Direttore responsabile Maria Ferrante − giovedì 26 dicembre 2024 o consulta la mappa del sito
italialavorotv.it

Sponsor

SINDACATI ITALIANI NEL MONDO - EUROPA/TRANSFRONTALIERI - LA CES CHEDE PIU' POTERI E RISORSE PER AUTORITA' EUROPEA DEL LAVORO. OBIETTIVO: INFORMAZIONE E CONTRASTO SFRUTTAMENTO TRANSFRONTALIERI

(2024-01-25)

  L’Autorità Europea del Lavoro (ELA) ha bisogno di maggiori poteri e risorse per affrontare adeguatamente lo sfruttamento dei lavoratori transfrontalieri, dirà oggi la CES ai politici.

Il mancato pagamento degli stipendi, le frodi alla previdenza sociale, le violazioni in materia di salute e sicurezza e gli alloggi di scarsa qualità sono tra le violazioni dei diritti più comuni affrontate da alcuni dei 10 milioni di lavoratori mobili europei.

Da quando è stata fondata nel 2019, l'ELA ha effettuato più di 100 ispezioni, che hanno scoperto lo sfruttamento di lavoratori edili , camionisti , horeca e operai . Nel corso delle ispezioni dell'ELA è stato spesso identificato un tasso elevato di violazioni, che hanno coinvolto come vittime sia cittadini dell'UE che di paesi terzi.
Intervenendo alla conferenza sul ruolo dell'ELA organizzata dalla presidenza belga dell'UE, la vicesegretaria generale della CES Isabelle Schömann ha dichiarato che l'autorità ha bisogno di più poteri per portare a termine la sua importante missione.  Servono, insomma, più ispezioni e controlli più severi

La CES  lancia, quindi, un appello in vista della prossima revisione del mandato dell'ELA da parte della Commissione. Ed  anche il Parlamento europeo ha votato la settimana scorsa una mozione (proposta di risoluzione:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0059_EN.html ) che invita la Commissione a rafforzare l’ELA.
Anche se l’ELA ha raggiunto la piena capacità operativa solo nel 2023, è necessario che avvii centinaia di ispezioni ogni anno per fare davvero la differenza.

In confronto, l’agenzia EUROJUST (che ha un personale solo leggermente più numeroso) ha gestito più di 11.000 casi e ha creato quasi 300 squadre investigative transfrontaliere solo nel 2022.

La complessità dei casi affrontati dall’ELA, che a volte coinvolgono centinaia di lavoratori provenienti da decine di paesi impiegati in lunghe catene di subappalto, mostra anche la necessità di avere ulteriori poteri investigativi per affrontare efficacemente gli abusi che coinvolgono intermediari del lavoro e società di comodo.

La CES sostiene la proposta di risoluzione dell'E Parlamento e chiede la modifica del mandato dell'ELA per garantire:

- poteri di accesso e di trattamento dei dati equivalenti a quelli detenuti da EUROJUST e dall’Autorità bancaria europea, il che consentirebbe all’ELA di svolgere indagini di propria iniziativa per identificare e sanzionare i datori di lavoro fraudolenti.

- tutela dei diritti del lavoro dei lavoratori mobili dell’UE e dei lavoratori migranti cittadini di paesi terzi. Attualmente ci sono sei agenzie dell’UE competenti in materia di migrazione da paesi extra-UE, ma poiché nessuna di loro ha il compito di garantire condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori migranti, questo ruolo dovrebbe essere affidato all’ELA.

- rafforzato il coinvolgimento dei sindacati nella progettazione e nell’attuazione delle attività ELA per garantire che rispondano alle esigenze dei lavoratori e facciano la differenza sul campo. L’ELA non può essere considerata un’istanza di ultima istanza, ma i casi transfrontalieri, come quelli presentati dai sindacati europei nel 2021, avrebbero dovuto essere efficacemente indagati dall’ELA già dall’inizio.

La vicesegretaria generale della CES Isabelle Schömann a tal proposito ha dichiarato:

“I lavoratori mobili e migranti sono tra i più vulnerabili e i meno protetti in Europa. Troppo spesso questa vulnerabi-lità viene sfruttata dai datori di lavoro in tutti i settori dell’economia per aumentare i propri margini di profitto attra-verso salari sottostimati, il mancato rispetto dell’orario di lavoro, le frodi in materia di sicurezza sociale o la fornitura di alloggi di scarsa qualità.

“Informare i lavoratori sui loro diritti è importante, ma un’equa mobilità del lavoro richiede un’applicazione efficace delle norme applicabili nelle situazioni transfrontaliere. Affinché ciò accada, il mandato dell'ELA deve cambiare; la cooperazione con i sindacati e le autorità nazionali deve essere migliorata.

