Direttore responsabile Maria Ferrante − giovedì 28 marzo 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

FISCO - CONVENZIONE ITALIA/FRANCIA - INTERROGAZ. ON.UNGARO (PD/ESTERO) AI MIN. FINANZE E LAVORO REVISIONE CONVENZIONE CONTRO DOPPIE IMPOSIZIONI FISCALI SECONDO MODELLO OCSE

(2019-02-04)

  Il I° febbraio l'on. Massimo Ungaro - cofirmatari on.li Schiro' e Care' - ha presentato una interrogazione (a risposta scritta) ai Min. dell'Economia e Finanze Tria e del Lavoro Di Maio per la revisione della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con la Francia (a.C. (4-02149)

In particolare, il parlamentare eletto dalla Circoscrizione Estero -Europa chiede  "se non si ritenga opportuno e urgente avviare i negoziati con la controparte francese per una modifica della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore, in modo tale che tale convenzione sia uniformata al modello Ocse adottato dall'Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, per tutelare al meglio i diritti fiscali dei connazionali pensionati Inps residenti in Francia e per eliminare così le cause (in particolare, il comma 2 dell'articolo 18) che determinano l'assurdo fenomeno della doppia tassazione"

Di seguito il Testo dell'interrogazione:

"Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall'Italia, generalmente redatte seguendo lo schema dell'Ocse, sono dirette a risolvere i conflitti delle pretese impositive da parte degli Stati firmatari; con riferimento alle diverse fattispecie reddituali, esse creano una sorta di «ripartizione» delle sovranità statali, con l'obiettivo di evitare che vi sia una doppia imposizione sui medesimi redditi da parte di più ordinamenti;

fanno eccezione alla regola alcune importanti convenzioni (tra queste quelle stipulate con Francia, Canada e Brasile) che paradossalmente contemplano la tassazione concorrente – «doppia tassazione» – ancorché mitigata tramite il meccanismo del credito di imposta, spesso purtroppo non rispettato o messo in atto con grande ritardo dai Paesi contraenti;

in particolare, la convenzione contro le doppie imposizioni fiscali con la Francia ha creato e continua a creare gravi disagi ai pensionati Inps italiani che vivono in tale Paese, i quali sono tassati due volte, dall'Inps alla fonte e poi dalla Francia, e sono così costretti a chiedere un credito di imposta;

infatti, la convenzione ha innescato un lungo contenzioso interpretativo a causa dell'ambigua e contrastante formulazione dell'articolo 18 che, al comma 1, stabilisce la regola comune della tassazione delle pensioni dell'Inps nel Paese di residenza del pensionato, mentre, al comma 2, stabilisce invece l'esatto contrario e, cioè, che le pensioni classificabili come prestazioni di «sicurezza sociale» debbano essere tassate anche dal Paese che le eroga;

tale illogica formulazione, dovuta evidentemente a un errore dei negoziatori che avrebbero, secondo gli interroganti, all'origine, voluto intendere per pensioni di «sicurezza sociale» solo quelle assistenziali, è stata interpretata dalle autorità competenti italiane (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps) in maniera punitiva contro i pensionati italiani residenti in Francia e contro i princìpi fondanti degli accordi contro le doppie imposizioni fiscali, includendo nel termine «sicurezza sociale» anche le prestazioni previdenziali;

nonostante circolari dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, accordi amichevoli tra le parti, sentenze dei vari tribunali (ultima quella della commissione tributaria di Genova, sentenza n. 1233 del 2 novembre 2018) e della Corte di Cassazione, il contenzioso non è mai stato chiarito o risolto positivamente per i connazionali italiani, i quali ancora oggi sono penalizzati dalla tassazione concorrente che è esattamente l'antitesi di ciò che deve contemplare una normale e logica convenzione contro le doppie imposizioni fiscali;

all'evidente danno fiscale (doppia tassazione sullo stesso reddito) si aggiunge, inoltre, la beffa prevista dall'articolo 24 della convenzione relativo al metodo di eliminazione delle doppie imposizioni che stabilisce che l'imposta italiana non è direttamente deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia e che il credito di imposta al quale i pensionati Inps residenti in Francia hanno diritto non può tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi; ciò in pratica significa che i pensionati italiani residenti in Francia e doppiamente tassati, oltre al disagio di dovere chiedere il credito d'imposta, devono pagare complessivamente un'imposta determinata dall'aliquota fiscale italiana che è storicamente più elevata di quella francese –:

se non si ritenga opportuno e urgente avviare i negoziati con la controparte francese per una modifica della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore, in modo tale che tale convenzione sia uniformata al modello Ocse adottato dall'Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, per tutelare al meglio i diritti fiscali dei connazionali pensionati Inps residenti in Francia e per eliminare così le cause (in particolare, il comma 2 dell'articolo 18) che determinano l'assurdo fenomeno della doppia tassazione.

Sull'argomento vedi:  http://www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=56798

PENSIONATI ITALIANI NEL MONDO - ITALIA/FRANCIA - COMMISSIONE TRIBUTARIA GENOVA PENSIONE INPS ITALIANO IN FRANCIA TASSATA IN ITALIA  -(04/02/2019-ITL/ITNET)

Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07