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FISCO E IMPRESE ITALIANE - DECRETO SEMPLIFICAZIONI: SI CANCELLAZIONE SOCIETA' DAL REGISTRO IMPRESE MA NON PER IL FISCO PER IL QUALE SI ESTINGUE 5 ANNI DOPO.

(2014-11-03)

    Una societ?, per il solo fatto della sua cancellazione dal Registro delle imprese, ? da considerarsi inesistente. Ma, ai soli fini fiscali, per effetto del decreto sulle semplificazioni fiscali definitivamente approvato dal Governo, l'estinzione della societ? ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

"Diventa" cos? legge anche la disposizione che modifica gli effetti della estinzione della societ? per il solo fatto della sua cancellazione dal registro delle imprese. La cancellazione - sul versante tributario - non ha effetti immediati.

Sul decreto interviene un editoriale di Tommaso Lamedica del quotidiano "Ipsoa" sugli  effetti dell?estinzione della societ? che spiega trattarsi di una deroga, quindi. sicuramente concepita per una maggiore protezione degli interessi dell'erario senza che l'impianto del Codice civile in materia ne risulti coinvolto in modo diretto, quasi a sottolineare che le esigenze dell'Amministrazione finanziaria sono meritevoli di una maggiore attenzione.

La disciplina dell'estinzione della societ? subisce, quindi, due trattamenti differenziati a seconda che si verta su questioni civilistiche (in senso stretto) ovvero soltanto tributarie.
Il Codice civile (art. 2495) dice che "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societ? dal registro delle imprese" e che "ferma restando l'estinzione della societ?, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e, nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento ? dipeso da colpa di questi.
Si tratta, quindi, di una regola che ogni creditore - a societ? estinta - pu? avere dalla propria parte per recuperare eventualmente i propri crediti.

Il fatto che gli effetti dell'estinzione della societ? non sono, ora, immediati se si impatta con la riscossione delle imposte, sicuramente sar? pi? agevole il recupero delle imposte in capo a soggetti diversi dalla societ? (cio?, e a certe condizioni, ai liquidatori o ai soci).

Si tratter? di mettere in campo le procedure necessarie per tirare in ballo i liquidatori o i soci della societ?. Procedure gi? collaudate nel sistema, difficili da mettere insieme ma non impossibili.

La disposizione contenuta nel decreto delegato dice, per?, che l'estinzione della societ? ha effetti diluiti nel tempo anche ai fini dell'accertamento e del contenzioso.

La societ?, quindi, ai soli fini dell'accertamento (delle imposte) e del contenzioso in atto non si estingue immediatamente con la cancellazione dal Registro delle imprese. Per gli effetti fiscali viene riconosciuta una apposita "sopravvivenza" anche se anagraficamente - e secondo le disposizioni del Codice civile - le cose vanno diversamente e il certificato di morte della societ? ? un fatto dovuto.

Ai fini dell'accertamento e del contenzioso, dice la legge. Devono, perci?, sopravvivere le condizioni per l'acquisizione di ogni elemento utile per la determinazione della base imponibile, per la eliminare di eventuali spazi di evasione ovvero di abusi non consentiti e cos? via.

Per questa attivit? accertatrice di sopravvivenza occorrono accessi, ispezioni, controlli, verifiche e quant'altro.

Ma dove (e come) ? possibile svolgere queste attivit??
La societ?, sotto il profilo civilistico, non c'? pi? e non ci sono pi? neppure i documenti e le scritture contabili.

Il Codice civile (art. 2496) dice che " compiuta la liquidazione [?] i libri della societ? devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese" e che "chiunque pu? esaminarli, anticipando le spese".
Anticipando le spese. Potrebbe essere questa la circostanza che azzera qualsiasi possibile attivit? investigativa astrattamente possibile.
E poi, a chi rivolge le proprie richieste l' Amministrazione finanziaria?
Pensare di far rivivere l'ultimo liquidatore e considerarlo ancora munito della rappresentanza della societ? (civilisticamente inesistente), ? impresa ardua se non propriamente impossibile. Sono prestazioni che hanno riflessi economici e non ? dato capire chi paga.

E per la fase del contenzioso ci sono poi di mezzo problemi connessi con l'intestazione degli atti di accertamento e con la loro notificazione. E, anche in questa direzione, non sar? facile muoversi.

Pregiudizialmente, si dovr? considerare la reputazione di legittimit? costituzionale della disciplina qui considerata. Ci sono pi? ragioni che impongono di verificare se le disposizioni contenute nel decreto delegato, in ordine agli effetti "ritardati" della estinzione della societ?, siano in linea con la legge delega. La lettura di questa legge non pare legittimare disposizioni delegate del tipo di quelle appena approvate.(03/11/2014-ITL/ITNET)

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