“Le ispezioni effettuate dall’ELA hanno già scoperto centinaia di violazioni, ma la portata degli abusi che affliggono 10 milioni di lavoratori richiede che la sua azione venga massicciamente potenziata.

“La Commissione europea deve riconoscere la necessità di dotare l’ELA di maggiori poteri e risorse per essere piena-mente in grado di far luce sui cantieri, sulle fattorie, sulle fabbriche e sui parcheggi dei camion dove si verificano abusi e applicare adeguatamente la legge”.

--------------------------------------------------------------------

PROPOSTA DI RISOLUZIONE EUROPARLAMENTO DEL  12 GENNAIO 2024

Risoluzione del Parlamento europeo sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2024-0059_EN.html   

Il Parlamento Europeo,

– visto il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017,

– vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" ( COM(2021)0102 ),

– vista la dichiarazione di Porto del Consiglio europeo dell'8 maggio 2021,

– vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2023 su una tabella di marcia verso un'Europa sociale – due anni dopo il vertice sociale di Porto.........

UN. mentre nel 2021 circa 10 milioni di cittadini dell’UE in età lavorativa vivevano in un altro Stato membro[5] ; che il numero di cittadini di paesi terzi che vivono e lavorano nell'UE è aumentato negli ultimi anni; considerando che nel 2022 nel mercato del lavoro dell'UE erano occupati 9,93 milioni di cittadini di paesi terzi, corrispondenti al 5,1 % della popolazione totale in età lavorativa[6] ; considerando che i lavoratori provenienti da paesi terzi non rientrano ancora nel campo di applicazione dell'Autorità europea del lavoro (ELA), sebbene i loro problemi legati alla mobilità della manodopera e alle condizioni di lavoro siano spesso simili a quelli dei lavoratori dell'UE;

B. considerando che la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi sono due delle quattro libertà fondamentali dell'UE; che tali libertà sono essenziali per il corretto funzionamento del mercato unico; che essi rappresentano uno dei principali risultati dell'integrazione dell'UE;

C. che la mobilità dei lavoratori può essere ostacolata da un coordinamento insufficiente tra i sistemi di sicurezza sociale negli Stati membri; che le questioni che riguardano la trasferibilità dei diritti e delle prerogative legate alla sicurezza sociale possono fungere da disincentivi per i lavoratori che intendono lavorare in un altro Stato membro;

D. che il Parlamento ha ripetutamente chiesto la creazione di un numero di previdenza sociale a livello dell'UE per consentire una facile identificazione dei lavoratori, del loro status occupazionale e dei loro diritti di previdenza sociale;

E. considerando che la mobilità della manodopera stimola la crescita economica e avvantaggia l'UE nel suo complesso bilanciando la domanda e l'offerta di lavoro; che la mobilità del lavoro può anche comportare cattive condizioni di lavoro e lo sfruttamento dei lavoratori mobili attraverso l'abuso e l'elusione delle leggi esistenti o la mancanza di informazioni da parte dei lavoratori sui loro diritti e sugli eventuali contratti collettivi applicabili;

F. considerando che garantire un'equa mobilità e una concorrenza leale basate sulla non discriminazione e sul principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro rimane una sfida a causa dei 27 diversi regimi del mercato del lavoro con normative e pratiche nazionali; che la legislazione dell'Unione sui diritti sociali e lavorativi dei lavoratori deve essere debitamente attuata e applicata in tutti gli Stati membri, nonché nelle situazioni transfrontaliere; che l'ELA dovrebbe inoltre incoraggiare l'uso di approcci innovativi per un'efficace cooperazione transfrontaliera e la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni; che mancano sufficienti servizi di sostegno disponibili per i lavoratori mobili, in particolare per i cittadini di paesi terzi, come consulenza legale, sociale e psicologica;

G. considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg nel 2017, stabilisce 20 principi e istituisce norme sociali per un'Europa forte e sociale, giusta e inclusiva; considerando che la parità di diritti e opportunità, l'accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, la protezione sociale, l'inclusione e l'autonomia delle parti sociali sono pilastri dell'Unione ancorati nei trattati;

H. che le autorità nazionali preposte all'applicazione della normativa, come gli ispettorati del lavoro e della previdenza sociale, e le parti sociali coinvolte nelle ispezioni del lavoro e della previdenza sociale non sempre dispongono delle risorse necessarie e pertanto potrebbero avere difficoltà a far rispettare efficacemente il diritto nazionale e dell'UE, soprattutto nelle situazioni transfrontaliere; che un'applicazione efficace richiede risorse sufficienti, nonché una cooperazione strutturata e scambi di informazioni regolari e sicuri tra gli Stati membri e tutte le parti interessate;

