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PENSIONATI ITALIANI ALL'ESTERO - AUDIZIONE INPS CQIE - PRES. BOERI : "NONOSTANTE INESPORTABILITA' PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ARRIVANO NEI PAESI EXTRA UE.NON SEMPRE A BENEFICIO PENSIONATI. APE SOCIAL NON PREVISTA DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI

(2017-08-02)

  Il presidente dell'INPS Tito Boeri audito stamane dal Comitato per le Questioni degli Italiani all'Estero ha aggiornato con ulteriori dati il quadro già  presentato nell'ultimo incontro con il CGIE ed alla Camera, spiegando il senso di alcuni dati e riflessioni, decisamente contestate dagli italiani all'estero, a cavallo fra previdenza e assistenza, basate sui presupposti normativi dei paesi di accoglienza delle maggiori comunità di italiani all'estero.

L’INPS eroga pensioni in regime di totalizzazione internazionale in base ai Regolamenti europei e in base alle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Attualmente sono in pagamento 770.741 pensioni di questo tipo con un importo mensile medio di circa 380 euro, di cui 313.728 sono in pagamento all’estero.  Complessivamente le pensioni pagate all’estero nel 2016 (in circa 160 Paesi) sia in regime di totalizzazione internazionale che in regime italiano sono 373.265 per un importo complessivo di poco superiore ad un miliardo di euro.

La maggior parte delle pensioni che sono state pagate all’estero a giugno 2017, pari a circa il 70%, hanno una contribuzione in Italia inferiore ai sei anni, circa l’83% ha una contribuzione inferiore a 10 anni (vedi schede pubblicate su fb ITALIANNETWORK)

Le prestazioni non contributive
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle norme nazionali e internazionali che disciplinano la materia, annualmente vengono erogate a soggetti residenti all’estero oltre ai trattamenti di tipo previdenziale anche prestazioni assistenziali, quali integrazioni al trattamento minimo e maggiorazioni sociali e somma aggiuntiva (cd. “quattordicesima”), che sono tipicamente erogate dal paese di residenza.
Peraltro, mentre alcune delle prestazioni assistenziali erogate dall’Inps sono esportabili, altre, giustamente non lo sono, si pensi ad esempio all’ape sociale e all’assegno sociale."

E proprio in relazione a tale ambito, il Pres. dell'INPS Tito Boeri ha tenuto "a smentire  una notizia falsa che circola in rete secondo la quale ad un lavoratore migrante basterebbe chiedere la ricongiunzione famigliare di un parente con più di 65 anni e 7 mesi perché quest’ultimo possa godere dell’assegno sociale appena arrivato in Italia. Non è così. Per poter percepire questa prestazione sono necessari almeno 10 anni continuativi di residenza nel nostro paese."

"Si noti che dagli anni ’90 le norme europee hanno stabilito l’inesportabilità di tali provvidenze, disponendo che gli interventi assistenziali debbano gravare solo sullo Stato di residenza del beneficiario e che ciò determina una disparità di trattamento tra i pensionati che risiedono in Paesi europei e quelli che, invece si sono stabiliti in Paesi extracomunitari, per i quali non vige un’analoga limitazione.

Inoltre, l’erogazione di tali prestazioni assistenziali va a beneficio anche di soggetti che risiedono in Paesi in cui esistono sistemi di protezione sociale adeguati e talvolta più capillari di quello italiano. In alcuni casi, le Istituzioni estere che gestiscono gli interventi assistenziali a favore dei residenti nei Paesi in cui operano riducono le prestazioni di importi corrispondenti all’ammontare dei benefici erogati da INPS, sicché al pensionato non deriva alcun vantaggio mentre lo Stato italiano assume oneri che potrebbero essere assolti dallo Stato di residenza del pensionato. Quindi paradossalmente l’Italia, che non ha ancora un adeguato sistema di assistenza sociale per ragioni che vengono spesso attribuite a vincoli di bilancio, finisce per ridurre gli oneri di assistenza sociali di altri paesi, peraltro non pochi dei quali a reddito pro capite più alto del nostro."

Boeri ha, poi, ribadito il concetto che " tali prestazioni costituiscono un’uscita per le finanze italiane che non rientra nel circuito economico del nostro Paese sotto forma di consumi e i titolari di tali trattamenti che risiedono all’estero, in linea di massima, non contribuiscono in nessun modo alla spesa pubblica del paese, in quanto, per la normativa italiana o in base alle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale, nella stragrande maggioranza non sono soggetti a tassazione in Italia né diretta né indiretta.

L’importo totale erogato all’estero per quote di integrazione al minimo e maggiorazioni sociali era, nel 2016, pari a circa 80 milioni

Il maggior numero di beneficiari del bonus è presente in Europa (39,6%) in America meridionale (36,1%) e in America settentrionale (12,6%).

Da un punto di vista normativo, il Presidente dell'INPS ha ricordato: che la circolare n. 119 del 2007, i cui contenuti sono stati  condivisi con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che per la determinazione della fascia d’importo spettante “Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana”.

Tale istruzione è stata fornita nella considerazione che l’anzianità contributiva da valutare per determinare l’importo della “quattordicesima” deve limitarsi alle gestioni previdenziali indicate espressamente dalla legge: assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive, esclusive, esonerative. 
Infatti, nella medesima circolare è previsto che: “Nel caso di pensioni in totalizzazione (nazionale) deve essere valutata solo l’anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a carico di casse professionali”.

A maggior ragione devono essere esclusi i periodi di contribuzione versati presso casse previdenziali estere.  La medesima logica è stata seguita nel riconoscere la “quattordicesima” alle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell’art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Infatti, tale prestazione spetta “sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto”.

Altro elemento dirimenti  l'APE Sociale per gli Italiani rientrati (vedi intervista Colombini CGIL: http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=47830)

Afferma il Presidente dell'INPS Tito Boeri :

"Con riferimento alla circolare n. 100/2017, che ha previsto la limitazione dell’APE Sociale ai residenti in Italia ed escluso la totalizzazione internazionale, si rappresenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto presente che l’APE Sociale è una prestazione nuova e sui generis che non è catalogabile tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale e, pertanto, da considerare fuori dal campo di applicazione
materiale sia dei regolamenti UE, sia, a maggior ragione, dalle convenzioni bilaterali, che, peraltro, hanno un campo di applicazione più limitato che non si estende alle prestazioni assistenziali. Ovviamente la totalizzazione internazionale, non utilizzabile per accedere all’APE Sociale, rimane utilizzabile al momento dell’accesso alla pensione."

Quanto ai Precoci
La circolare n. 99 del 16.06.2017 ha dato applicazione alla disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. La citata normativa ha previsto, altresì, che i requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, comma 10 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2017 pari a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne), sono ridotti a 41 anni in favore dei lavoratori precoci i quali abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.

  In relazione a tale requisito contributivo sono utili i periodi di lavoro all’estero riscattati, con riferimento al lavoro svolto in Paesi non convenzionati, e i periodi di lavoro effettivo svolto in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia. Inoltre, l’accesso al beneficio non può essere subordinato alla residenza in Italia ed è utilizzabile la totalizzazione internazionale della contribuzione." (02/08/2017-ITL/ITNET)

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