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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - DAL SEMINARIO ACLI : "SUPERARE LA FORNERO CON PRINCIPIO UNIVERSALISTICO FLESSIBILITA', ABOLIZIONE SOGLIA MINIMO PENSIONISTICO, PENSIONE INCLUSIONE, RILANCIARE PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ISEE E BLOCKCHAIN

(2018-09-14)

Ogni Incontro nazionale di studi delle ACLI (vedi :      ) ha inteso offrire proposte, mettere a disposizione conoscenze ed
elaborazioni. Da due anni, per farlo al meglio, è stato anche creato un luogo organizzativo “integrato”, all’interno del quale far confluire e portare a sintesi le competenze e le analisi dei diversi Servizi – in particolare CAF, Enaip e Patronato – per accrescerne la capacità di elaborazione e di proposta, ma anche le possibili sinergie: l’Osservatorio Giuridico. E’ uno strumento a disposizione della Presidenza nazionale, la quale dà gli indirizzi politici, propone i temi da approfondire; e poi discute le analisi e delibera le proposte normative.

In questo contesto le tre proposte presentate oggi, a Trieste, nel corso del Seminario Nazionale dal titolo "Animare la citta'"

PREVIDENZA

Durante il dibattito è intervenuto anche il Direttore Generale del Patronato Acli, Paolo Ferri, che ha illustrato alcune strade percorribili per migliorare il sistema pensionistico: “La flessibilità in uscita dovrebbe diventare universale, in modo che tutti possano decidere, con un’età minima, quando accedere al trattamento pensionistico sapendo naturalmente che l’assegno mensile crescerà o diminuirà a seconda della data di accesso. Accanto a questo proponiamo una seconda gamba importante come la previdenza complementare che possa aiutare chi ha cominciato a versare solamente con il sistema contributivo”. 

SUPERARE LA FORNERO: FLESSIBILITÀ ED EQUITÀ NEL SISTEMA

Il tema del welfare e delle tutele previdenziali è strettamente collegato a quello del lavoro, alla qualità del lavoro e ai livelli di occupazione in particolare.

C’è benessere, ed aumentano i margini per la spesa sociale, quando aumenta il PIL e quindi la produzione nazionale e l’occupazione. C’è adeguato livello di copertura previdenziale individuale quando il soggetto ha avuto la possibilità di fruire di un percorso lavorativo continuativo e adeguatamente retribuito.
Le politiche del welfare appaiono quindi inscindibilmente connesse con quelle del lavoro. Se ne trova facile evidenza analizzando, anche sommariamente, le caratteristiche degli “esclusi” e di quanti sono a margine del mercato del lavoro e perciò delle previdenze a cui questo da’ accesso, e mettendo in fila le problematiche sociali che questa situazione genera:

-  Occupazione giovanile, fortemente condizionata da un ingresso nel mondo di lavoro in età sempre più avanzata e dal proliferare dei rapporti precari, discontinui, stagionali, poco retribuiti e Conseguentemente assistiti da carriere  contributive ridotte e frammentate;

-  Occupazione femminile, passata dal 33% del 1980 al 48% del 2017, ma non ancora in linea con i parametri europei e, soprattutto, caratterizzata da retribuzioni di livello mediante inferiore del 30% rispetto a quelle maschili, nonché da frequenti e diffusi fenomeni di abbandono precoce o riduzione dell’impegno lavorativo per far fronte alle esigenze di cura dei figli e dei familiari anziani (la Banca d’Italia ha stimato che una crescita al 60% dell’occupazione femminile produrrebbe un aumento del PIL nella misura del 7%). Tutto questo evoca il tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali e nei servizi per le famiglie, della conciliazione tra vita familiare e tempi del lavoro, della correlata possibilità di invertire il basso tasso di natalità che caratterizza il nostro Paese, e del welfare aziendale;

-  Riqualificazione/ricollocamento dei lavoratori over50 che perdono il posto di lavoro;

- Regolarizzazione del lavoro sommerso e degli immigrati;

- Misure di invecchiamento attivo e flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro;

- Lotta all’evasione fiscale: in Italia si assiste al singolare fenomeno in base al quale, su 60,8 milioni di abitanti solo 30,7 presentano una dichiarazione dei redditi positiva e, di questi, 30 milioni di contribuenti ben 10.130.507 dichiarano redditi al di sotto dei 7.500 euro annui (312 euro lordi mensili), cui corrisponde un’Irpef media dichiarata pro capite di soli 54 euro l’anno...
Insomma, sembrerebbe difficilmente controvertibile la stretta correlazione esistente tra quantità/qualità del lavoro e benessere/livelli di tutela previdenziale. Proseguendo dunque nella presentazione delle proposte delle Acli, dopo fisco e formazione/lavoro, ci soffermiamo sulla previdenza, che proprio in questi giorni è tornata alla ribalta del confronto tra i partiti e della cronaca politica.