IO. considerando che l'ELA è stata istituita con l'obiettivo di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'efficace applicazione del diritto del lavoro, comprese ispezioni congiunte e concertate, e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle questioni legate alla mobilità dei lavoratori, al fine di sostenere un'equità e un buon funzionamento mercati del lavoro e sistemi di welfare, tutelando i lavoratori e garantendo una concorrenza leale nel mercato unico;

J. che gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno, informazioni e consulenza ai lavoratori e ai datori di lavoro; che né l'ELA né i sindacati coinvolti dispongono di risorse sufficienti per fungere da helpdesk per i singoli individui;

K. considerando che, in base al suo regolamento istitutivo, l'ELA deve contribuire a garantire un'equa mobilità dei lavoratori in tutta l'Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'Unione; considerando che l'ELA svolge diversi compiti a tale riguardo, tra cui agevolare l'accesso delle persone, dei datori di lavoro e delle parti sociali alle informazioni sulla mobilità dei lavoratori, sostenere gli Stati membri nella promozione dell'incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro e coordinare i servizi europei per l'occupazione (EURES), agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri, il coordinamento e il sostegno a ispezioni concertate e congiunte, l'esecuzione di analisi e valutazioni dei rischi su questioni relative alla mobilità transfrontaliera del lavoro, il sostegno agli Stati membri nello sviluppo di capacità nel campo della mobilità del lavoro, la lotta al lavoro sommerso e la mediazione controversie tra Stati membri sull’applicazione del diritto comunitario pertinente;

l. che l'ELA non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale operativo; che le attività e l'impatto dell'ELA sono limitati a causa della natura volontaria della cooperazione e della partecipazione degli Stati membri e delle sue competenze limitate nel richiedere e trattare i dati dei lavoratori e delle aziende interessati; che il quadro giuridico dell'ELA le impedisce di svolgere indagini di propria iniziativa e di affrontare questioni relative alla mobilità dei lavoratori provenienti da paesi terzi;

M. che le norme e le pratiche su come effettuare le ispezioni del lavoro variano in modo significativo tra gli Stati membri, così come la cooperazione tra le autorità nazionali e l'ELA;

N. che all'Autorità bancaria europea è stato conferito il mandato di svolgere indagini di propria iniziativa; che alcune agenzie europee, come Europol, hanno accesso alla banca dati del sistema di informazione del mercato interno e sono autorizzate a trattare dati personali; che all'ELA mancano diritti simili;

O. che le parti sociali non devono prima esaurire le opzioni di applicazione a livello nazionale, poiché possono portare casi transfrontalieri all'attenzione dell'ELA in qualsiasi momento, al fine di avviare ispezioni transfrontaliere; che il coinvolgimento tempestivo, sistematico e strutturale delle parti sociali dell'UE, settoriali e nazionali è indispensabile per migliorare l'efficacia dell'ELA;

P. che la piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso è stata integrata nell'ELA; che il lavoro sommerso resta un problema grave nell'UE; che alcuni settori, come l'ospitalità, l'edilizia, il turismo, l'assistenza e i servizi domestici, sono più colpiti di altri;

Q. che le indagini e le analisi dell'ELA sono spesso affidate a contraenti esterni, il che impedisce all'autorità di sviluppare le proprie competenze e potrebbe metterne in discussione l'indipendenza;

R. considerando che uno degli obiettivi dell'istituzione dell'ELA era quello di far fronte all'insufficiente scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili dei diversi aspetti della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di garantire che tutti i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile nei settori dove l'ELA può fornire valore aggiunto;

S. che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e la carenza di manodopera sono in aumento nell'UE; che EURES può svolgere un ruolo centrale nel promuovere la mobilità della manodopera e l'incontro tra domanda e offerta a livello transfrontaliero; che l'ELA non ha la capacità di fornire servizi di helpdesk alle singole persone in cerca di lavoro e alle aziende; che il pieno potenziale di EURES non è stato raggiunto; che l'uso di EURES dovrebbe essere promosso con maggiore forza dalle autorità nazionali, dalle agenzie per l'impiego e dalle parti sociali;

T. che entro il 1° agosto 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve valutare la performance dell'ELA rispetto ai suoi obiettivi, mandato e compiti, in conformità all'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1149; considerando che la valutazione della Commissione dovrebbe tenere conto del contributo dell'ELA e delle parti interessate e dovrebbe, in particolare, valutare se sia necessario modificare il mandato dell'ELA e la portata delle sue attività, compresa un'espansione del suo ambito per coprire settori specifici esigenze; che la valutazione dovrebbe inoltre esplorare ulteriori sinergie e opportunità di allineamento con altre agenzie nei settori dell'occupazione, della politica sociale e dei diritti fondamentali, e dovrebbe individuare gli ambiti in cui le attività dell'ELA potrebbero apportare maggiore valore aggiunto alle autorità nazionali;

