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PATRONATI ITALIANI NEL MONDO - SICUREZZA LAVORO - CANDELORO (INCA CGIL): "LEGGE BILANCIO HA RIDOTTO DEL 30% PREMI ASSICURATIVI OLTRE A TAGLIO RISORSE PREVENZIONE"

(2019-04-08)

  "Prima la riduzione dei premi assicurativi dovuti dalle imprese, poi i tagli alle risorse destinate alla prevenzione, alla fine anche una drastica revisione del sistema risarcitorio in favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici. Ce n’è abbastanza per sollevare più di qualche dubbio sull’effettiva sensibilità del Governo gialloverde rispetto ad un tema, come quello della scarsa sicurezza nei luoghi di lavoro, che, nonostante i reiterati richiami del Presidente della Repubblica, miete in media 3 vittime al giorno in Italia.

La legge di bilancio 2019 ha ridotto di oltre il 30 per cento i premi assicurativi antinfortunistici, che le imprese hanno l’obbligo di pagare all’Inail, riduce di circa 310 milioni di euro il finanziamento dei progetti di investimenti e formazione in materia di salute e sicurezza e di altri 100 milioni gli stanziamenti destinati alla prevenzione; dulcis in fundo rivede radicalmente anche il sistema di calcolo dei risarcimenti in favore delle vittime del lavoro e dei loro familiari, fino ad attribuire all’Inail la facoltà di chiedere la restituzione di quanto già riconosciuto al lavoratore, qualora l’ammontare degli indennizzi liquidati dall’Istituto assicuratore dovesse risultare superiore al risarcimento complessivamente rilevato dai giudici per danni patrimoniali e non. 

La legge di bilancio 2018 n. 145, all’art. 1 comma 1126, intervenendo a gamba tesa sugli articoli 10 e 11 del Testo Unico del D.P.R. n. 1124/65, stabilisce: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto...”.  Il risarcimento, quindi, “è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed  qualunque titolo”, secondo quanto è previsto dal d.lgs 38/2000.

In buona sostanza, la modifica scardina l’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nel tempo a tutti i gradi di giudizio, secondo il quale al lavoratore infortunato o tecnopatico è data la possibilità, di fronte ad una accertata responsabilità del datore di lavoro dell’accaduto, di rivolgersi ai giudici per ottenere un risarcimento dei danni subiti, non compresi  negli indennizzi liquidati da Inail.  “Il cosiddetto danno differenziale o complementare – spiega Silvino Candeloro, del collegio di presidenza Inca – consente di garantire un integrale ristoro delle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionali, che non sono solo di natura patrimoniale, ma che investono la sfera affettiva, di relazione  e più in generale le condizioni della vita della persona”.

Due ambiti, quello indennitario dell’Inail e l’altro  risarcitorio, di pertinenza dei tribunali civili, ben distinti nella legislazione. A ricordarlo è la stessa Cassazione, nella sentenza del 2 aprile scorso n. 9112: “(…) La differenza strutturale e funzionale tra l’erogazione Inail, ex art. 13 del d.lgs n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall’Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto infortunato od ammalato”. “La diversità ontologica tra l’istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile – si legge nel verdetto - trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvengono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l’articolo 38 della Costituzione, mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull’articolo 32 della Costituzione”.

Ancora più incisivo è il passaggio successivo della sentenza: “L’assicurazione Inail non copre tutto il danno biologico conseguente all’infortunio o alla malattia professionale ed ammettere il carattere assorbente della prestazione indennitaria (per effetto della rimodulazione dell’art. 13 del d.lgs n. 38 del 2000) implicherebbe una riduzione secca del livello protettivo, sia rispetto alle potenzialità risarcitorie del danno biologico sia a confronto con il ristoro accordato a qualsivoglia vittima di un evento lesivo (…)”.  Un giudizio negativo, che sembrerebbe ritagliato apposta contro l’ultimo provvedimento del governo gialloverde, il quale non fa più distinzione alcuna, tra indennizzi e risarcimenti, restringendo di fatto ampiamente l’ambito di applicazione del diritto al giusto risarcimento dei lavoratori infortunati e tecnopatici. E che la Cassazione abbia seri dubbi sulle misure contenute nella legge di Bilancio lo dimostra anche il fatto di come  abbia posto dei rigorosi paletti,  sin da subito, sulla efficacia della retroattività: una prima volta con la sentenza n. 8580 del 27 marzo e una seconda volta solo qualche giorno dopo con il verdetto n. 9112 del 2 aprile scorso. In entrambi i casi, l’Alta Corte, in considerazione delle profonde modifiche legislative apportate al Testo Unico del 65 e al d.lgs 38/2000, esclude in modo assoluto che tali misure possano essere adottate nei giudizi in corso, in quanto ciò si porrebbe in “violazione del divieto di retroattività” delle leggi.     

Per l’Inca, lo squilibrio tra ciò che viene tolto in termini di tutele alla parte più debole e le misure in favore delle aziende è ancor più evidente in quella parte della legge di bilancio dove si riconosce ai giudici la facoltà di ridurre la liquidazione dell’onere, a carico dei datori di lavoro, sui quali grava la responsabilità accertata di un infortunio o di una malattia professionale, “tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”.  “Un altro bel riconoscimento, oltre a quello della riduzione dei premi assicurativi, che traccia un quadro sconfortante  – commenta Candeloro – e di fronte all’aumento degli infortuni, anche mortali, nonché delle malattie professionali, rappresenta un ulteriore concreto indirizzo ad abbassare la guardia sul tema della salute e sicurezza, con conseguenze nefaste per la tutela e il risarcimento dei lavoratori infortunati e tecnopatici e le loro famiglie”.

“Se si vuole davvero ridurre il numero degli infortuni, anche mortali – conclude Candeloro -,  il Governo,  visto che ha annunciato di voler convocare le Organizzazioni sindacali sull’argomento, si distingua dagli altri esecutivi precedenti e provveda a rendere effettivamente applicabile in modo integrale il decreto legislativo 81/2008, con l’emanazione dei decreti attuativi, di cui siamo ancora in attesa da oltre dieci anni.  Sarebbe questo un chiaro segnale di sensibilità ed attenzione per dare un vero impulso verso nuova cultura della sicurezza dei posti di lavoro, richiamando sia le imprese sia l’Inail ad un impegno più efficace sulla prevenzione. Solo in questo modo si potranno ridurre i costi economici e sociali dei troppi infortuni e delle malattie professionali che ricadono non soltanto sulle vittime e le loro famiglie, ma anche sull’intera collettività”.(08/04/2019-ITL/ITNET)

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