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SICUREZZA SOCIALE - REDDITO O PENSIONE CITTADINANZA: CHIARIMENTI INPS " SE NON TOTALMENTE FRUITO VIENE DECURTATO"

(2020-07-28)

  L’Istituto, con la circolare INPS 20 marzo 2019, n. 43, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta RdC e viene ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

Sono previsti, tuttavia, due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza:

decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva;

decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

Con il messaggio 28 luglio 2020, n. 2975 l’INPS illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni e chiarisce la disciplina comune delle stesse decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio. (28/07/2020-ITL/ITNET)

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