U. che la valutazione dovrebbe esplorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio regolari con Europol ed Eurojust in casi di criminalità, in particolare quando è coinvolta la criminalità organizzata, ad esempio nel settore edile, e, quando sono coinvolti sovvenzioni europee, con la Procura europea;

V. che nella sua risoluzione dell'11 maggio 2023 su una tabella di marcia verso un'Europa sociale, due anni dopo il vertice sociale di Porto, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di un'ELA ben funzionante ed efficiente; che il Parlamento ha già invitato la Commissione a sfruttare l'opportunità offerta dalla prossima valutazione per presentare una proposta legislativa volta a rivedere la portata del regolamento istitutivo dell'ELA e consentirle di realizzare tutto il suo potenziale, soprattutto per quanto riguarda i suoi poteri di indagine e di indagine;

1. invita la Commissione, sulla base degli insegnamenti tratti dal 2019 e della valutazione in corso del mandato e della capacità operativa dell'ELA, a presentare una proposta per una revisione mirata del regolamento istitutivo dell'ELA, al fine di rafforzarne il mandato e il valore aggiunto per le autorità nazionali consentirgli di realizzare pienamente la sua missione di garantire un'equa mobilità del lavoro;

2. chiede che il mandato dell'ELA venga sostanzialmente rafforzato per garantirne il valore aggiunto alle autorità nazionali preposte all'applicazione della legge, consentendole di indagare su presunte violazioni o mancata applicazione del diritto dell'UE e di avviare e condurre autonomamente indagini e ispezioni su casi transfrontalieri iniziativa, previa notifica alle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi di violazione del diritto dell'UE o nei casi in cui le autorità nazionali competenti non hanno dato seguito a presunte violazioni o alla mancata applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di informare le autorità nazionali competenti e di tenere informate le parti sociali di qualsiasi richiesta o indagine dell'ELA nella loro giurisdizione e di garantire che le autorità nazionali competenti forniscano all'ELA tutte le informazioni ritenute necessarie per le sue indagini, conformemente alle leggi e alle pratiche nazionali, senza indugio;

3. ricorda che, in alcuni Stati membri, le ispezioni del lavoro sono effettuate dalle parti sociali; sottolinea l'importanza di garantire che l'ELA e le autorità nazionali competenti cooperino effettivamente con le parti sociali, rispettandone l'autonomia, i diritti e le prerogative in linea con le relazioni industriali nazionali;

4. ricorda che l'ambito di applicazione dell'ELA è limitato agli atti dell'Unione menzionati nel suo regolamento istitutivo; rileva, tuttavia, che l'autorità si trova spesso ad affrontare problemi relativi alle condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi ai quali si applica la pertinente legislazione sul lavoro; chiede pertanto un ampliamento dell'ambito del mandato dell'ELA per coprire la mobilità del lavoro dei cittadini di paesi terzi, con particolare attenzione alla fine del falso distacco e del falso lavoro autonomo; sottolinea la necessità di sostenere meglio gli Stati membri nell'applicazione del pertinente diritto dell'UE e di includere esplicitamente nel suo mandato la legislazione settoriale relativa al diritto del lavoro nel contesto della mobilità dei lavoratori, ad esempio nel settore dei trasporti, nell'edilizia e nell'edilizia. settore agricolo, nonché per il lavoro interinale;

5. sottolinea la necessità di garantire un seguito adeguato alle ispezioni concertate e congiunte sostenute o agevolate dall'ELA; chiede procedure efficaci per garantire che le violazioni del diritto nazionale e dell'UE rilevate nel settore della mobilità dei lavoratori siano adeguatamente affrontate attraverso procedure amministrative o legali negli Stati membri; sottolinea che l'ELA dovrebbe avere il potere di avviare procedimenti amministrativi e legali in caso di sospette violazioni; sottolinea che l'ELA, nell'ambito del suo mandato, dovrebbe sostenere il recupero delle retribuzioni e dei contributi previdenziali non pagati nei casi transfrontalieri, ad esempio fornendo le informazioni e le prove disponibili;

6. sottolinea che l'ELA dovrebbe perseguire in modo approfondito i casi portati alla sua attenzione dalle organizzazioni delle parti sociali, avviando ispezioni congiunte e concertate con le autorità nazionali competenti o conducendo ispezioni in proprio; sottolinea che le parti sociali dovrebbero poter richiedere un'indagine o un'ispezione dell'ELA; sottolinea che le parti sociali dovrebbero ricevere informazioni sul seguito del procedimento e, nel caso in cui l'ELA respinga una richiesta, una giustificazione esaustiva;

