Direttore responsabile Maria Ferrante − mercoledì 22 gennaio 2025 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

AVVERTENZA - EMERGENZA COVID: FARNESINA : RACCOMANDAZIONI DA E PER L'ESTERO: NORMATIVA ANTICOVID

(2020-12-18)

  Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Europa, la Farnesina raccomanda a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero se non per ragioni strettamente necessarie.

Si fa altresì presente che considerato l’alto numero dei contagi in molti Paesi europei, non si possono escludere future ulteriori restrizioni agli spostamenti che rischierebbero di complicare eventuali rientri in Italia.
Analoghe problematiche di rimpatrio potrebbero verificarsi, con incidenza ben più grave, in caso di viaggi verso destinazioni extra-UE.

Si ricorda che è disponibile all'indirizzo: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ un questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli spostamenti da/per l’estero.


NORMATIVA ANTI-COVID PER RIENTRO DALL’ESTERO
Per informazioni più dettagliate e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it
La normativa italiana (in particolare: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto, 7
settembre, 13 ottobre 2020 e 3 dicembre 2020) prevede degli elenchi di Paesi per il rientro dai quali
sono in vigore differenti limitazioni all’ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data
dell’ingresso in Italia, come specificato qui di seguito:
Fino al 20 dicembre:
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B- Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui
all’elenco C, con ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
C- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia),
Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed
esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del
continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia,
Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di
Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del
continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda,
Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Chi entra in Italia da questi Paesi (dopo avervi soggiornato o anche solo transitato nei 14 giorni
precedenti l’ingresso in Italia) deve comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale di riferimento. Deve inoltre presentare
un’attestazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a
tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo (chi non lo presenterà all’arrivo in Italia
dovrà sottoporsi all’isolamento fiduciario).
D - Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore,
Tailandia, Uruguay: l’ingresso (senza soggiorni o transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel
qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito senza necessità di
motivazione, quindi anche per turismo. Chi entra da questi Paesi dovrà però sottoporsi ad isolamento
fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, e raggiungere la propria destinazione finale in Italia
solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Sono
previste eccezioni all’obbligo di isolamento, riportate in fondo.
E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi: l’ingresso da questi Paesi (senza soggiorni o
transiti in Paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per
questi Paesi) è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello
status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). L’ingresso è
consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non
conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano
raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia).
Per coloro che non rientrano nelle categorie appena menzionate, l’ingresso dai Paesi del gruppo E è
consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro o di studio, motivi di
salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea
(senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).
È inoltre necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono
previste eccezioni all’obbligo di isolamento, riportate in fondo.
Dal 21 dicembre:
A- nessuna modifica.
B- nessuna modifica.
C- nessuna modifica alla lista dei Paesi, però chi vi soggiorna o transita tra il 21 dicembre 2020 ed il
6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (i motivi di necessità sono: esigenze lavorative, assoluta
urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio) dovrà poi, all’ingresso in Italia, sottoporsi a
isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
D- nessuna modifica.
E- nessuna modifica.
ECCEZIONI
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti (per
motivi non di necessità) in uno o più Paesi di cui all’elenco C tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio
2021, l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:
• all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
• al personale viaggiante;
• agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla
competente autorità sanitaria;
• agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di
livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo
di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone
risultato negativo.
• a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non
superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con
l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,
in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
• a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza e di isolamento fiduciario;
• ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso
in Italia per comprovati motivi di lavoro.
• al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
• ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
• al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti
all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
• ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni
internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni
diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di
polizia, nell'esercizio delle loro funzioni;
• agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello
di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana.
• agli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della
salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.  (18/12/2020-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07