1. Reintrodurre un principio universalistico, non solo selettivo, di flessibilità nell’accesso alla pensione

Il problema in breve. L’attuale sistema previdenziale, quello disegnato dalla Riforma “Monti-Fornero” 1 e introdotto a partire dal 2012, si caratterizza per una eccessiva rigidità e onerosità dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, fortemente inaspriti rispetto al regime previgente.

Con riferimento alle pensioni di vecchiaia si è infatti passati dai 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini vigenti nel 2011, agli attuali 66 anni e 7 mesi validi per tutte le categorie di lavoratori: uomini e donne, pubblici e privati, dipendenti e autonomi. Per le donne, ciò ha significato un aumento di ben 6 anni e 7 mesi di età nel giro di pochi anni. E nel 2019 già scatterà il prossimo aumento di 5 mesi per adeguamento dei requisiti alle aspettative di vita.

Anche la pensione anticipata ha subito il suo forte inasprimento. Nel 2011 si poteva andare in pensione di anzianità con “soli” 35 anni di contribuzione, ed un’età minima di 60 anni. Oggi sono richiesti ben 42 anni e 10 mesi (uomini) e 41 anni e 10 mesi (donne) di contribuzione. E anche questo requisito è stato oramai agganciato alle aspettative di vita, e subirà il prossimo aumento di 5 mesi per il biennio 2019/2020.

All’interno di questo sistema, già di per sé oneroso, particolarmente penalizzati risultano poi i lavoratori delle nuove generazioni, quelli maggiormente deboli in quanto caratterizzati da lavoro precario (e molto spesso poco retribuito) e quindi da carriere contributive ridotte, frammentate, discontinue e povere. Per questi lavoratori, vale a dire coloro “con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996”, destinatari del sistema previdenziale contributivo, l’accesso a pensione di vecchiaia anteriormente al 70° anno di età (incrementato di aspettative di vita) è infatti attualmente subordinato al raggiungimento di determinati importi soglia difficilmente conseguibili se non supportati da una certa regolarità e consistenza dell’accantonamento contributivo: importo minimo di 2,8 l’Assegno Sociale Inps (€ 1.268,40 per il 2018) se si vuole andare in pensione a partire dagli attuali 63 anni e 7 mesi di età, e importo minimo di 1,5 il predetto Assegno Sociale (€ 679,5 per il 2018) se si vuole andare in pensione a partire dagli attuali 66 anni e 7 mesi di età. E questo costituisce ulteriore elemento di “rigidità” del sistema.

Attualmente esistono strumenti di flessibilità pensionistica, ma questi sono selettivi e appannaggio solo di determinate categorie di soggetti: Ape sociale, “precoci”, lavori usuranti, opzione donna, lavori “gravosi”.

Le proposte del PATRONATO ACLI

1) Reintrodurre il principio di flessibilità
Il principio di flessibilità, peraltro già previsto nella riforma Dini del 1995 (legge 335/1995), dovrebbe essere reintrodotto in maniera strutturale indistintamente per tutti i lavoratori. E significherebbe consentire l’accesso a pensione ad una età libera opzionabile a partire da un requisito anagrafico minimo (che nella legge 335/1995 era di 57 anni, e oggi potrebbe ragionevolmente collocarsi in un intervallo tra i 63 ed i 65 anni di età), con rendimento pensionistico crescente o decrescente a seconda dell’età di accesso a pensione (meccanismo peraltro già attualmente operativo mediante i  coefficienti di trasformazione del montante contributivo in pensione, coefficienti appunto crescenti al crescere dell’età di accesso al trattamento).

La logicità e sostenibilità di tale principio trae peraltro fondamento dall’osservazione che “sistema di calcolo contributivo” altro non significa se non trasformare in rendimento pensionistico mensile il montante contributivo complessivamente accumulato durante l’intero arco della propria vita lavorativa. E tale trasformazione avviene mediante l’applicazione di coefficienti (crescenti al crescere dell’età di accesso a pensione) che non producono altro effetto se non quello di “spalmare” l’accantonamento stesso (non un euro di più, non un euro di meno) lungo il periodo di vita che si stima possa residuare al lavoratore in base ai valori di aspettativa calcolati dall’Istat.

