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LAVORO - GIORNALISTI - "LINEE GUIDA PER LA RIFORMA DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI" VARATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

(2018-10-17)

  Premessa

Il mutamento della professione giornalistica impone all'Ordine del Giornalismo
l'esigenza di accettare la sfida dell' immediato futuro, anzitutto in nome del diritto dei
cittadini ad essere informati correttamente.
Il dovere di informare si estende oggi all'utilizzazione delle molteplici opportunità
offerte dalle tecnologie digitali che consentono tempestività e potenza diffusiva grazie
al costante flusso della comunicazione globale.
La Rete si afferma come istanza di libertà e include nel mondo dell'informazione non
solo i media tradizionali e i nuovi media, ma anche individuali espressioni
tecnologiche capaci di diffondere notizie.
La professione, dunque, si esercita nei mass-media e nei social-media e nelle altre
forme che, nel presente e nel futuro , arricchiscono il panorama informativo.
Per salvaguardare il diritto all'informazione a garanzia del cittadino è comunque
indispensabile l'azione di un Ente di diritto pubblico che normi l'accesso, la
formazione e curi la vigilanza disciplinare.

Il rispetto della deontologia professionale esige la responsabilità connessa all'esercizio
di un impegno che reclama la massima e rapida attenzione sanzionatoria nei confronti
di chi viola le regole di una professione chiamata ad auto-imporsi i principi
comportamentali e ad esaltare i concetti della libertà, dell'autonomia, della lealtà e
della buona fede.

Pertanto il giornalista, nelle sue più varie articolazioni di parola, immagine, suono,
segno e qualsiasi mezzo tecnologico, adempie al proprio dovere onorando
l'accuratezza deontologica e professionale. Valori sui quali si forma seguendo
un'adeguata preparazione e superando un esame di idoneità (esame di Stato ex art. 33
Costituzione)

DEFINIZIONE DI GIORNALISMO
 
Il giornalismo ha il dovere di informare nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e
della tutela della persona. A questo dovere corrisponde il diritto del pubblico ad essere
correttamente informato.
Il giornalismo è quindi lo svolgimento professionale della libera ·attività intellettuale,
finalizzata alla raccolta, al commento e all'elaborazione critica di notizie, tramite
parole, immagini e suoni, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.
Il giornalista è il mediatore intellettuale tra il fatto e i cittadini.
Il processo di mediazione prevede la cognizione della notizia, la verifica dei fatti e
della loro rilevanza per garantire la funzione informativa.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Per esercitare l'attività professionale giornalistica è obbligatoria l'iscrizione all'Ordine
del giornalismo, che ha il compito di assicurare la tutela dell ' esercizio della
professione e il rispetto dei principi deontologici.
All 'Albo del giornalismo professionale si accede superando un esame di idoneità
(professionale), al termine di un percorso formativo costituito da:
a) Una laurea almeno di primo livello conseguita nell'ambito dei Paesi dell'Unione
europea in una qualsiasi disciplina, seguita da una successiva pratica
giornalistica da svolgersi all'interno di un corso universitario annuale da attuarsi
attraverso forme di controllo e vigilanza da parte dell 'Ordine del giornalismo;
b) Master di giornalismo post laurea già riconosciuto dall 'Ordine.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ACCESSO AL PROFESSIONISMO
Resta ferma la possibilità di accesso all'esame di idoneità per chi ha svolto o sta
svolgendo, al momento dell ' entrata in vigore della riforma, il periodo di praticantato
previsto dalla vecchia normativa.
Fino a quando i nuovi percorsi dell 'accesso all' Albo professionale non saranno
concretamente praticabili si potrà altresì chiedere l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti,
anche per consentire l'accesso all'Ordine delle figure professionali sviluppatesi in Rete
con le nuove tecnologie.

ACCESSO ALL'ELENCO DEI PUBBLICISTI
Per avviare la procedura biennale di accesso all'Elenco dei Pubblicisti occorrerà
presentare domanda al Consiglio dell'Ordine regionale di competenza.
L'art. 35 della legge (modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti) potrebbe essere
così riscritto:
Per l'iscrizione ali 'elenco dei pubblicisti è necessaria una laurea di primo livello e lo
svolgimento di attività giornalistica retribuita per un biennio il cui inizio coincide con
la presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dai documenti di cui ai
numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell 'art. 31, anche da almeno una certificazione
del direttore responsabile di una pubblicazione periodica, regolarmente registrata,
comunque diffusa attestante l'avvio dell 'attività. Obbligatoria anche l'iscrizione ad un
ente previdenziale.
Nel corso del biennio l 'aspirante produce ogni sei mesi ali 'Ordine di appartenenza la
documentazione contabile dei pagamenti ricevuti ed il riscontro dei corsi di
formazione organizzati dali 'Ordine in materia di deontologia professionale.
Al termine del biennio l 'aspirante pubblicista sostiene davanti al Consiglio
dell 'Ordine regionale di appartenenza un colloquio riguardante in genere
l 'ordinamento della professione e in particolare la deontologia professionale,
sostenuto il quale l'aspirante è iscritto nell 'elenco pubblicisti. Se il colloquio risulta
insoddisfacente non può essere ripetuto prima di tre mesi.
Il Cnog avrà il compito, quando saranno concretamente divenuti praticabili i nuovi
percorsi per l'accesso all'Albo professionale dell'Ordine del giornalismo e comunque
entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di valutare l'opportunità di proseguire
o meno con le iscrizioni all'Elenco pubblicisti.
In caso di opzione per l'Albo/Elenco Unico:
a) Entro tre mesi dalla deliberazione del Cnog saranno trasferiti direttamente nel
nuovo Albo del giornalismo professionale tutti gli iscritti nell' elenco dei
professionisti.