7. sottolinea che è necessaria un'applicazione efficace, comprese sanzioni finanziarie deterrenti, per porre fine al mancato rispetto della legislazione sul lavoro, all'elusione dei pagamenti della previdenza sociale e all'evasione fiscale nelle attività transfrontaliere; esorta pertanto l'ELA a dare priorità, nell'ambito del suo mandato, all'applicazione della legge e ai controlli transfrontalieri e a cooperare con altre agenzie competenti dell'UE; sottolinea che l'ELA dovrebbe tenere un registro dei casi in cui è stata violata la normativa nazionale e dell'UE nel settore della mobilità dei lavoratori, in linea con le norme UE applicabili sulla protezione dei dati;

8. Ricorda che la proposta di regolamento della Commissione che istituisce un'Autorità europea del lavoro (articolo 10, paragrafo 7) prevedeva l'obbligo per l'ELA di segnalare sospette irregolarità "nell'applicazione del diritto dell'Unione, anche al di fuori dell'ambito delle sue competenze" alla Commissione e alle autorità dello Stato membro interessato qualora venga a conoscenza di tali irregolarità nel corso della sua attività; si rammarica che tale disposizione non sia stata inclusa nel testo adottato del regolamento istitutivo; sottolinea che una revisione del regolamento istitutivo dell'ELA dovrebbe includere tale disposizione;

9. chiede il coinvolgimento tempestivo, sistematico e strutturale delle parti sociali dell'UE, settoriali e nazionali nello sviluppo e nello svolgimento delle attività dell'ELA per migliorarne l'efficacia; invita le autorità nazionali competenti a cooperare più strettamente con le parti sociali nazionali, poiché sono esperte nel campo del diritto del lavoro;

10. invita gli Stati membri a riconoscere il valore aggiunto dell'ELA, a rafforzare la cooperazione tra le loro autorità competenti e l'ELA e a fornire risorse sufficienti a livello nazionale per garantire che le autorità competenti dispongano dei mezzi, della capacità e della struttura per cooperare e agire in modo efficace; ricorda il ruolo chiave degli ufficiali di collegamento nazionali nel facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e l'ELA, agendo come punti di contatto nazionali, e nel facilitare lo scambio di informazioni tra l'ELA e gli Stati membri; sottolinea che gli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri, compresi gli ufficiali di collegamento nazionali, dovrebbero contribuire a svolgere i compiti dell'ELA e non dovrebbero lavorare sotto la direzione o la supervisione del proprio Stato membro; sottolinea la necessità di offrire alle parti sociali a livello dell'UE l'opportunità di designare un ufficiale di collegamento ciascuna;

11. rileva la maggiore prevalenza di condizioni di lavoro e di vita precarie tra i cittadini di paesi terzi che, ad esempio, dipendono dagli alloggi forniti dai loro datori di lavoro; sottolinea che l'ELA dovrebbe avere il potere di affrontare la situazione dei cittadini di paesi terzi, sulla base della legislazione UE applicabile in materia di lavoro, e che a tale riguardo è necessaria una stretta cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e le organizzazioni della società civile; sottolinea che gli Stati membri potrebbero trarre vantaggio dalla capacità dell'ELA di fornire informazioni sulle condizioni di lavoro dei cittadini mobili di paesi terzi; sottolinea che l'ELA dovrebbe essere in grado di raccogliere e accedere ai dati relativi alla situazione dei lavoratori mobili, compresi i cittadini di paesi terzi, in linea con le norme UE applicabili sulla protezione dei dati, e di aiutare gli Stati membri ad applicare meglio la legislazione esistente per i paesi terzi cittadini che lavorano nel mercato unico; rileva che l'ELA potrebbe anche svolgere un ruolo nel facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sul miglioramento dell'accesso dei cittadini di paesi terzi alle autorità competenti per la mobilità dei lavoratori e le condizioni di lavoro;

12. Si rammarica che la Commissione non abbia dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una carta di sicurezza sociale europea per migliorare l'applicazione digitale dei diritti di sicurezza sociale e l'equa mobilità[7] o sulla sua reiterata richiesta di una proposta legislativa sulla creazione di un numero di previdenza sociale europeo; ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a presentare tale proposta senza indugio al fine di facilitare le attività di applicazione delle norme da parte dell'ELA e delle autorità nazionali e di consentire il coordinamento della sicurezza sociale e di salvaguardare l'equa mobilità del lavoro;