In tale ottica, il patrimonio contributivo dovrebbe essere restituito sotto forma di pensione in un intervallo anagrafico libero opzionabile e ciò anche a prescindere da un requisito contributivo minimo.

2) Abolire ogni livello soglia di importo pensionistico minimo quale condizione per l’accesso alla prestazione
Abbiamo più sopra visto che nei confronti delle nuove generazioni l’accesso anticipato a pensione è appannaggio dei lavoratori più stabili e ricchi, quindi di quelli che è da presumersi siano i meno bisognosi. Con capovolgimento pertanto dei principi di tutela previdenziale che imporrebbero viceversa una prioritaria attenzione alle situazioni di maggiore precarietà e indigenza

In un moderno Stato europeo questo sovvertimento delle basilari regole di tutela previdenziale non appare comprensibile e tantomeno condivisibile. Specifica applicazione del principio di flessibilità nei confronti di questi lavoratori è costituita pertanto anche dall’abolizione dei sopra indicati importi pensionistici “soglia” previsti come sbarramento per l’accesso a pensione.

2. Introdurre una “Pensione di inclusione” nel sistema contributivo

Il problema in breve. La mancata previsione del diritto di un’integrazione della pensione ad un importo minimo, in presenza di uno stato di bisogno economico, costituisce oggi uno degli elementi di forte criticità del sistema contributivo. A poco più di venti anni dall'entrata in vigore della riforma Dini si stanno infatti verificando, e diventano di grande rilevanza sociale, situazioni di emergenza soprattutto in relazione a eventi generatori di particolare bisogno personale e familiare quali l’invalidità e la morte, dove non è infrequente assistere alla concessione di pensioni (di invalidità o ai superstiti) di importi a dir poco irrilevanti se non irrispettosi della dignità umana (anche 80, 100 euro mensili, in presenza di nuclei familiari giovani, con carriere contributive ridotte, in cui il lavoratore muore o subisce inabilità). Tali pensioni, nell’ambito del previgente regime retributivo sarebbero state invece destinatarie dell’integrazione al trattamento minimo.

La proposta del PATRONATO ACLI
Introdurre di una “Pensione di inclusione” nel sistema contributivo

Nell’ambito del preoccupante quadro più sopra prospettato diventa quindi urgente prevedere anche nell’ambito del sistema contributivo una “Pensione di inclusione”, ossia un trattamento di garanzia che assicuri, in presenza di uno stato di bisogno economico, un reddito dignitoso. Tale trattamento, grande assente nella riforma del ’95, consentirebbe di dare concretezza ai principi espressi dall’art. 38 della Costituzione Italiana, che prevede, per i lavoratori, l’erogazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione involontaria.

3. Rilanciare la previdenza complementare in attuazione all’art. 38 della Costituzione

Il problema in breve. Il sistema previdenziale disegnato dal legislatore per le nuove generazioni (massimamente quelle che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995), oltre a prevedere requisiti per il diritto a pensione più onerosi in quanto contraddistinti da importi soglia posti a sbarramento dell’accesso, si caratterizza anche per una modalità di calcolo del trattamento meno favorevole rispetto a quella stabilita in precedenza. Ci riferiamo ovviamente al calcolo pensionistico “contributivo”, che basa i propri rendimenti sull’accantonamento contributivo dell’intera vita lavorativa (con coefficienti di trasformazione del montante in pensione che, con cadenza oramai biennale, vengono rivisti al ribasso in quanto agganciati alle aspettative di vita), contrapposto al vecchio sistema di calcolo “retributivo” che prendeva invece a riferimento le sole (e generalmente più favorevoli) retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

E’ di qualche mese fa l’allarme lanciato da un rapporto di Censis e Confcooperative che documenta il più che concreto rischio povertà in cui potranno venirsi a trovare le attuali generazioni lavorative di 30/40 enni quando (e se) raggiungeranno il traguardo pensionistico: pensioni inadeguate a garantire una esistenza libera e dignitosa e, comunque, a parità di carriere lavorative di medesima continuità e consistenza (ipotesi pressoché impossibile da realizzare per le nuove generazioni), inferiori di almeno il 15% rispetto a quelle acquisite dai “padri” (forbice che impietosamente sale in presenza di discontinuità contributiva e non adeguata dinamica retributiva).

Una emergenza che può essere considerata già in atto, posto che il nuovo sistema di calcolo trova consistente
applicazione pro-quota anche ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1978, e che avranno quindi come primo orizzonte generalizzato di uscita pensionistica già il prossimo decennio, quello peraltro in cui si prevede un costante rialzo del rapporto spesa pensionistica/PIL, ed in cui è pertanto verosimile attendersi un consistente intervento correttivo (al ribasso) da parte del Legislatore..

