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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ED ESPATRIO : CHIARIMENTI DAL PATRONATO ACLI

(2018-10-23)

Sono sempre più numerosi coloro che, avendo perso il lavoro in Italia, percepiscono l’indennità di disoccupazione erogata dall’INPS (NASPI) e decidono di tentare la ricerca di una nuova occupazione all’estero. La normativa comunitaria permette questa possibilità, ma sono necessari degli adempimenti prima della partenza dall’Italia." Lo afferma una nota del Patronato Acli

La crisi dell’occupazione in Italia, che colpisce non solo i giovani ma, ultimamente, anche i lavoratori ultra quarantenni, sottolinea Raffaele de Leo,  spinge i disoccupati a cercare lavoro all’estero, nei Paesi UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Paesi SEE) oltre che in Svizzera.

Ma cosa succede se si espatria mentre viene percepita una delle indennità di disoccupazione erogate in Italia? Queste forme di sostentamento al reddito, in mancanza di occupazione, sono “esportabili” all’estero? Cosa fare se ci si sposta tra uno Stato ed un altro mentre si percepisce l’indennità di disoccupazione italiana o estera?

La nostra risposta è: sì, si può continuare ad usufruire dell’indennità di disoccupazione anche se si va all’estero ma è necessario conoscere bene quali sono gli adempimenti da fare prima di espatriare, perché il rischio è di rimanere senza sussidio economico.

Molti connazionali ne vengono a conoscenza quando ormai sono già oltre confine e rimediare non è impossibile, ma molto difficoltoso.

La NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità di disoccupazione erogata attualmente in Italia, per un periodo pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni antecedenti alla fine del rapporto di lavoro. Ne beneficia il lavoratore dipendente involontariamente disoccupato (che quindi non ha perso il lavoro per aver presentato le proprie dimissioni, salvo che le stesse siano motivate da una “giusta causa”) che ha le seguenti caratteristiche:

1. È in possesso dello Stato di Occupazione con la relativa dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego, rilasciata presso il Centro per l’Impiego;

2. Può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;

3. Ha lavorato per almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

Vediamo cosa succede e cosa bisogna fare se chi percepisce la Naspi emigra all’estero e/o si sposta tra i vari Stati.

Il disoccupato che riceve la NASPI in uno dei Paesi indicati all’inizio di questo articolo (compresi quelli non comunitari convenzionati con l’Italia in materia di disoccupazione per l’esportabilità della prestazione), dovrà iscriversi come “persona in cerca di lavoro” presso gli uffici preposti nello Stato ospitante: ad esempio, in Francia ed in Belgio presso il Pôle emploi, in Germania presso l’Arbeitsamt, in Inghilterra Jobcentre, in Olanda CWI – Centrum voor Werk & Inkomen. In questo caso, la NASPI continuerà ad essere liquidata per un massimo di tre mesi durante la ricerca del lavoro nel Paese estero.

In caso di rioccupazione presso un datore di lavoro all’estero, il disoccupato decadrà dal diritto alla NASPI se la durata del contratto è superiore a sei mesi. Se il nuovo contratto è invece di durata inferiore ai sei mesi, la NASPI verrà sospesa per un massimo di sei mesi. Terminato il contratto, la NASPI sospesa verrà ripristinata, a condizione che il soggetto non abbia richiesto analoga prestazione al paese ospitante.

Chi percepisce la NASPI e si reca all’estero alla ricerca di lavoro, deve comunicare questa scelta al Centro per l’impiego. In caso di mancata comunicazione, viene meno il diritto a esportare la prestazione, che sarà recuperata interamente dalla data di indisponibilità presso il Centro per l’impiego, cioè dalla data di espatrio.

Per conservare il diritto, dopo l’espatrio nell’ambito UE, il disoccupato è tenuto ai questi adempimenti:

o prima della partenza deve essere iscritto, in Italia o in un altro Stato nel caso di più spostamenti, come richiedente lavoro;

o deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di arrivo per almeno quattro settimane (in Italia, la normativa vigente ha stabilito che, per esportare la NASPI, è sufficiente che prima della partenza l’interessato sia stato iscritto almeno un giorno al Centro per l’impiego) e la partenza prima di tale termine deve essere autorizzata dal centro per l’impiego estero;

o deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato comunitario in cui si reca;

o deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo.

Se il disoccupato espatria in un Paese non comunitario e non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione e, prima di partire, stipula un contratto di lavoro con un’azienda del Paese in cui si sta trasferendo, è prevista la sospensione della prestazione per un massimo di sei mesi.

Se invece il disoccupato espatria per motivi diversi dai precedenti e diversi da matrimonio, malattia propria o del congiunto, lutto, opportunamente documentati, la prestazione decade dalla data dell’espatrio.

Se stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in una filiale presso un Paese della UE che applica la normativa comunitaria, trovano applicazione gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza come nelle ipotesi di percettore di NASPI che si rioccupi in Italia.

Purtroppo spesso succede che molti disoccupati espatriano dall’Italia, o si spostano tra i vari Stati, senza preoccuparsi di richiedere i documenti necessari per assicurarsi l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Chi percepisce la NASPI, prima della partenza oltre a comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego perché ci si reca all’estero, deve richiedere all’INPS territorialmente il rilascio del documento U2 (che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni) e del documento U1 (che attesta invece i periodi di assicurazione). Gli stessi adempimenti devono essere attuati da chi percepisce l’indennità di disoccupazione a carico di uno Stato estero e rientra in Italia alla ricerca di un lavoro, comunicando quindi l’indisponibilità a causa dell’espatrio e richiedendo le due attestazione all’istituzione dello Stato estero.

Sia in Italia che nei Paesi UE, il disoccupato deve iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso il centro per l’impiego dello Stato in cui si reca e deve presentare l’attestazione U2." conclude l'esponente del Patronato delle ACLI.(23/10/2018-ITL/ITNET)

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