13. sottolinea che le pratiche aziendali di sfruttamento, fraudolente e abusive legate alla mobilità dei lavoratori da parte di attori internazionali non sono sempre facili da individuare e contrastare a livello nazionale; è pertanto convinto che l'ELA potrebbe fornire valore aggiunto attraverso analisi operative a livello dell'UE, al fine di identificare ed esporre meglio i settori a rischio e le pratiche sleali delle entità coinvolte e di scambiare le migliori pratiche su come affrontare tali casi; si rammarica del fatto che l'attuale regolamento ELA non fornisca né una base giuridica sufficiente per condurre analisi dei rischi operativi né alcuna procedura di follow-up; ricorda che qualsiasi violazione o violazione del diritto dell'UE nel settore della mobilità dei lavoratori dovrebbe comportare indagini e, se del caso, sanzioni dissuasive;

14. chiede una disposizione chiara che consenta all'ELA di trattare i dati relativi alle indagini e alle analisi operative, in linea con le norme UE applicabili sulla protezione dei dati; chiede che all'ELA venga concesso l'accesso al sistema di informazione del mercato interno e ad altre banche dati pertinenti, a condizione che sia garantita la riservatezza dei dati e che siano rispettati i diritti fondamentali di tutti gli interessati; sottolinea che, per svolgere i propri compiti in modo tempestivo ed efficace, l'ELA ha bisogno anche dell'accesso a tutti i dati nazionali pertinenti al suo lavoro, compresi i risultati delle ispezioni e delle attività di applicazione della normativa da parte degli Stati membri;

15. Sottolinea l'importante ruolo che EURES può svolgere nell'affrontare la carenza di manodopera e lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze[8] in tutta l'UE, nonché nel fornire informazioni generali sui mercati del lavoro nazionali e sui sistemi di sicurezza sociale e informazioni in tempo reale sui posti di lavoro disponibili; sottolinea l'importanza di un portale EURES di più facile utilizzo per le persone in cerca di lavoro mobili e per i potenziali datori di lavoro;

16. chiede un migliore coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, le parti sociali e l'ELA nel fornire informazioni sulla mobilità del lavoro e sui diritti dei lavoratori ai lavoratori e ai datori di lavoro;

17. sottolinea la necessità di una cooperazione efficiente tra le agenzie dell'UE al fine di creare sinergie;

18. chiede una maggiore cooperazione nello scambio di informazioni con Europol ed Eurojust in caso di reati, in particolare quando è coinvolta la criminalità organizzata, ad esempio nel settore edile, e, quando sono interessate le sovvenzioni europee, con la Procura europea;

19. sottolinea che l'ELA necessita di risorse sufficienti, compreso il proprio personale, per svolgere i propri compiti, in particolare le ispezioni sul campo per individuare violazioni del diritto del lavoro; osserva che l'elevata percentuale di esperti nazionali distaccati (END) nell'ELA rappresenta un ostacolo significativo alle sue operazioni a medio e lungo termine; ricorda che gli END hanno incarichi solo temporanei, il che può contribuire all'incoerenza istituzionale, mettere a repentaglio la continuità operativa e comportare difficoltà nell'adempimento dei compiti principali dell'ELA; chiede pertanto la conversione di un numero sufficiente di posti END in posti permanenti;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

----------------------------------------------------------

DOCUMENTO DELLA CES: Posizione sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro
Adottato nella riunione del Comitato Esecutivo del 6-7 dicembre 2023

L'istituzione dell'Autorità europea del lavoro (ELA) nel 2019 ha segnato un passo importante verso la richiesta di lunga data della CES di una "Sociopol" per un'equa mobilità del lavoro e un'efficace applicazione dei diritti dei lavoratori in Europa. In linea con la clausola di revisione contenuta nel regolamento istitutivo 2019/1149 , è giunto il momento di valutare se l'ELA ha conseguito risultati in termini di obiettivi e compiti e se modificare il proprio mandato e ambito .

L'ELA ha un forte potenziale per rafforzare la dimensione sociale dell'UE migliorando l'applicazione transfrontaliera e la cooperazione con la Commissione, le autorità degli Stati membri e le parti sociali. I lavoratori mobili e migranti sono essenziali per il funzionamento del mercato interno, ma esperienze come la crisi della Covid-19 e i complessi sistemi del mercato del lavoro che comportano lavoro non dichiarato, subappalto abusivo , intermediari e società di comodo dimostrano che questi lavoratori sono spesso i più vulnerabili e meno protetto. L’elevata percentuale di violazioni rilevate durante le prime 100 ispezioni transfrontaliere dell’ELA dimostra chiaramente il valore aggiunto dell’Autorità, ma anche la necessità di azioni sempre più forti per rendere l’ELA un ente riconosciuto ed efficace nel mercato del lavoro europeo.