Ebbene questa modalità di calcolo meno favorevole dei trattamenti pensionistici introdotta dal legislatore del 1995 (L.335/1995), questo sostanziale ed ingente depauperamento dei livelli di copertura insistenti sul sistema obbligatorio di base, trovava nella riforma del 1995 la sua intima legittimazione e inscindibile contrappeso nel contemporaneo sviluppo di un adeguato sistema di Previdenza Complementare. E ciò, purtroppo, com’è sotto gli occhi di tutti, non è avvenuto.

A parte infatti gli esigui numeri dell’adesione a previdenza complementare (e a parte il fatto che previdenza complementare, ma previdenza ancor prima, presuppone un lavoro ed adeguata retribuzione, quindi dove lavoro manca o è intermittente, manca anche la possibilità di costituirsi una adeguata dote di previdenza complementare), la recente normativa ha oramai deformato le finalità e l’utilizzo della previdenza complementare, ammettendo diverse casistiche di fruizione anticipata (prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici di base) del capitale accantonato, e distorcendola quindi al ruolo di ammortizzatore sociale o anche di strumento per autofinanziare un possibile anticipo pensionistico del lavoratore. Si vedano a titolo esemplificativo le disposizioni recentemente introdotte in materia di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, c.d. Rita. Questa consente al lavoratore di ottenere l’erogazione anticipata (in via frazionata) anche di tutto il capitale accantonato nella propria posizione individuale complementare, e ciò a partire dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. L’anticipo ordinario è di 5 anni dalla data del pensionamento di vecchiaia, e si spinge a 10 anni nei casi in cui il soggetto si trovi in stato di inoccupazione da oltre 24 mesi.

Si può quindi con assoluta serenità affermare che la riforma del 1995 è stata attuata (e nel tempo rincarata) sul solo versante della riduzione dei rendimenti pensionistici di base, ed è stata completamente disattesa sul versante della previdenza complementare.
E che alla luce del suo fallimento occorra ora pensare ad una seria e concreta politica di rilancio della previdenza
complementare secondo le seguenti linee direttrici:
- obbligatorietà di un’iscrizione “base” ad un fondo di previdenza complementare;

- formazione dei giovani sui temi dell’educazione finanziaria e del risparmio previdenziale;

- reversibilità temporanea della scelta di adesione a previdenza complementare per i neo-iscritti;

- previsione di benefici/incentivi anche per i datori di lavoro.

Le proposte del Patronato ACLI

1) Modificare la normativa che prevede l’obbligatorietà/automatismo dell’iscrizione alle forme di Previdenza complementare
La proposta nasce dall’osservazione che fintantoché l’iscrizione a previdenza complementare rimarrà ancorata ad un meccanismo di adesione volontaria, il suo sviluppo e diffusione tra i lavoratori resterà estremamente limitato. E verte sulla necessità e improrogabilità di far definitivamente decollare il sistema soprattutto all’interno della platea dei giovani lavoratori, quelli pienamente “colpiti” dal sistema di calcolo contributivo.

Nello specifico, la proposta prende a riferimento quanto provvidamente stabilito da alcuna della più recente  contrattazione collettiva di settore, ed in particolare dai CCNL edili-industria ed edili-artigianato del 2014. In base a tali contratti, al momento dell’assunzione i lavoratori vengono automaticamente iscritti ai Fondi Negoziali di appartenenza (Prevedi e Cooperlavoro), con versamento di un contributo a carico del datore di lavoro. I Fondi medesimi procedono poi a contattare i lavoratori informandoli in ordine alla possibilità di una “adesione completa” mediante il conferimento del TFR e del proprio contributo volontario. Tale modello potrebbe quindi essere esteso a tutti i lavoratori dipendenti.

2) Formare i giovani sui temi dell’educazione finanziaria e del risparmio previdenziale

Riteniamo come passaggio “culturale” importante quello di introdurre, all’interno dei percorsi scolastici secondari e universitari, momenti formativi dedicati ai temi dell’educazione finanziaria e del risparmio previdenziale. Momenti che possano appunto preparare i futuri lavoratori ad una consapevole gestione delle proprie risorse ed alla costruzione del proprio futuro pensionistico.

Parimenti utile si rivelerebbe altresì l’introduzione, nei confronti dei neo assunti e all’interno dei primi sei mesi di attività lavorativa (quando si chiede al lavoratore di compiere la scelta relativa alla destinazione o meno del proprio TFR in previdenza complementare), di un momento di formazione obbligatoria riguardante appunto tale importante scelta che è chiamato a compiere.

