario, di intervenire con misure legislative ad hoc. Misure che, a detta di Calderoli, sarebbero condivise dal "90% dei cittadini interpellati" soprattutto del Nord Est.
I punti chiave del ddl sono: Disciplina dei culti religiosi Oltre ad intervenire, con apposita disciplina, sulla costruzione di moschee e nuovi edifici di culto, il disegno di legge Calderoli si spinge più avanti, intervenendo anche sui requisiti generali degli statuti delle confessioni o delle associazioni religiose, attraverso la fissazione di principi e criteri direttivi, demandati ad un decreto legislativo del governo.
Anzitutto, viene fatto obbligo di riconoscimento esplicito "della democraticità e laicità dello Stato italiano" e vietata qualsiasi attività o pratica "collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo" o a "forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista". Viene sancito inoltre il divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto.
Viene stabilito, però, preliminarmente, che il ministero dell'Interno invii alle camere, per l'espressione del parere da parte delle commissioni competenti, gli statuti delle confessioni o associazioni religiose. Sempre il Viminale dovrà istituire il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Laddove vengano accertati, dispone il testo, all'interno dei luoghi di culto, "l'inneggiamento alla violenza, l'apologia della violenza o – la propaganda e diffusione di - ideologie riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali, fondamentaliste, razziste o xenofobe, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto".
Il Ministro dell'interno infine potrà disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose se l'azione delle stesse "è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i principi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale".
Il Reato di sharia Viene integrato l'art. 414 del codice penale, con l'art. 414.1, rubricato "Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jiadismo", che punisce con la reclusione da 3 a 5 anni "chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o sharia, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista".
Il Divieto di velo Nel ddl Calderoli è sancito anche il divieto "di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo", fatte salve le deroghe esplicitamente certificate o i motivi professionali (ad es. manifestazioni sportive, artistiche, feste tradizionali, ecc.).
L'inosservanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sarà punita con un'ammenda da 150 a 300 euro, che potrà essere commutata, su decisione del tribunale, nell'obbligo "di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione". Previste inoltre precise aggravanti per il mancato rispetto del divieto di velo, con l'aggiunta al codice penale dell'art. 612-ter, il quale punisce "con una pena pari ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto o all'utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici".
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona disabile.
infine, conclude l'avvocato Marina Crisafulli in questa analisi del DDL Calderoli - sul quale convergono pienamente i Governatori di Lombadia, Veneto e Liguria - è prevista la "Revoca della cittadinanza". Viene sancito, altresì, che nei primi dieci anni dall'acquisto della cittadinanza, in caso di condanna passata in giudicato dello straniero (o del cittadino europeo) per il reato di apologia della sharia, la cittadinanza è revocata e il condannato viene espulso con effetto immediato." (03/03/2017-ITL/ITNET)
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