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FISCO E TRIBUTI - SUPERBONUS 110%/IMMOBILI - PROROGATA DAL 16 AL 31 MARZO COMUNICAZIONE SCONTO IN FATTURA O CESSIONE

(2021-02-23)

  E’ stato prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La proroga è stata comunicata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 22 febbraio 2021. Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate. La possibilità di monetizzare i bonus edilizi è aperta anche per le spese che saranno sostenute nel 2021 e, esclusivamente per il superbonus 110%, per quelle sostenute nel 2022. A spiegare con precisione l'argomento - d'interesse anche per gli italiani all'estero, come piu' volte sottolineato, è  questa volta IPSOA, il bollettino per professionisti del settore, della Wolters Kluver, che in un intervento di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata - sottolinea come la decisione sia stata presa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 51374 del 22 febbraio 2021, accogliendo le richieste di operatori, consulenti e loro associazioni di categoria.

L’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

La scelta può essere esercitata a fine lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi che danno diritto al superbonus, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento medesimo.
Il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847/2020).
A seguito dell’invio della comunicazione sarà rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Il soggetto che deve inviare la comunicazione varia a seconda della tipologia di interventi (se effettuati sulle singole unità immobiliari o se eseguiti sulle parti comuni degli edifici) e della tipologia dei bonus (superbonus 110% o altre detrazioni).
In particolare, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere trasmessa:
- per il superbonus 110%: dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
- per tutte le altre detrazioni: dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario (di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998).
Nel caso invece di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’invio della comunicazione:
- per il superbonus 110%: può essere effettuato (esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate) dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario. In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazione nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- per tutte le altre detrazioni: dall’amministratore di condominio.

Per i condomini minimi in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore (art. 1129 del Codice civile) e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione deve essere trasmessa da uno dei condòmini a tal fine incaricato, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
Specifiche per il superbonus

Ai fini della comunicazione della cessione o sconto del superbonus 110% sono necessari specifici documenti e attestazioni di natura tecnica e fiscale.
In primo luogo, occorre richiedere il visto di conformità, che deve essere rilasciato, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.
Per gli interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio), è poi necessario acquisire l’asseverazione tecnica che attesti la rispondenza dell’intervento al decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e la corrispondente congruità delle spese (i contenuti sono definiti dal decreto “Asseverazioni” del 6 agosto 2020). L’asseverazione va compilata sul portale online di ENEA e va inviata entro 90 giorni dal termine de lavori o ad ogni stato avanzamento lavori. Alla ricezione dell’asseverazione, ENEA rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio), invece, bisogna acquisire l’asseverazione, da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, come da ultimo modificato dal DM n. 329/2020, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Quando effettuare la comunicazione

In relazione alle spese sostenute nel 2020, secondo quanto disposto dal provvedimento n. 283847 del 22 febbraio 2021, la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2021.
Per le spese sostenute nel 2021, invece, in base a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 283847 dell’8 agosto 2020, l’invio va effettuato entro il 16 marzo 2022.
Per il superbonus 110% occorre inoltre tener presente:
- nel caso di interventi di efficienza energetica (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio): la comunicazione può essere trasmessa a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione;
- nel caso gli interventi di riduzione del rischio sismico (di cui al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio): la comunicazione può essere trasmessa successivamente al deposito dell’asseverazione presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001.
Le tre opzioni

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono modalità alternative all’utilizzo diretto dei bonus edilizi. Le tre opzioni hanno caratteristiche diverse e comportano effetti diversi.
Con l’utilizzo diretto, la detrazione (da ripartire tra gli aventi diritto) va indicata nella dichiarazione dei redditi e va a ridurre l'imposta dovuta. Se si sceglie tale opzione è necessario avere tutta la liquidità per pagare i lavori. La detrazione si recupera in 5 o 10 quote annuali a seconda della tipologia di bonus considerato. Occorre considerare che si ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
Attenzione
Non è possibile recuperare il credito d’imposta non utilizzato nell’anno chiedendolo a rimborso o inserendolo nelle successive dichiarazioni dei redditi. È però possibile scegliere di cedere le rate non ancora portate in detrazione, anche solo per alcune rate residue (purché riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e, per il superbonus 110%, nel 2022). Attenzione però: la cessione deve riguardare tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Ad esempio, per una spesa sostenuta nel 2021 si può utilizzare direttamente le prime due rate di detrazione e decidere di cedere le restanti rate. La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruite deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Lo sconto in fattura invece è concesso dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi. Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. In pratica, la detrazione va a ridurre l’importo della fattura. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. Nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto parziale, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Per il superbonus 110%, otterrà un credito di imposta del 110%. Il fornitore può decidere di usufruire del credito in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In caso di interventi su parti comuni condominiali, può essere emessa una sola fattura al condominio (Agenzia delle Entrate, circolare 30/E/2020).
Con la cessione, invece, la detrazione si trasferisce ad altri soggetti, a libera scelta. In particolare, la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari
Il credito d’imposta è pari alla detrazione spettante ed è usufruito dal cessionario con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
Bonus trasferibili

La chance di trasferire i bonus edilizi è prevista dall’art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), ma non riguarda tutte agevolazioni. Restano infatti fuori il bonus mobili, il bonus verde e il bonus idrico.
In particolare, l’opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alla fruizione diretta, può essere esercitata relativamente seguenti alle detrazioni:
- detrazione Irpef del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir: interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
L’opzione sconto in fattura/cessione del credito può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parti di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2021 eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020).
- super ecobonus 110% ed ecobonus classico (di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013) per interventi riqualificazione energetica;
- super sismabonus 110% e sismabonus classico (di cui all'art. 16 del D.L. n. 63/2013) per interventi di adozione di misure antisismiche, compreso il sisma bonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria;
- bonus facciate per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR (anche nella misura 110% ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio);
- detrazione per interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63/2013 (anche nella misura 110% ai sensi del comma 8 dell’articolo 119 del decreto Rilancio).
Spese ammesse

È bene tenere presente che la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito riguarda esclusivamente le detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Per il superbonus 110%, a seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, comma 67), si può usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito anche per le spese sostenute nel 2022.
Ai fini dell'individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento (Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E/2020):
- per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali: alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa);
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali: alla data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza), indipendentemente dalla data dei pagamenti. Tale principio di competenza si applica anche per le imprese minori che determinano il reddito in base al regime “misto” di cassa-competenza di cui all’articolo 66 del Tuir.
Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni, per le persone fisiche vale la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata da parte del singolo condomino (Agenzia delle Entrate, circolare 30/E/2020). Alla data di pagamento della rata è però legata la possibilità di cedere il credito a terzi. L’amministratore di condominio, infatti, deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso (Agenzia delle Entrate, circolare 30/E/2020).conclude Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata- nel suo intervento pubblicato su IPSOA.(23/02/2021-ITL/ITNET)

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