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LAVORO E ITALIANI ALL'ESTERO - SVIZZERA - NARDI (ESPERTO "Sociale & Dintorni") : IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO L’ ILLUSIONE DEI 'CERVELLI IN FUGA' DALL’ ITALIA

(2019-12-12)

  "Sempre più spesso i media italiani danno notizia dei tanti così detti “cervelli in fuga” e cioè di giovani italiani - spesso muniti di diploma o laurea - che scappano dall’Italia per cercare un lavoro all’estero: quasi 130'000 nell’ultimo anno di cui circa 10'000 in Svizzera." Ad entrare in argomento è Dino Nardi, esperto di Sociale & Dintorni  di Radio LORA (97,5 MHz) e de L’ECO Tele7 Settimanale di informazioni).  "Molti di questi giovani, interpellati da qualche giornalista, quasi sempre, rispondono mettendo in risalto di aver scelto di andarsene a lavorare all’estero (anche in Svizzera) avendo avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato mentre in Italia – ammesso che avessero avuto qualche opportunità di lavorare - mai con un contratto di questo tipo purtroppo, bensì sempre con un contratto stagionale oppure a tempo comunque determinato se non addirittura un lavoro in nero!" 

Nardi, pero', tiene a fare presente che il lavoro a tempo indeterminato potrebbe rivelarsi un'illusione anche all'estero. Ma lasciamo la parola all'esperto sulla situazione in Svizzera.
"Ben lungi dal criticare questa loro scelta di emigrare, ovvero di espatriare per usare un verbo oggi in auge, perché se in patria non si trova un impiego, non dico soddisfacente ma neppure di qualsiasi tipo, non resta che andare a cercarselo  all’estero come, peraltro, stanno facendo anche molte altre “braccia in fuga” senza arte né parte come si diceva una volta.

Quello che vorrei chiarire a questi moderni emigrati (o expat come amano definirsi) – ed a quanti, in Italia, pensano di
seguirne le orme – che in Svizzera (ma non solo) un contratto di lavoro a tempo indeterminato non significa affatto che al futuro datore di lavoro sia, poi, quasi impossibile disdire un rapporto di lavoro di quel tipo come accade in Italia", fa presente. " Infatti la legislazione elvetica in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato prescrive che:

"La disdetta, durante il periodo di prova, è di sette giorni. Il primo mese di lavoro è considerato come periodo di prova.
Tuttavia, questo periodo può essere escluso o prolungato fino a tre mesi, per accordo scritto, contratto normale di lavoro (CNL) o contratto collettivo di lavoro (CCL).

La disdetta dopo il periodo di prova varia in funzione degli anni di servizio. Il periodo di preavviso può essere modificato per contratto iscritto, con un CCL o un CNL. Senza modificazione scritta, i periodi sono i seguenti: Un mese durante il primo anno di servizio (dopo il periodo di prova); Due mesi dal secondo al nono anno di servizio; Tre mesi a partire dal decimo anno di servizio.
Il datore di lavoro può interrompere in tronco il rapporto di lavoro solo in casi gravi (la famosa “giusta causa”), ad esempio in caso di truffa, rifiuto di compiere il lavoro o concorrenza nei confronti del datore di lavoro. Nella pratica i licenziamenti in tronco sono però difficilmente attuabili poiché il motivo alla base del licenziamento è spesso soggetto a interpretazioni.
Nel caso di una sospensione, la prestazione di lavoro cessa immediatamente, ma il datore di lavoro è comunque tenuto a versare il salario fino alla fine del termine di disdetta. La legge elvetica prevede un meccanismo per evitare che un dipendente possa essere licenziato durante un'inabilità al lavoro. Per esempio, se un dipendente è malato o infortunato, egli è protetto dal licenziamento per un certo periodo di tempo. Questo ammonta a: 30 giorni al massimo durante il primo anno di servizio; 90 giorni dal secondo al quinto; 180 giorni a partire dal sesto. La legge prevede, poi, altri periodi di protezione speciali. In effetti, il lavoratore non può essere licenziato nemmeno nei seguenti casi: durante il servizio militare o civile così come quattro settimane prima e dopo, se questo dura più di undici giorni; per le dipendenti incinte, durante la gravidanza e nel corso delle 16 settimane dopo il parto; durante un'azione di soccorso prevista dalla Confederazione all'estero che sia stata autorizzata dal datore di lavoro. Il datore di lavoro può rescindere il contratto nel momento in cui il dipendente ritorna sul luogo di lavoro o quando il periodo protetto è scaduto. In caso contrario, il contratto rimane valido. Alcune leggi proteggono i dipendenti dai licenziamenti abusivi per cui, in certi casi, il datore di lavoro può essere costretto a pagare fino a sei mesi di stipendio come risarcimento.

Quindi, stigmatizza Nardi "come si può ben capire, il concetto di contratto di lavoro a tempo indeterminato in Svizzera (ma non solo) non è esattamente identico a quello che si ha in Italia, visto che si può essere licenziati senza tante complicazioni e senza la così detta “giusta causa”. Morale, si fa certamente bene ad andarsene all’estero a lavorare, anche senza essere cervelli in fuga (d’altra parte per gli italiani è un’antica tradizione) quando in Italia si è disoccupati o sfruttati ignobilmente dai datori di lavoro (sic!), ma senza illudersi di aver trovato un impiego protetto da un eventuale licenziamento!" conclude Nardi. (12/12/2019-ITL/ITNET)

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