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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - INDEBITI - INCA CGIL:"CASSAZIONE: RESTITUZIONE SI MA ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO A VERIFICA DICHIARAZIONE REDDITUALE"

(2017-10-27)

  "L’Inps può chiedere la restituzione di eventuali indebiti percepiti dal pensionato, ma entro l’anno successivo la data dell’avvenuta certificazione dei redditi. Con la sentenza n. 18551/17, la Cassazione afferma che “se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”. Lo segnala il Patronato INCA CGIL in una nota in cui si sofferma sugli elementi considerati dalla Corte.

"L’Alta Corte, dando continuità alla linea interpretativa già seguita e, a fronte delle modifiche legislative intervenute, conferma il principio generale dell'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica reddituale del titolare della prestazione pensionistica e di provvedere al recupero entro l'anno successivo di quanto pagato in eccedenza. D’altro canto la Corte ribadisce che il recupero è consentito solo all’esito delle complesse operazioni di calcolo a carico dell'Istituto, tese ad  accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura.

Questo il fatto che ha dato luogo alla causa: la Corte di appello de l'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, dichiarava non ripetibile da parte dell'Inps la richiesta di  restituzione di 7.961,44 comunicata il 10 ottobre 2012 agli eredi della titolare della prestazione, erogate a titolo di ratei dell'assegno ordinario d'invalidità per gli anni 2011 e 2012 dell'integrazione al trattamento minimo che, dopo l’avvenuta verifica reddituale risultavano non spettanti a causa del superamento dei limiti di legge.

La Corte d’Appello argomentava che l'Inps aveva emesso il provvedimento di recupero oltre il termine di un anno dalla comunicazione dei redditi da parte della pensionata, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 52, della L. n. 412 del 1991, art. 13; comunicazione avvenuta per i redditi del 2010, il 30 giugno 2011 (in formato cartaceo) e il 30 settembre 2011 (in formato elettronico). Secondo la Corte, l'Inps avrebbe dovuto attivarsi per il recupero entro giugno 2012, mentre la prima richiesta di restituzione era stata effettuata soltanto il 10 ottobre 2012. .(27/10/2017-ITL/ITNET)

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