3) Rendere reversibile la scelta di adesione alla previdenza complementare per i neo-iscritti
Uno degli aspetti che risultano disincentivanti all’iscrizione ad un fondo di Previdenza Complementare è la non reversibilità della scelta di adesione operata. Per questo si potrebbe quindi introdurre una possibilità di retrocedere dalla scelta di adesione (e di ritorno al TFR) limitata nel tempo.
Ad esempio, dopo tre anni dall’iscrizione il lavoratore potrebbe ricevere dal Fondo cui si è iscritto una richiesta di conferma dell’adesione.
Questa procedura potrebbe favorire le adesioni in particolare dei giovani, che sono spesso intimoriti dalla irreversibilità della scelta, e allo stesso tempo, essendo circoscritta nel tempo e nel bacino di possibili fruitori, non comporterebbe un generalizzato fenomeno di “uscita” dalla Previdenza Complementare.

4) Prevedere benefici/incentivi anche per i datori di lavoro
Nonostante una normativa fiscalmente incentivante, si riscontra spesso da parte dei datori di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento alle piccole e medie aziende, una forte resistenza rispetto alla possibilità di adesione da parte dei propri lavoratori. Tale aspetto può avere una duplice ipotesi di azione:

1) si potrebbe estendere la necessità di versamento al Fondo di Tesoreria del TFR di tutte le aziende, anche quelle che occupino fino a 50 addetti. Tale provvedimento comporterebbe una equiparazione, dal punto di vista della liquidità aziendale, della posizione di un lavoratore aderente rispetto ad un non aderente. Tale provvedimento, pur equo e sicuramente di contrasto all’attuale “discriminazione” dei lavoratori aderenti, comporterebbe però una generalizzazione del problema di liquidità anche alle piccole aziende che spesso sono proprio quelle che hanno maggiore difficoltà in tal senso;

2) si potrebbe invece ipotizzare un accordo tra il Governo e sistema Bancario per l’erogazione di prestito a tasso zero fino ad un limite annuale pari all’importo del TFR versato da una azienda per i propri lavoratori iscritti alla Previdenza Complementare. Il costo di questa operazione, consistente negli interessi non incassati dalle Banche per questo prestito a tasso zero, potrebbe essere sostenuto dallo Stato come forma di incentivo alla Previdenza Complementare. In tal modo l’azienda potrebbe riacquisire, senza aggravio di costi, la liquidità persa in seguito all’adesione dei propri dipendenti alla Previdenza Complementare, iscrivendo in bilancio un debito che sposta il momento dell’uscita finanziaria al momento della restituzione dello stesso, così come avviene in pratica per il TFR dei lavoratori non aderenti che viene utilizzato con la stessa impropria finalità di liquidità a breve termine a fronte di un debito futuro.

4. Introdurre nuovi strumenti di rilevazione dello stato di bisogno per le prestazioni collegate al reddito

Il problema in breve. Attualmente le prestazioni e quote pensionistiche collegate al reddito (integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali e relativi incrementi, somma aggiuntiva c.d.”14esima”, assegno per il nucleo familiare e trattamenti di famiglia…) hanno come parametro di riferimento e rilevanza i redditi Irpef (personali e/o coniugali e familiari, a seconda della prestazione) che però non evidenziano in maniera sempre significativa quale sia il vero tenore di vita e la capacità di spesa di una famiglia. Già oggi abbiamo strumenti sicuramente più completi della sola IRPEF ed in futuro, grazie alle nuove tecnologie, si prevedono ulteriori sviluppi di strumenti sempre più puntuali ed adeguati.

Le proposte del Patronato ACLI

1) ISEE
Più efficace e rispondente al reale stato di bisogno personale e familiare del pensionato sarebbe prendere a riferimento il valore ISEE, indicatore già in uso per il riconoscimento di numerose prestazioni sociali e assistenziali agevolate, e che consente una valutazione più realistica e appropriata del complessivo assetto economico e patrimoniale del nucleo familiare.

2) Blockchain
Lo strumento della blockchain quale tecnologia digitale attraverso la quale potrà nel prossimo futuro veicolare la “certificazione” anche del dato economico-patrimoniale del richiedente prestazioni sociali.
Con maggiore livello di sicurezza, trasparenza, monitorabilità, completezza e immodificabilità del dato, maggiore speditezza delle operazioni e, quindi, ulteriore certezza dei diritti nell’ambito previdenziale e assistenziale. (14/08/2018-ITL/ITNET)

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