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FORMAZIONE ITALIANI NEL MONDO - BORSE DI STUDIO EROGATE ALL'ESTERO: ON.SCHIRO' (PD/ESTERO):" TASSABILI IN ITALIA SE RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

(2020-07-14)

  "Le borse di studio erogate all’estero devono essere dichiarate e sono oggetto di tassazione in Italia se i percettori sono fiscalmente residenti in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo a due interpelli (risposte n. 171 e n. 173) presentati da altrettanti contribuenti i quali avevano percepito due borse di studio in Svizzera e negli USA. Ad informarne è una nota della parlamentare eletta dalla Circoscrizione Estero - Europa, Angela Schirò, la quale - sintetizzando per ragioni di spazio, precisa:

Nel primo caso una contribuente nel mese di ottobre 2019 aveva trasferito la residenza dalla Svizzera in Italia per svolgere qui attività di ricerca grazie ad una borsa di studio svizzera, assegnata dal Fondo nazionale svizzero, dalla durata di 18 mesi. 

Nel secondo caso il contribuente è una persona fisica già fiscalmente residente in Italia vincitore di una borsa di studio presso una Università degli Stati Uniti d’America della durata di due anni. Questa borsa di studio è stata  finanziata da un’organizzazione intergovernativa che si occupa di potenziare la cooperazione e la mobilità internazionale dei ricercatori che operano nel campo della biologia molecolare. Il contribuente non è comunque legato da alcun rapporto di lavoro con il soggetto che eroga la borsa di studio.

L’Agenzia delle Entrate, nelle sue risposte, ha dapprima ricordato che, in generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili.

L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato il fatto che è importante tenere presente che nell’ordinamento italiano vige il principio generale di tassazione dei residenti per tutti i redditi posseduti, ovunque prodotti. Si tratta del cosiddetto “worldwide principle”. 

Ma quale specifico regime fiscale è previsto per le borse di studio?

Spiega la parlamentare eletta dai connazionali in Europa "Ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all'articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo cui, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente, "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Tuttavia, precisa Schirò,  ci sono alcune eccezioni: ad esempio a fare eccezione sono alcune ipotesi specifiche, espressamente previste da norme di legge, in cui le borse di studio sono riconosciute come esenti dall’Irpef. Si tratta, ad esempio, delle borse di studio corrisposte da Università ed Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione e per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero.

Tra le ipotesi di esenzione dall’Irpef vi sono anche le borse di studio erogate nell’ambito del programma “Erasmus Plus”, per la mobilità internazionale, in favore degli studenti delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In generale però, come appunto confermato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte agli interpelli, le borse di studio sono da considerarsi reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente e sono soggette regolarmente a tassazione. Il reddito dovrà quindi essere dichiarato, ai fini dell’imposizione, in Italia."

n.b.chi fosse interessato ad ulteriori approfondimenti troverà esaustive risposte dal sito dell'Agenzia delle entrate. (14/07/2020-ITL/ITNET)

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