b) Potranno accedere all'esame di idoneità i giornalisti pubblicisti che abbiano
seguito un corso di formazione specifico di sei mesi che l'Ordine predisporrà,
almeno una volta all' anno, di intesa con il Miur e le Università.
c) La richiesta di passaggio all'Albo del giornalismo professionale dovrà essere
fatta entro cinque anni dalla delibera del Cnog.

CONTENUTO DELL'ALBO DEL GIORNALISMO PROFESSIONALE
L'Albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo PEC, nonché
la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Alla luce delle nuove regole
sulla privacy e delle esigenze manifestate dagli iscritti, rendere obbligatorio il dato
della residenza e l'indirizzo degli iscritti sembra ormai poco opportuno e superabile.
Pertanto si propone di raccogliere il dato su residenza e indirizzo ma non pubblicarlo
sull'Albo.

NUOVE REGOLE SUGLI ESAMI DI IDONEITÀ
Le nuove regole di accesso impongono anche di riconsiderare modalità e contenuti
dell'esame di Stato, a cominciare dall'aggiornamento del programma d'esame e dalla
possibile creazione di un Registro (ad uso interno dell'Ordine) di giornalisti abilitati a
far parte delle commissioni di esame, selezionati in base a competenze relative alle
nuove caratteristiche ed ai nuovi strumenti dell'informazione.

SUPERAMENTO PROFESSIONALE DEL CARATTERE DELL'ESCLUSIVITÀ
Qualora il Cnog dovesse optare per l'Elenco Unico sarebbe necessario, fin da ora,
prevedere il superamento dell'esclusività professionale.
Si ritiene necessario demandare al rapporto negoziale privato la previsione
dell 'esclusività professionale e consentire, pertanto, agli iscritti la possibilità di
svolgere attività diverse da quella informativa purché non si verifichi un conflitto di
interesse con la professione giornalistica e quest'ultima rimanga prevalente. Sul punto,
il Cnog valuterà gli opportuni adeguamenti al Testo Unico dei doveri del giornalista
con l'introduzione di una puntuale fattispecie a riguardo.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio nazionale, per garantire la
rappresentanza a livello nazionale dei pubblicisti appartenenti a tutti i 20 Ordini
regionali occorre intervenire sulle modifiche apportate dal decreto legislativo 15
maggio 2017 n. 67 all'art, 16 della legge 3 febbraio 1963 n. 69.
In particolare l'art 1 comma 2 del predetto decreto di modifica andrebbe così riscritto:
"Il Consiglio nazionale è composto da 60 membri di cui due terzi professionisti ed un
terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e in aggiunta da altri due
membri, uno per ciascuna categoria, rappresentanti le minoranze linguistiche
riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione
previdenziale o devono godere di trattamento pensionistico presso l'istituto di
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) ".
.In sostanza con la modifica del secondo comma si passa ad una composizione di 62
membri e si aggiunge la possibilità che possano candidarsi anche i giornalisti
pensionati, indipendentemente dalla posizione attiva all'INPGI.
L'approvazione di queste modifiche comporterebbe la contemporanea modifica del
comma 4 punto 1 dell 'art. 1 e dell'intero articolo 2 del decreto legislativo 2017,
entrambi riguardanti le modalità di esclusione del pubblicista della regione col minor
numero di votanti e che doveva far posto al rappresentante delle minoranze
linguistiche.

REGISTRAZIONE DEGLI UFFICI STAMPA
Ciascun Consiglio regionale dell 'Ordine istituisce il Registro degli Uffici Stampa
pubblici e privati in cui operano solo giornalisti regolarmente iscritti all'Albo.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA DOMESTICA
Alla luce dell ' esperienza triennale nell ' attuazione del DPR 137/2012 sui Consigli di
disciplina, si ritiene di dover richiedere al Legislatore una revisione profonda della
normativa.  (17/10/2018-ITL/ITNET)

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