Per costruire una comprensione comune, trasparenza e fiducia, l’ELA deve garantire il coinvolgimento strutturale, sistematico e tempestivo delle parti sociali a livello europeo, nazionale e settoriale nelle sue priorità e nelle attività operative. Unire le forze con sindacati rappresentativi riconosciuti, dallo sviluppo e progettazione all’esecuzione e valutazione , è fondamentale per garantire che ELA porti risultati tangibili per i lavoratori sul campo.

I sindacati a livello nazionale e locale devono avere l’opportunità di interagire con l’ELA e l’Autorità dovrebbe stimolare una più stretta cooperazione tra le parti sociali e le autorità degli Stati membri. A tal fine, gli ufficiali di collegamento nazionali dell’ELA dovrebbero anche impegnarsi attivamente con le parti sociali nazionali, mappando le loro esigenze e garantendo che l’ELA acquisisca una migliore comprensione dei sistemi nazionali di relazioni industriali. Un tripartitismo più forte richiede una maggiore rilevanza strategica del gruppo delle parti interessate dell’ELA e ciascuna parte dell’industria dovrebbe essere in grado di nominare il proprio ufficiale di collegamento con l’Autorità attraverso finanziamenti UE dedicati. Per aumentare l’agilità dell’ELA nelle industrie con un’elevata percentuale di lavoratori mobili, i punti focali settoriali dovrebbero essere integrati nella struttura dell’ELA, combinando le competenze di tutti i team operativi e delle parti sociali pertinenti.

Il crescente intreccio delle norme UE sulla mobilità del lavoro e sulla migrazione della manodopera richiede un’estensione del campo di applicazione dell’ELA per includere in particolare la Direttiva sui lavoratori stagionali 2014/36 , la Direttiva sulle sanzioni ai datori di lavoro 2009/52 e la Direttiva anti-tratta 2011/36 . Maggiori sforzi per contrastare la criminalità professionale richiedono una più stretta cooperazione con altre agenzie dell’UE come EU-OSHA, EUROPOL, EUROJUST e EPPO (nei casi che coinvolgono fondi UE). Affrontando le irregolarità, l’ELA può anche contribuire all’attuazione degli strumenti dell’UE sulla due diligence sulla sostenibilità aziendale e sul lavoro forzato nelle catene di approvvigionamento.

Per realizzare pienamente la sua missione, l’ELA ha bisogno di un mandato più forte . Le libertà economiche e gli accordi societari transfrontalieri non devono essere utilizzati per eludere o indebolire i diritti dei lavoratori. Pertanto, l’ELA deve avere l’ autorità di richiedere informazioni, indagare sui casi e avviare ispezioni congiunte e concertate con il coinvolgimento degli Stati membri e delle parti sociali, rispettando i ruoli e le prerogative dei sindacati nazionali.

Per aumentare la capacità e colmare il divario tra i vari attori incaricati dell’applicazione della normativa a livello nazionale, compresi i sindacati, gli Stati membri dovrebbero istituire strutture di coordinamento ELA, dotando gli ispettori degli strumenti e delle risorse necessari di cui hanno bisogno per essere in grado di impegnarsi pienamente nelle attività trasversali -operazioni alle frontiere, agire più rapidamente e cooperare con i sindacati.
Ciò dovrebbe essere integrato da diritti transfrontalieri per gli ispettori del lavoro che collaborano con l’ELA e da una direttiva di applicazione dell’UE con standard minimi sull’ispezione del lavoro in linea con le convenzioni dell’ILO, compresa la protezione dei lavoratori attraverso firewall e meccanismi di reclamo sicuri.

L’ELA dovrebbe aiutare i sindacati a garantire i diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere. La possibilità per le parti sociali di presentare casi dovrebbe essere rafforzata come canale efficace e accessibile per richiedere un'ispezione, piuttosto che come misura di ultima istanza con un processo complicato senza garanzie di azione. I casi delle parti sociali dovrebbero essere esaminati in modo efficace, coinvolgendo i richiedenti, informandoli sui progressi e sui risultati o fornendo spiegazioni giustificate in caso di rifiuto.

Le analisi e le valutazioni dei rischi devono essere sostenute da un mandato più forte in materia di trattamento dei dati per l’ELA, che si traduca in priorità più strategiche e attività operative nel pieno rispetto della protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali. Una migliore qualità, comparabilità e raccolta di dati sulle tendenze della mobilità dei lavoratori, sulle violazioni e sull’applicazione delle norme richiede una più stretta cooperazione tra le autorità europee e nazionali. Piuttosto che affidarsi a società di consulenza private, il lavoro analitico di ELA dovrebbe essere svolto internamente per garantire qualità e competenza. Il potenziamento dello scambio di dati e dei riferimenti incrociati per l’intelligence operativa richiede anche l’accesso diretto dell’ELA ai sistemi IMI, EESSI, ERRU e al tachigrafo per recuperare e richiedere informazioni dai registri europei e nazionali per indirizzare meglio le ispezioni nei settori ad alto rischio e indagare efficacemente sulle frodi.

