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FISCO E TRIBUTI - CHIARIMENTI SUPERBONUS 110% / ITALIANI ALL'ESTERO - ON.SCHIRO' (PD/ESTERO): "SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO AL FORNITORE DELL'INTERVENTO"

(2020-10-28)

"I cittadini iscritti all’AIRE hanno il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali per il SUPERBONUS, compresi lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche se sono titolari in Italia del solo reddito fondiario relativo all’immobile che vogliono ristrutturare al fine dell’efficientamento energetico. A rispondere agli ulteriori dubbi espressi nei giorni scorsi da alcuni esponenti delle comunita' italiane all'estero l'Agenzia delle entrate "con la risposta n. 500 del 27 ottobre 2020 ad un preciso interpello di un nostro connazionale residente all’estero." 
Ad informarne è la parlamentare eletta dalla Circoscrizione Estero on. Angela Schiro' che riporta in estrema sintesi i contenuti della risposta. 

"Le detrazioni fiscali  riguardano tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati. Tali soggetti, tuttavia – ribadisce l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello - possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste. In base a quanto detto, quindi, ad un contribuente residente all'estero, proprietario di un immobile in Italia, titolare del relativo reddito fondiario, non è precluso l'accesso al Superbonus. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, e cioè dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta ad ente preposto per legge, come ad esempio ad un istituto di credito.

Si ricorda che l'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Le modalità attuative delle disposizioni succitate, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047." (28/10/2020-ITL/ITNET)

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