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LAVORO - SICUREZZA/VACCINO - DATORE DI LAVORO E' TENUTO A TUTELARE SALUTE LAVORATORI OBBLIGANDO ALLE FERIE I NON VACCINATI - SENTENZA TRIBUNALE DI BELLUNO

(2021-03-25)

"Lecite le ferie forzate per il lavoratore che rifiuta il vaccino" recita una nota di Annamaria Villafrate dello Studio di avvocati Cataldi , che riferisce di una sentenza del  Tribunale di Belluno prevale il dovere del datore a tutelare la salute dei dipendenti rispetto alla libertà dei lavoratori di rifiutare il vaccino vaccino contro il coronavirus

Con l'ordinanza del 19 marzo 2021  il giudice Dott.ssa Anna Travia del Tribunale di Belluno ha posto all'attenzione della collettività il tema dei vaccini negli ambienti di lavoro.
Il caso trattato assume una valenza ancora più significativa perché la controversia è insorta tra una RSA (residenza sanitaria assistenziale) e i suoi dipendenti.  La vicenda infatti ha inizio quando diversi operatori alle dipendenze di una RSA rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

Il medico del lavoro dopo averli sottoposti a visita li dichiara inidonei al servizio. Il datore di lavoro procede quindi alla loro sospensione mettendoli in "ferie retribuite."
I dipendenti ricorrono all'autorità giudiziaria chiedendo con un ricorso cautelare d'urgenza di essere riammessi in servizio. Il giudice del Tribunale bellunese però ha respinge le loro richieste, per diverse ragioni.
Per il giudice il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori.
Nel provvedimento evidenzia che è ormai nota l'efficacia del vaccino contro la Sars Cov2 al fine di contrastare l'evoluzione negativa della malattia e come il personale sanitario rientra tra le categorie di lavoratori che, proprio per il contatto diretto che hanno con le persone, deve essere vaccinato con priorità. Occorre considerare che il personale della RSA ricorrenti che rifiuta il vaccino corre il rischio di essere contagiato.

La loro permanenza nel luogo di lavoro, in condizioni evidenti di rischio per la loro incolumità e sicurezza, impone al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c. d'intraprendere le misure necessarie a tutelare la loro salute. Del resto lo Stato, al momento, considerata anche la scarsità delle dosi di vaccino disponibili, le sta erogando con priorità al personale sanitario perché rimedio idoneo a prevenire l'evoluzione della malattia e a tutelare la salute dei soggetti a cui viene somministrato e a quella di coloro con cui vengono in contatto.

Fatte queste premesse il giudice respinge il ricorso dei dipendenti ritenendo lecita la decisione del datore di lavoro di sospendere i dipendenti mettendoli in ferie forzate retribuite.
Nel caso di specie infatti a prevalere sul diritto di scelta dei dipendenti del periodo più adatto in cui andare in ferie, prevalgono le esigenze del datore di lavoro, in quanto lo stesso è tenuto a rispettare le disposizioni dell'art. 2087 c.c. per tutelare i propri dipendenti."(25/03/2021-ITL/ITNET)

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