L’ELA dovrebbe affermarsi come un hub informativo per la raccolta e il recupero dei dati in un registro europeo delle società che operano a livello transfrontaliero, inclusa la possibilità di inserire nella lista nera le imprese non conformi e di ritenere responsabili i proprietari. Anche i sindacati dovrebbero essere in grado di raccogliere dati per identificare e contrastare efficacemente le aziende fraudolente nel mercato interno, verificando se un datore di lavoro ha pagato tasse, contributi previdenziali e salari in conformità con i contratti collettivi, nonché eventuali precedenti di violazioni o preoccupazioni espresse dalle autorità nazionali e dai sindacati. Promuovendo soluzioni digitali per una migliore cooperazione transfrontaliera, l’ELA dovrebbe anche contribuire a garantire che iniziative come ESSPASS, la dichiarazione elettronica sul distacco e le carte d’identità sociali raggiungano il loro pieno potenziale come strumenti di applicazione digitale .

Il mandato dell'ELA deve essere rafforzato anche per quanto riguarda il seguito delle ispezioni e delle sanzioni . Ciò richiede ispezioni successive, valutazione dei dati relativi all’applicazione delle norme, indagini sulla scarsa applicazione del diritto dell’UE, nonché procedure efficaci per imporre e riscuotere multe, recuperare i contributi previdenziali non pagati ed eseguire sentenze.

Allo stesso modo, l’ELA dovrebbe fornire sostegno ai sindacati nel perseguire casi transfrontalieri per conto dei lavoratori per recuperare i salari non pagati dai datori di lavoro e dai regimi fallimentari nazionali, affrontando le violazioni dei diritti del lavoro e i fallimenti tattici. La ricerca e i risultati operativi dell’ELA dovrebbero contribuire a un’elaborazione delle politiche maggiormente basata sull’evidenza, aiutando la Commissione a identificare le lacune nel quadro giuridico dell’UE e il mancato rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori da parte delle amministrazioni nazionali.

Inoltre, la procedura di mediazione dell’ELA dovrebbe essere migliorata in termini di chiarezza giuridica sul tipo di casi che possono essere oggetto di mediazione. Il processo e gli esiti dei casi mediati devono essere trasparenti, garantendo che anche le parti sociali siano adeguatamente coinvolte ove opportuno e nel pieno rispetto della loro autonomia.

In quanto polo centrale della mobilità del lavoro, l'ELA dovrebbe continuare a migliorare la qualità e l'accessibilità delle informazioni multilingue per i lavoratori e i sindacati, compresi diversi profili settoriali, di mobilità e di migrazione (ad esempio distaccati, stagionali, di frontiera, dei trasporti, espatriati, digitali, lavoratori autonomi o pluriattivi). Le informazioni devono essere accurate e di facile consultazione, adattate alle esigenze dei lavoratori, dei sindacati e delle forze dell’ordine, e non semplicemente replicare le linee guida della Commissione.

Fondamentali sono gli orientamenti sulle fonti e sui servizi disponibili a livello nazionale e dell'UE, su come aderire a un sindacato, rivendicare i propri diritti e denunciare gli abusi. Per garantire la parità di trattamento di tutti i lavoratori, l’applicazione e il rispetto dei contratti collettivi sono altrettanto importanti e richiedono il coinvolgimento dei sindacati. EURES dovrebbe essere rinnovata per contribuire concretamente alla missione di mobilità equa dell'ELA al di là dei semplici collocamenti lavorativi, garantendo pratiche di assunzione eque, la promozione dell'occupazione diretta, la verifica della qualità delle offerte di lavoro, la sospensione dei datori di lavoro fraudolenti, il sostegno successivo ai lavoratori che esercitano la loro libertà di movimento , che incontrano problemi o desiderano intraprendere la mobilità di ritorno.

L’ELA dovrebbe inoltre stimolare l’espansione dei servizi di consulenza e consulenza sindacale per i lavoratori mobili e migranti attraverso il sostegno alla cooperazione, lo scambio di buone pratiche e il rafforzamento delle capacità. Quale importante complemento all’ELA, i finanziamenti permanenti dell’UE dovrebbero essere messi a disposizione di tali strutture di sostegno sindacale nazionali e transnazionali. (25/01/2024-ITL/ITNET)



Altri prodotti editoriali

Contatti

Contatti

Borsa italiana
Borsa italiana

© copyright 1996-2007 Italian Network
Edizioni Gesim SRL − Registrazione Tribunale di Roma n.87/96 − ItaliaLavoroTv iscrizione Tribunale di Roma n.147/07