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FINANZA - MUTUI IN VALUTA ESTERA - ATTENZIONE AI RISCHI DEL TASSO DI CAMBIO. LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

(2017-09-20)

  " Le banche devono informare i consumatori in modo chiaro sui rischi di contrarre un mutuo in valuta estera. Devono dare le informazioni sufficienti per assumere una decisione consapevole e valutare le conseguenze economiche di una clausola che imponga di rimborsare un prestito in una diversa valuta. Le informazioni devono riguardare il possibile deprezzamento della valuta del mutuo come pure l’impatto che le variazioni del tasso di cambio può avere sui rimborsi. La pronuncia viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, interpellata in una causa che coinvolge una banca della Romania." Ad avvertire i consumatori sono le associazioni di tutela dei consumatori.

Nel 2007 e 2008 alcuni cittadini, che percepivano redditi nella moneta della Romania (i lei romeni) hanno sottoscritto con la banca romena Banca Româneasc? mutui espressi in franchi svizzeri per acquistare beni immobili, rifinanziare altri crediti o soddisfare esigenze personali. Il contratto impegnava i mutuatari a rimborsare le rate mensili in franchi svizzeri, assumendosi dunque il rischio delle eventuali fluttuazioni del tasso di cambio fra le due valute. In seguito, il tasso di cambio è cambiato molto a danno dei mutuatari, che si sono rivolti ai giudici romeni per far dichiarare che la clausola, in base alla quale il credito deve essere rimborsato in franchi svizzeri senza tener conto dell’eventuale perdita che i mutuatari possono subire a causa del rischio di tasso di cambio, costituisce una clausola contrattuale abusiva non vincolante.

I mutuatari affermano, in particolare, che, al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo solo i benefici che i mutuatari avrebbero potuto trarne, senza indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. La Corte Ue è stata dunque interpellata sull’obbligo delle banche di informare i clienti sul rischio del tasso di cambio, legato ai mutui espressi in valuta estera.

E la Corte oggi ha stabilito che sì, gli istituti bancari devono informare in modo chiaro i clienti sul rischio legato alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera. “Il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile impone altresì che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione”, spiega la Corte, precisando dunque che il consumatore deve essere messo in grado di valutare, sulla base di “criteri precisi e comprensibili”,  le conseguenze che derivano da questo meccanismo. “Spetta al giudice nazionale – spiega la Corte – verificare se il consumatore sia stato informato dell’insieme degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare il costo totale del suo mutuo”.

La Corte di Giustizia Ue ha dunque stabilito che “gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di assumere le loro decisioni con prudenza e in piena consapevolezza. Pertanto, tali informazioni devono riguardare non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l’impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo”.

Il mutuatario, dunque, deve essere informato chiaramente del fatto che, sottoscrivendo un mutuo in valuta estera, si espone a un rischio di cambio che gli può rendere difficile rimborsare le rate in caso di svalutazione della moneta nella quale percepisce il proprio reddito. E la banca “deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera, in particolare nell’ipotesi in cui il mutuatario non percepisca il proprio reddito in tale valuta”. Se l’istituto bancario non ha fatto tutto questo, “spetta al giudice nazionale valutare, da un lato, la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede e, dall’altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti”. (20/09/2017-ITL/ITNET)

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